Giudice di Pace opposizione a cartella di pagamento
Il Giudice di Pace avv. Cira Di Somma ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1192 del Ruolo Generale Affari Civili dell’anno 2005
TRA
TIZIO elettivamente domiciliato in Gragnano (NA)
ATTORE
E
GEST LINE S.P.A in qualità di Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli, elettivamente domiciliata in Napoli.
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.5.2005 al NRG. 1192 il signor Tizio impugnava l’atto di iscrizione ipotecaria n. prot. 106013 – 071 del 17.02.2005 effettuata dalla GEST LINE S.P.A in qualità di Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli su diritti di comproprietà di beni siti in Pimonte.
L’iscrizione ipotecaria traeva origine dal mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali per un importo complessivo di € 7259,52.
Deduceva tra i vari motivi di rito e di merito la nullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria, perchè intanto esso istante aveva provveduto al pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
· cartelle esattoriali dell’importo di € 154,42 oltre interessi di mora relativa a tassa rifiuti solidi urbani anno 2001
· cartelle esattoriali dell’importo di € 109,23 oltre interessi di mora relativa ad infrazione al codice della strada anno 2002
· cartelle esattoriali dell’importo di € 177,35 oltre interessi di mora relativa a sanzioni amministrative anno 2003
Assumeva di non avere mai avuto conoscenza dei verbali di contravvenzione elevata dalla Polizia del Comune di Napoli e della relativa cartella esattoriale n. 071/1998/14003207/06/000 del 3.11.1998 per l’importo di € 1158,62 oltre € 610,34 per interessi di mora, relativa ad infrazione al codice della strada
Pertanto chiedeva, previa sospensione, la declaratoria di nullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria prot. 106013 – 071 del 17.02.2005 e la declaratoria di inefficacia della cartella esattoriale mai notificata n. 071/1998/14003207/06/000 del 3.11.1998 e del presupposto verbale di contravvenzione contestata dalla polizia del Comune di Napoli.
Il Giudice di Pace letto il ricorso, sospendeva la esecutorietà del provvedimento di iscrizione ipotecaria e fissava la comparizione delle parti per il giorno 12.12.2005. Ricorso e provvedimento venivano regolarmente notificati alla Gest – Line S.p.A. Servizio Nazionale riscossione tributi concessione della provincia di Napoli
Alla udienza del 12.12.2005 si costituiva la Gest – Line S.p.a la quale contestava in toto le ragioni dell’attore ed eccepiva:
1. La differente posizione dell’Ente rispetto a quella del concessionario
2. Difetto di competenza del giudice adito
3. Inapplicabilità del rito speciale ex art. 22 e 23 L. 689/81
4. Infondatezza della contestazione in ordine alla notificazione della cartella
Sulle conclusioni rese la causa veniva assegnata a sentenza dopo che questo Giudice aveva dato immediata lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non va accolta la eccezione sollevata dalla convenuta Gest – Line S.p.a relativamente alla sua estraneità al giudizio de quo.
L’opposizione che ci occupa è diretta contro un atto posto in essere dalla convenuta. Il ricorrente, ovvero il destinatario della stessa deduce un intervenuto fatto sopravvenuto estintivo del titolo e quindi contesta la legittimità dell’azione esecutiva intrapresa dall’esattore. Conseguentemente sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell’Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell’esattore, quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto della opposizione.
Va rigettata la eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Giudice di Pace di Napoli.
Parte convenuta sostiene che il Giudice adito non sarebbe competente per territorio in quanto la violazione sarebbe stata elevata nell’ambito del Comune di Napoli
Dal tenore e dall’esame della domanda (petitum e causa petendi) si evince che l’opponente ha voluto instaurare il presente giudizio per sentire dichiarare illegittimo l’atto di iscrizione ipotecaria per essere stato reso dal concessionario in carenza di potere (senza cioè essere munito di un valido titolo esecutivo), per contestare quindi il diritto della parte (concessionario) a procedere in executivis.
La richiesta di declaratoria di inefficacia della cartella esattoriale, si riferisce appunto ad un momento precedente che riguarda il diritto della parte a procedere alla esecuzione.
La opposizione avverso la procedura di riscossione, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ( morte del trasgressore, avvenuto pagamento o intervenuta prescrizione), o al fine di far valere vizi formali dei singoli atti del procedimento di esecuzione (contestazione sul difetto di elementi idonei ad identificare il titolo di pagamento) non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della L. 689 del 1981, bensì l’ordinario rimedio costituito dalla opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. qualora la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere alla esecuzione o opposizione ex art. 617 c.p.c. quando si deduce la esistenza di vizi di forma dei singoli atti esecutivi.
