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Art. 63

Centri di osservazione

1. I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

2. I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell’art. 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.

3. Le risultanze dell’osservazione sono inserite nella cartella personale.

4. Su richiesta dell’autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per l’esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

5. I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.