Art. 64
Differenziazione degli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
1. I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano decisioni rilevanti in termini.