Qualificata la opposizione de qua come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. la stessa si propone, quando non è ancora iniziata, con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 c.p.c.
Quando alla forma dell’atto introduttivo si osserva : ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la domanda, di regola, si propone mediante atto di citazione a comparire ad udienza fissa, pur tuttavia, la domanda, davanti al Giudice di Pace può essere proposta anche verbalmente con successiva notificazione del processo verbale al convenuto. Dottrina e giurisprudenza costante, qui condivisa, concordando nel ritenere che la notificazione dell’atto complesso (processo verbale – citazione) possa essere omessa quando entrambe le parti si presentino insieme davanti al giudice. Accanto alla citazione ad udienza fissa ed a quella della proposizione verbale, il processo innanzi al Giudice di pace conosce un’altra diversa modalità di introduzione: quella della comparizione personale delle parti direttamente all’udienza senza alcuno scritto difensivo preparatorio.
Tale forma introduttiva teorizzata dalla dottrina si giustificherebbe per il fatto che la citazione nel procedimenti davanti al giudice minore non avrebbe carattere e funzione di una scrittura preparatoria del giudizio ma piuttosto il solo scopo di far conoscere all’avversario l’oggetto della domanda e di vocarlo jus. Conseguentemente LA COMPARIZIONE SPONTANEA del convenuto rende superflua la predisposizione di un formale atto introduttivo. (v. anche Saraceno, procedimento).
D’altra parte per il principio di conservazione degli atti giuridici sancito dall’art. 159, comma 3 c.p.c., è previsto che un atto imperfetto, in relazione al suo schema legale, possa tuttavia produrre alcuni effetti propri del corrispondente atto perfetto.
La giurisprudenza è solita riconoscere l’operatività del principio di conversione dell’atto processuale: in particolare, è stato affermato che in un processo regolato dalle norme introdotte dalla legge 533/1973, la citazione introduttiva si converte in ricorso se sono stati rispettati i termini di legge. (cfr. ex plurimis Cadss 9.6.1989 n. 2801 ; 6.6.1998 n. 3828 ; Trib. Fermo 20.12.1 ; Pretura Salerno 21.10.1985).Orbene nelle decisioni citate la giurisprudenza ha sostanzialmente sancito l’equipollenza tra citazione e ricorso come atti introduttivi del giudizio purchè siano rispettati i termini di legge.
Nel caso di specie esso ricorso ha raggiunto lo scopo di notiziare i convenuti la cui costituzione sana il vizio di forma, per cui questo giudice lo ritiene ammissibile.
Deve ancora dichiararsi sempre in via preliminare l’ammissibilità del ricorso.
Il ricorso de quo atteggiandosi quindi ad opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c è stato tempestivamente proposto non essendo soggetto a termini di decadenza.
Nel merito parte ricorrente sostiene di non aver ricevuto mai notizia del verbale di contravvenzione, atto presupposto della cartella esattoriale n. 071/1998/14003207/06/000, nè di avere avuto mai notizia della cartella esattoriale n. 071/1998/14003207/06/000, a sua volta atto presupposto della procedura impugnata.
Parte convenuta sostiene invece che la cartella esattoriale n. 071/1998/14003207/06/000 è stata regolarmente notificata sebbene il concessionario non è più tenuto a dimostrarlo in quanto decorso il termine quinquennale a mente dell’art. 26 D.P.R. 602/73 l’obbligo del concessionario di conservazione ed esibizione della matrice o della copia della cartella esattoriale, con la relazione dell’avvenuta notificazione è venuto meno.
Si osserva: la legge 24.11.1981 n. 689, dopo aver previsto, nella prima sezione del capo primo, la disciplina relativa ai principi sostanziali generali che caratterizzano l’esercizio della potestà sanzionatoria amministrativa, si occupa nella successiva sezione, della fase genericamente indicata come “ applicazione” e che al suo interno ricomprende essenzialmente le regolamentazioni attinenti alle fasi dell’accertamento e della correlativa contestazione della irrogazione della sanzione e dell’opposizione in sede giudiziale.
