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Art. 60

Istituti di custodia preventiva

1. Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.

2. Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

3. Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

4. Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall’autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

5. Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.