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Art. 550 - Atti abortivi su donna ritenuta incinta (1)

[1. Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l’aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.

2. Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 194/1978.

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