La struttura del procedimento amministrativo demandato all’applicazione delle sanzioni si presenta articolato fondamentalmente in due momenti:
a) quello precedente che investe l’attività degli organi di controllo e di vigilanza che risulta finalizzata all’acquisizione degli elementi istruttori e che si sostanzia poi , principalmente nella contestazione dell’illecito accertato.
b) Quello successivo che coinvolge direttamente le competenti autorità amministrative alla quale è attribuita la potestà sanzionatoria in relazione alla singola fattispecie e che si sviluppa attraverso due sub – attività, sempre di natura amministrativa, di tipo contenzioso in senso ampio e di carattere decisorio, culminante all’esito del procedimento sanzionatorio nella emissione della ordinanza – ingiunzione, quando non sussistono le condizioni per pervenire alla adozione di un provvedimento di archiviazione.
L’art. 14 della citata legge contiene la disciplina relativa al momento centrale del procedimento amministrativo sanzionatorio, ovvero quella riferibile alla contestazione e alla relativa notificazione della violazione oggetto dell’accertamento.
In primo luogo detta norma sancisce il principio generale in virtù del quale la contestazione deve essere, per quanto possibile, immediata nei confronti di tutti gli autori della violazione. In mancanza è necessario procedere alla notificazione degli estremi dell’infrazione nei riguardi dei predetti soggetti entro il termine di 90gg. o 360, qualora il contravventore risiede all’estero, decorso il quale la contravvenzione si ESTINGUE a favore del soggetto nei cui riguardi non si sia proceduto alla contestazione o alla notificazione dell’addebito tempestivamente.
Alla contestazione immediata o alla notificazione in forma differita del verbale di accertamento sono riconducibili gli effetti dell’idoneità ad interrompere, dal momento della sua ricezione, il termine di prescrizione del diritto dell’amministrazione a riscuotere la sanzione pecuniaria conseguente alla violazione in relazione al disposto generale di cui all’art. 2943 ultimo comma c.c.
E’ evidente quindi che la contestazione o la notificazione differita diventa un requisito necessario per la giuridica esistenza dell’atto e le stesse costituiscono la condizione imprescindibile per evitare la estinzione della obbligazione pecuniaria collegata alla infrazione amministrativa.
La estinzione in questione opera ipso iure, ovvero in dipendenza del mero verificarsi della scadenza del termine previsto per legge e di conseguenza essa può essere rilevata di ufficio sia dall’autorità amministrativa procedente, sia con pronuncia dichiarativa dal giudice civile in sede di opposizione.
La cartella di pagamento attenendo alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria presuppone la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio (verbale di accertamento con contestazione contestuale o regolare notificazione differita).
Se tanto non è, la cartella di pagamento non è titolo valido per la riscossione delle somme.
Venendo all’esame del caso che ci occupa va rilevato che la cartella di pagamento, atto presupposto alla procedura impugnata, se pur regolarmente notificata, come sostiene parte convenuta, si riferisce ad una sanzione amministrativa non contestata né notificata nei termini di legge pertanto deve ritenersi operativa la estinzione della obbligazione pecuniaria collegata alla infrazione amministrativa.
Divenuto giuridicamente inesistente l’atto presupposto e quindi nullo il titolo esecutivo la notificata cartella esattoriale è improduttiva di effetti e pertanto va dichiarato inefficace.
La dichiarazione di inefficacia della cartella esattoriale estingue il diritto del concessionario a procedere in executivis per la mancanza di un valido titolo esecutivo.
La opposizione va quindi accolta perchè con la dichiarazione di inefficacia della cartella esattoriale n. 071/1998/14003207/06/000 è nullo il provvedimento di iscrizione ipotecaria prot. 106013 – 071 del 17.02.2005 atto conseguenziale in quanto si è estinto il diritto del concessionario ad ottenere il pagamento della somma di € 1158,62 oltre € 610,34 per interessi di mora per il valore indicato.
Le spese di lite vanno compensate stante la peculiarità della questione
P.Q.M
Il Giudice di Pace, avv. Cira Di Somma definitivamente pronunziando, sulla domanda proposto da Tizio nei confronti della GEST LINE con sede in Napoli alla via Nazario Sauro n. 17
cosi provvede:
Accoglie il ricorso, e per l’effetto
1. Dichiara la inefficacia della cartella di pagamento n. 071/1998/14003207/06/000 emessa dalla GEST LINE S.P.A in qualità di Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli, con sede alla via Bracco n.20 nei confronti di Tizio.
