x

x

CAPO I ISTITUTI PENITENZIARI

Art. 59

Istituti per adulti

1. Gli istituti per adulti dipendenti dall’amministrazione penitenziaria si distinguono in:

1) istituti di custodia preventiva;

2) istituti per l’esecuzione delle pene;

3) istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza;

4) centri di osservazione.

Leggi il commento ->
Art. 60

Istituti di custodia preventiva

1. Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.

2. Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

3. Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

4. Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall’autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

5. Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

Leggi il commento ->
Art. 61

Istituti per l’esecuzione delle pene

1. Gli istituti per l’esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l’esecuzione della pena dell’arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l’esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

2. Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell’arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

Leggi il commento ->
Art. 62

Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive

1. Gli istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

colonie agricole;

case di lavoro;

case di cura e custodia;

ospedali psichiatrici giudiziari.

2. In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell’art. 215 del codice penale.

3. Possono essere istituite:

sezioni per l’esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l’esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l’esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Leggi il commento ->
Art. 63

Centri di osservazione

1. I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

2. I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell’art. 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.

3. Le risultanze dell’osservazione sono inserite nella cartella personale.

4. Su richiesta dell’autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per l’esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

5. I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.

Leggi il commento ->
Art. 64

Differenziazione degli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza

1. I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Leggi il commento ->
Art. 65

Istituti per infermi e minorati

1. I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

2. A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Leggi il commento ->
Art. 66

Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti

1. La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

Leggi il commento ->
Art. 67

Visite agli istituti

1. Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale;

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

c) il presidente della corte d’appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell’ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l’esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell’ambito della loro circoscrizione;

e) l’ordinario diocesano per l’esercizio del suo ministero;

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell’amministrazione penitenziaria;

i) l’ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;

l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;

l-ter) i membri del Parlamento europeo.

2. L’autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell’art. 18-bis.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

4. Possono accedere agli istituti con l’autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

Leggi il commento ->
Art. 67-bis

Visite alle camere di sicurezza

1. Le disposizioni di cui all’articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.

Leggi il commento ->