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Art. 40

1. L’esclusione dal beneficio dell’amnistia o dell’indulto stabilita per i recidivi dall’ultimo capoverso dell’articolo 151 e dall’ultimo capoverso dell’articolo 174 del codice penale si applica anche se il reato, al quale il decreto di amnistia o di indulto si riferisce, è stato commesso prima dell’attuazione del codice.

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