2. Dichiara non fondato il diritto del concessionario a procedere in executivis per la mancanza di un valido titolo esecutivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 1158,62 oltre € 610,34
3. Dichiara nullo il provvedimento di iscrizione ipotecaria prot. 106013 – 071 del 17.02.2005 in parte qua relativamente al valore di € 1158,62 oltre € 610,34
4. Compensa le spese di giudizio
Così deciso in Gragnano il 12.12.2005
IL GIUDICE DI PACE
(Avv Cira Di Somma)
Depositato in cancelleria
IL CANCELLIERE
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO
Il Giudice di Pace avv. Cira Di Somma ha emesso il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
LETTO ALLA UDIENZA DEL 12.12.2005
nella causa civile iscritta al n. 1192 del Ruolo Generale Affari Civili dell’anno 2005
TRA
TIZIO elettivamente domiciliato in Gragnano (NA) alla via Cupa Varano n.26 presso lo studio degli Avv.ti Assunta Russo e Marilisa Somma dalle quali è rapp.to e difeso giusta procura alle liti
ATTORE
E
GEST LINE S.P.A in qualità di Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli, elettivamente domiciliata in Napoli.
CONVENUTA
P.Q.M
Il Giudice di Pace, avv. Cira Di Somma definitivamente pronunziando, sulla domanda proposto da Tizio nei confronti della GEST LINE con sede in Napoli alla via Nazario Sauro n. 17
cosi provvede:
Accoglie il ricorso, e per l’effetto
1. Dichiara la inefficacia della cartella di pagamento n. 071/1998/14003207/06/000 emessa dalla GEST LINE S.P.A in qualità di Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli, con sede alla via Bracco n.20 nei confronti di Tizio.
5. Dichiara non fondato il diritto del concessionario a procedere in executivis per la mancanza di un valido titolo esecutivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 1158,62 oltre € 610,34
6. Dichiara nullo il provvedimento di iscrizione ipotecaria prot. 106013 – 071 del 17.02.2005 in parte qua relativamente al valore di € 1158,62 oltre € 610,34
2. Compensa le spese di giudizio
Così deciso in Gragnano il 12.12.2005
IL GIUDICE DI PACE
(Avv Cira Di Somma)
Allegato al verbale del 12.12.2005
IL CANCELLIERE
Il Giudice di Pace avv. Cira Di Somma ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1192 del Ruolo Generale Affari Civili dell’anno 2005
TRA
TIZIO elettivamente domiciliato in Gragnano (NA)
ATTORE
E
GEST LINE S.P.A in qualità di Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli, elettivamente domiciliata in Napoli.
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.5.2005 al NRG. 1192 il signor Tizio impugnava l’atto di iscrizione ipotecaria n. prot. 106013 – 071 del 17.02.2005 effettuata dalla GEST LINE S.P.A in qualità di Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli su diritti di comproprietà di beni siti in Pimonte.
L’iscrizione ipotecaria traeva origine dal mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali per un importo complessivo di € 7259,52.
Deduceva tra i vari motivi di rito e di merito la nullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria, perchè intanto esso istante aveva provveduto al pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
· cartelle esattoriali dell’importo di € 154,42 oltre interessi di mora relativa a tassa rifiuti solidi urbani anno 2001
· cartelle esattoriali dell’importo di € 109,23 oltre interessi di mora relativa ad infrazione al codice della strada anno 2002
· cartelle esattoriali dell’importo di € 177,35 oltre interessi di mora relativa a sanzioni amministrative anno 2003
Assumeva di non avere mai avuto conoscenza dei verbali di contravvenzione elevata dalla Polizia del Comune di Napoli e della relativa cartella esattoriale n. 071/1998/14003207/06/000 del 3.11.1998 per l’importo di € 1158,62 oltre € 610,34 per interessi di mora, relativa ad infrazione al codice della strada
Pertanto chiedeva, previa sospensione, la declaratoria di nullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria prot. 106013 – 071 del 17.02.2005 e la declaratoria di inefficacia della cartella esattoriale mai notificata n. 071/1998/14003207/06/000 del 3.11.1998 e del presupposto verbale di contravvenzione contestata dalla polizia del Comune di Napoli.
