Art. 62
Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive
1. Gli istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:
colonie agricole;
case di lavoro;
case di cura e custodia;
ospedali psichiatrici giudiziari.
2. In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell’art. 215 del codice penale.
3. Possono essere istituite:
sezioni per l’esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;
sezioni per l’esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
sezioni per l’esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano decisioni rilevanti in termini.