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Il salvataggio di Acc Austria fu regolare e solo la Commissione può valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno

Il salvataggio di Acc Austria fu regolare e solo la Commissione può valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno
Il salvataggio di Acc Austria fu regolare e solo la Commissione può valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno

È possibile che un’azienda debba far fronte, durante il suo intero ciclo di vita, a periodi di difficoltà dovuti a problemi interni o alle condizioni del mercato in sé.

Il Diritto comunitario ha deciso di regolare con apposita normativa il rimedio specifico degli aiuti di Stato, inserito negli articoli 107 e seguenti TFUE e negli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” della Commissione europea [Gazzetta ufficiale C 244 dell’1.10.2004].

Uno dei casi concreti più recenti risale al 2013 ed ha avuto come protagonisti due gruppi di aziende, “Acc” e “Secop”, le cui vicende sono terminate con Sentenza del 1 Marzo 2016 del Tribunale dell’Unione.

Nella causa T-79/14 la Secop GmbH, produttrice tedesca di compressori per frigoriferi ad uso domestico, citava in giudizio la Commissione al fine di annullare la sua Decisione (C (2013) 9119 final), che approvava l’aiuto di Stato SA.37640 concesso all’italiana Acc Compressors SpA, parte della Household Compressors Holding SpA e controllante la Acc Austria.

Secondo i fatti all’origine della controversia, nel 2012 l’attività del Gruppo subì una netta inflessione e provocò l’apertura di una serie di procedimenti di insolvenza nei confronti della stessa Holding e delle società che ne facevano parte.

Nel tentativo di salvare la Acc Austria, l’impresa Secop Austria (controllata dalla ricorrente) nell’aprile 2013, acquistava i suoi “attivi”, ossia una serie di brevetti sfruttati anche dall’azienda nostrana e subordinando l’esecuzione del contratto al giudizio positivo della Commissione, poi concesso al termine dell’anno.

Contestualmente, nel dicembre 2013, lo Stato italiano forniva una garanzia per una linea di credito per sei mesi diretta al salvataggio della Compressors affinchè potesse proseguire la sua attività e formulare, nel frattempo, un programma di ristrutturazione. Il parere favorevole della medesima Commissione, che lo definì un aiuto di Stato ma compatibile col mercato interno, spinse la Secop “madre” a rivolgersi al Tribunale convinta che l’operazione fosse una violazione della normativa comunitaria ed un rischio di concorrenza sleale.

Motivi

Il complesso giudizio faceva perno su tre motivi, tutti respinti ed interconnessi: il primo ed il terzo coincidevano con un difetto di istruttoria ed errore di valutazione della Commissione UE, mentre il secondo si traduceva in una violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato (artt. 107 par. 3 lettera c), 108 par. 2 e 3 TFUE e principio di parità di trattamento);

Il ragionamento del Tribunale

Ai sensi dell’articolo 107 TFUE, sono vietati gli aiuti provenienti dagli Stati sotto qualsiasi forma, diretti a imprese o produzioni specifiche che alterino o possano alterare il gioco della concorrenza. Ma ad ogni regola la sua eccezione: in alcuni casi è possibile considerare tali aiuti compatibili con il mercato interno a seguito di una procedura di valutazione condotta dalla Commissione ex articoli 108 TFUE e 4 Regolamento del Consiglio n. 659/1999.

La procedura da seguire consta di una fase preliminare e di una successiva indagine formale che ha inizio solo se, in base alle informazioni ottenute nella fase precedente, persistano gravi difficoltà nel comprendere la natura e i reali effetti sul mercato dell’aiuto di Stato.

La problematicità deve essere evidente e risultare in modo oggettivo sia dalle circostanze in cui l’atto controverso è stato adottato sia nel contenuto, “correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità dell’'aiuto controverso con il mercato interno” (punto 27 della Sentenza).