Il Giudice di Pace letto il ricorso, sospendeva la esecutorietà del provvedimento di iscrizione ipotecaria e fissava la comparizione delle parti per il giorno 12.12.2005. Ricorso e provvedimento venivano regolarmente notificati alla Gest – Line S.p.A. Servizio Nazionale riscossione tributi concessione della provincia di Napoli
Alla udienza del 12.12.2005 si costituiva la Gest – Line S.p.a la quale contestava in toto le ragioni dell’attore ed eccepiva:
1. La differente posizione dell’Ente rispetto a quella del concessionario
2. Difetto di competenza del giudice adito
3. Inapplicabilità del rito speciale ex art. 22 e 23 L. 689/81
4. Infondatezza della contestazione in ordine alla notificazione della cartella
Sulle conclusioni rese la causa veniva assegnata a sentenza dopo che questo Giudice aveva dato immediata lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non va accolta la eccezione sollevata dalla convenuta Gest – Line S.p.a relativamente alla sua estraneità al giudizio de quo.
L’opposizione che ci occupa è diretta contro un atto posto in essere dalla convenuta. Il ricorrente, ovvero il destinatario della stessa deduce un intervenuto fatto sopravvenuto estintivo del titolo e quindi contesta la legittimità dell’azione esecutiva intrapresa dall’esattore. Conseguentemente sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell’Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell’esattore, quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto della opposizione.
Va rigettata la eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Giudice di Pace di Napoli.
Parte convenuta sostiene che il Giudice adito non sarebbe competente per territorio in quanto la violazione sarebbe stata elevata nell’ambito del Comune di Napoli
Dal tenore e dall’esame della domanda (petitum e causa petendi) si evince che l’opponente ha voluto instaurare il presente giudizio per sentire dichiarare illegittimo l’atto di iscrizione ipotecaria per essere stato reso dal concessionario in carenza di potere (senza cioè essere munito di un valido titolo esecutivo), per contestare quindi il diritto della parte (concessionario) a procedere in executivis.
La richiesta di declaratoria di inefficacia della cartella esattoriale, si riferisce appunto ad un momento precedente che riguarda il diritto della parte a procedere alla esecuzione.
La opposizione avverso la procedura di riscossione, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ( morte del trasgressore, avvenuto pagamento o intervenuta prescrizione), o al fine di far valere vizi formali dei singoli atti del procedimento di esecuzione (contestazione sul difetto di elementi idonei ad identificare il titolo di pagamento) non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della L. 689 del 1981, bensì l’ordinario rimedio costituito dalla opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. qualora la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere alla esecuzione o opposizione ex art. 617 c.p.c. quando si deduce la esistenza di vizi di forma dei singoli atti esecutivi.
Qualificata la opposizione de qua come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. la stessa si propone, quando non è ancora iniziata, con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 c.p.c.
Quando alla forma dell’atto introduttivo si osserva : ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la domanda, di regola, si propone mediante atto di citazione a comparire ad udienza fissa, pur tuttavia, la domanda, davanti al Giudice di Pace può essere proposta anche verbalmente con successiva notificazione del processo verbale al convenuto. Dottrina e giurisprudenza costante, qui condivisa, concordando nel ritenere che la notificazione dell’atto complesso (processo verbale – citazione) possa essere omessa quando entrambe le parti si presentino insieme davanti al giudice. Accanto alla citazione ad udienza fissa ed a quella della proposizione verbale, il processo innanzi al Giudice di pace conosce un’altra diversa modalità di introduzione: quella della comparizione personale delle parti direttamente all’udienza senza alcuno scritto difensivo preparatorio.
Tale forma introduttiva teorizzata dalla dottrina si giustificherebbe per il fatto che la citazione nel procedimenti davanti al giudice minore non avrebbe carattere e funzione di una scrittura preparatoria del giudizio ma piuttosto il solo scopo di far conoscere all’avversario l’oggetto della domanda e di vocarlo jus. Conseguentemente LA COMPARIZIONE SPONTANEA del convenuto rende superflua la predisposizione di un formale atto introduttivo. (v. anche Saraceno, procedimento).
D’altra parte per il principio di conservazione degli atti giuridici sancito dall’art. 159, comma 3 c.p.c., è previsto che un atto imperfetto, in relazione al suo schema legale, possa tuttavia produrre alcuni effetti propri del corrispondente atto perfetto.
