Art. 62

Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive

1. Gli istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

colonie agricole;

case di lavoro;

case di cura e custodia;

ospedali psichiatrici giudiziari.

2. In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell’art. 215 del codice penale.

3. Possono essere istituite:

sezioni per l’esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l’esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l’esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.