È indubbio che la Commissione eserciti, in tal modo, un potere discrezionale, ma la sua valutazione non può essere messa in discussione da un Giudice comunitario che deve “limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché alla verifica dell’esattezza dei fatti materiali, dell’assenza di un errore manifesto di valutazione e dell’inesistenza di uno sviamento di potere. Non compete quindi al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione”(punto 29).

Nel caso di specie, l’Istituzione comunitaria aveva deciso di non procedere con la seconda fase perché riteneva esaustive le informazioni raccolte sulla garanzia, inoltre, essendo ancora nella fase preliminare, la Secop GmbH non aveva alcun diritto di presentare osservazioni, al contrario della diretta interessata (la Acc Compressors). Tutto si era, pertanto, svolto rispettando le norme procedurali ed il principio di parità di trattamento.

Volendo entrare nel merito della questione, per il Tribunale era chiaro che la linea di credito fornita dall’Italia rientrava nella definizione di aiuti di Stato, di cui al punto 15 degli Orientamenti, ossia “...una forma di assistenza temporanea e reversibile. Il loro obiettivo principale è quello di consentire di mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione … non superiore a 6 mesi … in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane…

Ma il perno dell’intera causa era la valutazione in base alla quale tale aiuto risultava compatibile col mercato interno. Premesso quanto dichiarato in merito al ruolo del Giudice comunitario, la Secop GmbH ha comunque cercato di smantellare la decisione C (2013) 9119 con le seguenti argomentazioni:

a)

La Acc Compressors doveva essere considerata, in seguito alla cessione dei brevetti operata dalla Acc Austria, un’impresa di recente costituzione perché sorta dalla liquidazione di un’entità preesistente. Si era ritrovata con una struttura precaria, inadeguata a proseguire la sua attività, di conseguenza non possedeva neanche i requisiti per beneficiare di sostegni economici, come dettato dal punto 12 degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”.

Il Tribunale UE smentiva una tale interpretazione, sostenendo che un’impresa si qualifica “di recente costituzione” in base alle attività economiche della società cessionaria (Secop Austria), che includono gli elementi ceduti, e non quelle della cedente.

L’impresa italiana era, in effetti, indebolita ma ha continuato a dirigere l’attività di produzione e commercializzazione di compressori anche dopo la vendita delle attività produttive, sfruttando i brevetti non più in suo possesso. Risultava, quindi, regolarmente beneficiaria dell’aiuto di Stato.

b)

Attraverso il procedimento giudiziario, la Secop GmbH cercò di convincere il Tribunale che la Commissione europea aveva tralasciato importanti informazioni in vista della decisione sulla compatibilità dell’aiuto.

In primis, rese pubblico che la Acc Compressors aveva già ottenuto prestazioni economiche mediante la Cassa integrazione, del tutto assimilabili ad un aiuto di Stato. Poiché un’azienda non può ricevere un secondo aiuto dello stesso tipo, la linea di credito tanto discussa sarebbe stata una violazione della normativa comunitaria.

È vero che il punto 23 degli Orientamenti obbliga davvero la Commissione a riflettere sull’effetto cumulativo degli aiuti, ma a patto che siano illegali e oggetto di un ordine di recupero con esito negativo, ma nel caso di specie nessuna condizione si era verificata.

La seconda “omissione”, riguardava il contenuto dell’accordo di cessione dei brevetti, del quale non c’è traccia nella Decisione del 2013. Anche in tal caso, la contestazione è caduta nel vuoto perchè tali informazioni non hanno alcuna connessione con la compatibilità degli aiuti di Stato. Ad ogni buon conto, secondo l’articolo 17 del regolamento sulle concentrazioni (n. 139/2004 del Consiglio) la Commissione aveva l’espresso divieto di utilizzare ogni informazione proveniente da un diverso procedimento.

Dopo aver analizzato tutta la documentazione in suo possesso, la normativa del TFUE e i focus degli Orientamenti comunitari, il Tribunale dell’Unione europea dichiarava l’operazione di salvataggio della Acc Austria regolare sotto tutti i punti di vista, sia sostanziale che procedurale. Il Giudice non aveva altra scelta che respingere l’intero ricorso che la Secop GmbH aveva presentato.

Sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 1 Marzo 2016 – causa T-79/19

È possibile che un’azienda debba far fronte, durante il suo intero ciclo di vita, a periodi di difficoltà dovuti a problemi interni o alle condizioni del mercato in sé.

Il Diritto comunitario ha deciso di regolare con apposita normativa il rimedio specifico degli aiuti di Stato, inserito negli articoli 107 e seguenti TFUE e negli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” della Commissione europea [Gazzetta ufficiale C 244 dell’1.10.2004].

Uno dei casi concreti più recenti risale al 2013 ed ha avuto come protagonisti due gruppi di aziende, “Acc” e “Secop”, le cui vicende sono terminate con Sentenza del 1 Marzo 2016 del Tribunale dell’Unione.

Nella causa T-79/14 la Secop GmbH, produttrice tedesca di compressori per frigoriferi ad uso domestico, citava in giudizio la Commissione al fine di annullare la sua Decisione (C (2013) 9119 final), che approvava l’aiuto di Stato SA.37640 concesso all’italiana Acc Compressors SpA, parte della Household Compressors Holding SpA e controllante la Acc Austria.

Secondo i fatti all’origine della controversia, nel 2012 l’attività del Gruppo subì una netta inflessione e provocò l’apertura di una serie di procedimenti di insolvenza nei confronti della stessa Holding e delle società che ne facevano parte.

Nel tentativo di salvare la Acc Austria, l’impresa Secop Austria (controllata dalla ricorrente) nell’aprile 2013, acquistava i suoi “attivi”, ossia una serie di brevetti sfruttati anche dall’azienda nostrana e subordinando l’esecuzione del contratto al giudizio positivo della Commissione, poi concesso al termine dell’anno.

Contestualmente, nel dicembre 2013, lo Stato italiano forniva una garanzia per una linea di credito per sei mesi diretta al salvataggio della Compressors affinchè potesse proseguire la sua attività e formulare, nel frattempo, un programma di ristrutturazione. Il parere favorevole della medesima Commissione, che lo definì un aiuto di Stato ma compatibile col mercato interno, spinse la Secop “madre” a rivolgersi al Tribunale convinta che l’operazione fosse una violazione della normativa comunitaria ed un rischio di concorrenza sleale.

Motivi

Il complesso giudizio faceva perno su tre motivi, tutti respinti ed interconnessi: il primo ed il terzo coincidevano con un difetto di istruttoria ed errore di valutazione della Commissione UE, mentre il secondo si traduceva in una violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato (artt. 107 par. 3 lettera c), 108 par. 2 e 3 TFUE e principio di parità di trattamento);

Il ragionamento del Tribunale

Ai sensi dell’articolo 107 TFUE, sono vietati gli aiuti provenienti dagli Stati sotto qualsiasi forma, diretti a imprese o produzioni specifiche che alterino o possano alterare il gioco della concorrenza. Ma ad ogni regola la sua eccezione: in alcuni casi è possibile considerare tali aiuti compatibili con il mercato interno a seguito di una procedura di valutazione condotta dalla Commissione ex articoli 108 TFUE e 4 Regolamento del Consiglio n. 659/1999.

La procedura da seguire consta di una fase preliminare e di una successiva indagine formale che ha inizio solo se, in base alle informazioni ottenute nella fase precedente, persistano gravi difficoltà nel comprendere la natura e i reali effetti sul mercato dell’aiuto di Stato.

La problematicità deve essere evidente e risultare in modo oggettivo sia dalle circostanze in cui l’atto controverso è stato adottato sia nel contenuto, “correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità dell’'aiuto controverso con il mercato interno” (punto 27 della Sentenza).

È indubbio che la Commissione eserciti, in tal modo, un potere discrezionale, ma la sua valutazione non può essere messa in discussione da un Giudice comunitario che deve “limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché alla verifica dell’esattezza dei fatti materiali, dell’assenza di un errore manifesto di valutazione e dell’inesistenza di uno sviamento di potere. Non compete quindi al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione”(punto 29).