La giurisprudenza è solita riconoscere l’operatività del principio di conversione dell’atto processuale: in particolare, è stato affermato che in un processo regolato dalle norme introdotte dalla legge 533/1973, la citazione introduttiva si converte in ricorso se sono stati rispettati i termini di legge. (cfr. ex plurimis Cadss 9.6.1989 n. 2801 ; 6.6.1998 n. 3828 ; Trib. Fermo 20.12.1 ; Pretura Salerno 21.10.1985).Orbene nelle decisioni citate la giurisprudenza ha sostanzialmente sancito l’equipollenza tra citazione e ricorso come atti introduttivi del giudizio purchè siano rispettati i termini di legge.
Nel caso di specie esso ricorso ha raggiunto lo scopo di notiziare i convenuti la cui costituzione sana il vizio di forma, per cui questo giudice lo ritiene ammissibile.
Deve ancora dichiararsi sempre in via preliminare l’ammissibilità del ricorso.
Il ricorso de quo atteggiandosi quindi ad opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c è stato tempestivamente proposto non essendo soggetto a termini di decadenza.
Nel merito parte ricorrente sostiene di non aver ricevuto mai notizia del verbale di contravvenzione, atto presupposto della cartella esattoriale n. 071/1998/14003207/06/000, nè di avere avuto mai notizia della cartella esattoriale n. 071/1998/14003207/06/000, a sua volta atto presupposto della procedura impugnata.
Parte convenuta sostiene invece che la cartella esattoriale n. 071/1998/14003207/06/000 è stata regolarmente notificata sebbene il concessionario non è più tenuto a dimostrarlo in quanto decorso il termine quinquennale a mente dell’art. 26 D.P.R. 602/73 l’obbligo del concessionario di conservazione ed esibizione della matrice o della copia della cartella esattoriale, con la relazione dell’avvenuta notificazione è venuto meno.
Si osserva: la legge 24.11.1981 n. 689, dopo aver previsto, nella prima sezione del capo primo, la disciplina relativa ai principi sostanziali generali che caratterizzano l’esercizio della potestà sanzionatoria amministrativa, si occupa nella successiva sezione, della fase genericamente indicata come “ applicazione” e che al suo interno ricomprende essenzialmente le regolamentazioni attinenti alle fasi dell’accertamento e della correlativa contestazione della irrogazione della sanzione e dell’opposizione in sede giudiziale.
La struttura del procedimento amministrativo demandato all’applicazione delle sanzioni si presenta articolato fondamentalmente in due momenti:
a) quello precedente che investe l’attività degli organi di controllo e di vigilanza che risulta finalizzata all’acquisizione degli elementi istruttori e che si sostanzia poi , principalmente nella contestazione dell’illecito accertato.
b) Quello successivo che coinvolge direttamente le competenti autorità amministrative alla quale è attribuita la potestà sanzionatoria in relazione alla singola fattispecie e che si sviluppa attraverso due sub – attività, sempre di natura amministrativa, di tipo contenzioso in senso ampio e di carattere decisorio, culminante all’esito del procedimento sanzionatorio nella emissione della ordinanza – ingiunzione, quando non sussistono le condizioni per pervenire alla adozione di un provvedimento di archiviazione.
L’art. 14 della citata legge contiene la disciplina relativa al momento centrale del procedimento amministrativo sanzionatorio, ovvero quella riferibile alla contestazione e alla relativa notificazione della violazione oggetto dell’accertamento.
In primo luogo detta norma sancisce il principio generale in virtù del quale la contestazione deve essere, per quanto possibile, immediata nei confronti di tutti gli autori della violazione. In mancanza è necessario procedere alla notificazione degli estremi dell’infrazione nei riguardi dei predetti soggetti entro il termine di 90gg. o 360, qualora il contravventore risiede all’estero, decorso il quale la contravvenzione si ESTINGUE a favore del soggetto nei cui riguardi non si sia proceduto alla contestazione o alla notificazione dell’addebito tempestivamente.
Alla contestazione immediata o alla notificazione in forma differita del verbale di accertamento sono riconducibili gli effetti dell’idoneità ad interrompere, dal momento della sua ricezione, il termine di prescrizione del diritto dell’amministrazione a riscuotere la sanzione pecuniaria conseguente alla violazione in relazione al disposto generale di cui all’art. 2943 ultimo comma c.c.
E’ evidente quindi che la contestazione o la notificazione differita diventa un requisito necessario per la giuridica esistenza dell’atto e le stesse costituiscono la condizione imprescindibile per evitare la estinzione della obbligazione pecuniaria collegata alla infrazione amministrativa.
