x

x

Art. 64

Differenziazione degli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza

1. I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.