Nel caso di specie, l’Istituzione comunitaria aveva deciso di non procedere con la seconda fase perché riteneva esaustive le informazioni raccolte sulla garanzia, inoltre, essendo ancora nella fase preliminare, la Secop GmbH non aveva alcun diritto di presentare osservazioni, al contrario della diretta interessata (la Acc Compressors). Tutto si era, pertanto, svolto rispettando le norme procedurali ed il principio di parità di trattamento.

Volendo entrare nel merito della questione, per il Tribunale era chiaro che la linea di credito fornita dall’Italia rientrava nella definizione di aiuti di Stato, di cui al punto 15 degli Orientamenti, ossia “...una forma di assistenza temporanea e reversibile. Il loro obiettivo principale è quello di consentire di mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione … non superiore a 6 mesi … in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane…

Ma il perno dell’intera causa era la valutazione in base alla quale tale aiuto risultava compatibile col mercato interno. Premesso quanto dichiarato in merito al ruolo del Giudice comunitario, la Secop GmbH ha comunque cercato di smantellare la decisione C (2013) 9119 con le seguenti argomentazioni:

a)

La Acc Compressors doveva essere considerata, in seguito alla cessione dei brevetti operata dalla Acc Austria, un’impresa di recente costituzione perché sorta dalla liquidazione di un’entità preesistente. Si era ritrovata con una struttura precaria, inadeguata a proseguire la sua attività, di conseguenza non possedeva neanche i requisiti per beneficiare di sostegni economici, come dettato dal punto 12 degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”.

Il Tribunale UE smentiva una tale interpretazione, sostenendo che un’impresa si qualifica “di recente costituzione” in base alle attività economiche della società cessionaria (Secop Austria), che includono gli elementi ceduti, e non quelle della cedente.

L’impresa italiana era, in effetti, indebolita ma ha continuato a dirigere l’attività di produzione e commercializzazione di compressori anche dopo la vendita delle attività produttive, sfruttando i brevetti non più in suo possesso. Risultava, quindi, regolarmente beneficiaria dell’aiuto di Stato.

b)

Attraverso il procedimento giudiziario, la Secop GmbH cercò di convincere il Tribunale che la Commissione europea aveva tralasciato importanti informazioni in vista della decisione sulla compatibilità dell’aiuto.

In primis, rese pubblico che la Acc Compressors aveva già ottenuto prestazioni economiche mediante la Cassa integrazione, del tutto assimilabili ad un aiuto di Stato. Poiché un’azienda non può ricevere un secondo aiuto dello stesso tipo, la linea di credito tanto discussa sarebbe stata una violazione della normativa comunitaria.

È vero che il punto 23 degli Orientamenti obbliga davvero la Commissione a riflettere sull’effetto cumulativo degli aiuti, ma a patto che siano illegali e oggetto di un ordine di recupero con esito negativo, ma nel caso di specie nessuna condizione si era verificata.

La seconda “omissione”, riguardava il contenuto dell’accordo di cessione dei brevetti, del quale non c’è traccia nella Decisione del 2013. Anche in tal caso, la contestazione è caduta nel vuoto perchè tali informazioni non hanno alcuna connessione con la compatibilità degli aiuti di Stato. Ad ogni buon conto, secondo l’articolo 17 del regolamento sulle concentrazioni (n. 139/2004 del Consiglio) la Commissione aveva l’espresso divieto di utilizzare ogni informazione proveniente da un diverso procedimento.

Dopo aver analizzato tutta la documentazione in suo possesso, la normativa del TFUE e i focus degli Orientamenti comunitari, il Tribunale dell’Unione europea dichiarava l’operazione di salvataggio della Acc Austria regolare sotto tutti i punti di vista, sia sostanziale che procedurale. Il Giudice non aveva altra scelta che respingere l’intero ricorso che la Secop GmbH aveva presentato.

Sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 1 Marzo 2016 – causa T-79/19