La estinzione in questione opera ipso iure, ovvero in dipendenza del mero verificarsi della scadenza del termine previsto per legge e di conseguenza essa può essere rilevata di ufficio sia dall’autorità amministrativa procedente, sia con pronuncia dichiarativa dal giudice civile in sede di opposizione.
La cartella di pagamento attenendo alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria presuppone la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio (verbale di accertamento con contestazione contestuale o regolare notificazione differita).
Se tanto non è, la cartella di pagamento non è titolo valido per la riscossione delle somme.
Venendo all’esame del caso che ci occupa va rilevato che la cartella di pagamento, atto presupposto alla procedura impugnata, se pur regolarmente notificata, come sostiene parte convenuta, si riferisce ad una sanzione amministrativa non contestata né notificata nei termini di legge pertanto deve ritenersi operativa la estinzione della obbligazione pecuniaria collegata alla infrazione amministrativa.
Divenuto giuridicamente inesistente l’atto presupposto e quindi nullo il titolo esecutivo la notificata cartella esattoriale è improduttiva di effetti e pertanto va dichiarato inefficace.
La dichiarazione di inefficacia della cartella esattoriale estingue il diritto del concessionario a procedere in executivis per la mancanza di un valido titolo esecutivo.
La opposizione va quindi accolta perchè con la dichiarazione di inefficacia della cartella esattoriale n. 071/1998/14003207/06/000 è nullo il provvedimento di iscrizione ipotecaria prot. 106013 – 071 del 17.02.2005 atto conseguenziale in quanto si è estinto il diritto del concessionario ad ottenere il pagamento della somma di € 1158,62 oltre € 610,34 per interessi di mora per il valore indicato.
Le spese di lite vanno compensate stante la peculiarità della questione
P.Q.M
Il Giudice di Pace, avv. Cira Di Somma definitivamente pronunziando, sulla domanda proposto da Tizio nei confronti della GEST LINE con sede in Napoli alla via Nazario Sauro n. 17
cosi provvede:
Accoglie il ricorso, e per l’effetto
1. Dichiara la inefficacia della cartella di pagamento n. 071/1998/14003207/06/000 emessa dalla GEST LINE S.P.A in qualità di Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli, con sede alla via Bracco n.20 nei confronti di Tizio.
2. Dichiara non fondato il diritto del concessionario a procedere in executivis per la mancanza di un valido titolo esecutivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 1158,62 oltre € 610,34
3. Dichiara nullo il provvedimento di iscrizione ipotecaria prot. 106013 – 071 del 17.02.2005 in parte qua relativamente al valore di € 1158,62 oltre € 610,34
4. Compensa le spese di giudizio
Così deciso in Gragnano il 12.12.2005
IL GIUDICE DI PACE
(Avv Cira Di Somma)
Depositato in cancelleria
IL CANCELLIERE
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO
Il Giudice di Pace avv. Cira Di Somma ha emesso il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
LETTO ALLA UDIENZA DEL 12.12.2005
nella causa civile iscritta al n. 1192 del Ruolo Generale Affari Civili dell’anno 2005
TRA
TIZIO elettivamente domiciliato in Gragnano (NA) alla via Cupa Varano n.26 presso lo studio degli Avv.ti Assunta Russo e Marilisa Somma dalle quali è rapp.to e difeso giusta procura alle liti
ATTORE
E
GEST LINE S.P.A in qualità di Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli, elettivamente domiciliata in Napoli.
CONVENUTA
P.Q.M
Il Giudice di Pace, avv. Cira Di Somma definitivamente pronunziando, sulla domanda proposto da Tizio nei confronti della GEST LINE con sede in Napoli alla via Nazario Sauro n. 17
cosi provvede:
Accoglie il ricorso, e per l’effetto
1. Dichiara la inefficacia della cartella di pagamento n. 071/1998/14003207/06/000 emessa dalla GEST LINE S.P.A in qualità di Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli, con sede alla via Bracco n.20 nei confronti di Tizio.
5. Dichiara non fondato il diritto del concessionario a procedere in executivis per la mancanza di un valido titolo esecutivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 1158,62 oltre € 610,34
6. Dichiara nullo il provvedimento di iscrizione ipotecaria prot. 106013 – 071 del 17.02.2005 in parte qua relativamente al valore di € 1158,62 oltre € 610,34
2. Compensa le spese di giudizio
Così deciso in Gragnano il 12.12.2005
IL GIUDICE DI PACE
(Avv Cira Di Somma)
Allegato al verbale del 12.12.2005
IL CANCELLIERE