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Art. 65

Istituti per infermi e minorati

1. I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

2. A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.