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Definizione agevolata di somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Disposizioni attuative
Autunno
Ph. Luca Martini / Autunno

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 345838 del 3 dicembre 2021 in tema di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

In particolare, il provvedimento contiene ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 – che ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

La misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subìto una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.

L’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

La misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subìto una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente (art. 5, comma 2, del decreto).

Al riguardo, la norma prevede che, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si faccia riferimento, in luogo del volume d’affari, all’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.

L’Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di legge, individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Con il provvedimento n. 345838, l’Agenzia dispone che le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l’ammontare dei ricavi e compensi sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

In questo modo possono accedere alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

In proposito, al fine di preservare l’omogeneità dei valori da porre a confronto, si prevede di considerare l’ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi.

Per garantire la massima trasparenza, in allegato al provvedimento sono esplicitati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per ricostruire l’ammontare dei ricavi e compensi relativi alle due annualità.

In particolare:

  • per le persone fisiche valgono i campi RS116, RE2 col. 2 (lavoro autonomo), RG2 col. 2 (attività impresa in contabilità semplificata), LM2 col. 3 o da LM22 a LM27, col. 3 (per minimi e forfettari).
  • per le società di persone vanno confrontati i campi RS116, RE2 o RG2 col. 5, per quelle di capitali il rigo RS107 col. 2 e per gli enti non commerciali i campi RS111, RC1, RE2, RG2 col.7 o RG4 col. 2.

Inoltre, al fine di concedere ai contribuenti destinatari delle proposte di definizione agevolata un congruo lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione, viene inoltre disposta la modifica del punto 2.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 275852 del 18 ottobre 2021 – che, invece, fissava il termine per l’invio dell’autodichiarazione era invece il 31 dicembre 2021 o, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata dell’avviso bonario era effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui era effettuato il pagamento stesso - prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (che avverrà con successivo provvedimento direttoriale) ovvero, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.