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Art. 551 - Causa di onore (1)

[1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l’onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 194/1978.

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