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La direttiva 36/2007/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate: in particolare il diritto di informazione dei soci

Premessa

Il discorso relativo alla Direttiva 36/2007/CE merita prioritariamente un brevissimo cenno al problema della tutela delle minoranze azionarie. Essa infatti ha il fine precipuo di rafforzare la posizione degli azionisti minoritari di società per azioni quotate in mercati regolamentati. La questione de quo è un tema classico del diritto societario, coessenziale alla regola stessa del principio maggioritario. Se da un canto la subordinazione della minoranza è il costo necessario per il funzionamento di una macchina così complessa, d’altra parte l’eccessiva compressione dei diritti patrimoniali e corporativi produce una gestione non sempre proficua ed un disincentivo all’investimento del risparmio. Da qui la necessità di equilibrio tra stabilità ed efficacia dell’agire del gruppo di controllo e garanzie per chi investe capitale di rischio senza salire sul ponte di comando. Il Legislatore italiano si è a più riprese occupato del tema; infatti, il quadro regolamentare di riferimento risulta costituito dal Testo Unico della Finanza (1998) , dal Nuovo diritto societario (2003), dalla Legge sulla Tutela del Risparmio (2005), dai Codici di Autoregolamentazione ed in ultimo in ordine cronologico, dal recepimento (2010) della Direttiva CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Dopo un lungo iter normativo, l’11 luglio 2007 è stata adottata la Direttiva 36/2007/CE sui diritti degli azionisti di società quotate. Tale Direttiva ha inteso introdurre norme minime per il ravvicinamento delle legislazioni europee volte a “proteggere gli investitori e a promuovere l’esercizio agevole ed effettivo dei diritti degli azionisti”[1]. Le sue fondamenta le troviamo già presenti nel 2001 con l’istituzione dell’High Level Group of Company Law Experts da parte della Commissione Europea. L’obbiettivo da portare a termine era la predisposizione di un nuovo piano per il diritto societario. Le raccomandazioni di tale istituzione denominata anche Winter Group sono poi divenute la base del Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in The European Union - A Plan to Move Forward. Questo documento, pubblicato nel 2003, pone tra i punti focali della corporate governance il voto degli azionisti ed il rafforzamento dei loro diritti. Il Winter Group aveva comunicato che i soci devono godere di strumenti adeguati per esercitare un’influenza attiva sulla società e che il diritto di sottoporre proposte di delibera all’assemblea è un elemento di notevole importanza che non dovrebbe subire restrizioni. Per tali motivi era stato avanzato un invito agli Stati membri al fine di rendere noti presso i soci i loro diritti e si consigliava di tenere in considerazione i quorum come requisito per selezionare quelli di iniziativa assembleare[2]. Nel 2005 la Commissione Europea svolse uno studio per accertare i limiti all’esercizio effettivo dei diritti da parte degli azionisti. In particolare si analizzavano gli ostacoli all’esercizio del diritto di voto, considerato fra i più importanti di cui gode il socio. Lo studio concluse che dalla frammentazione dell’azionariato, dal ruolo importante ricoperto dagli investitori nella compagine sociale, dall’esistenza di ostacoli legali al voto domestico e transfrontaliero per gli investitori retail e istituzionali, derivava il pericolo che le società quotate europee venissero governate da una piccola cerchia di azionisti[3]. Proprio perché il 30% delle azioni di società quotate in Europa sono detenute da investitori stranieri i quali si mostrano poco attivi, si è scelto di sviluppare in particolar modo l’esercizio del voto transfrontaliero, agevolandolo il più possibile[4]. In sintesi i tre blocchi su cui la Direttiva pone l’attenzione sono:

§ la rimozione dei principali ostacoli all’esercizio di voto degli azionisti di minoranza, in primo luogo attraverso una semplificazione delle procedure del voto per delega e la partecipazione all’assemblea attraverso l’uso di strumenti elettronici;

§ l’introduzione di presidi minimi volti a semplificare la convocazione dell’assemblea e la partecipazione alla definizione dell’ordine del giorno da parte della minoranza;

§ obbligo del management a mettere a disposizione degli azionisti informazioni riguardanti lo svolgimento dell’assemblea.

Dall’analisi dei Considerando della Direttiva[5] si traggono più specificatamente i principali punti che si sono intesi perseguire. Intanto essa mira ad estendere le regole sulla trasparenza, la possibilità di partecipare all’assemblea attraverso mezzi elettronici (art.8) e la semplificazione dell’esercizio del diritto di voto per delega (art.10), nonché a garantire esercizio del voto transfrontaliero. Al fine di agevolare l’attivismo assembleare si intendono eliminare gli ostacoli dissuasivi come il deposito e quindi l’indisponibilità delle azioni precedentemente alla riunione[6]. Infatti l’art.2370 1 co. c.c., così come modificato, non prevede più l’onere di deposito dei titoli azionari ai fini dell’intervento in assemblea. Ha lasciato la possibilità di prevederlo ai singoli statuti delle società indicando i termini e l’eventuale blocco dei titoli ad esso conseguente, ovvero la previsione che le azioni non possono essere ritirate prima dell’adunanza[7]. In proposito è da segnalare l’art. 7 che introduce il meccanismo della record date, il quale impone la determinazione del diritto dell’azionista alla partecipazione e al voto sulla base delle azioni detenute ad una determinata data (sette giorni) precedente a quella dell’assemblea (data di registrazione)[8]. In parole povere l’elenco dei soggetti legittimati al voto si cristallizza ad una data antecedente la riunione. A tal fine la stessa norma stabilisce che le successive negoziazioni e registrazioni non rilevano ai fini della legittimazione. Di conseguenza ove il legittimato alla record date alieni i titoli prima dell’assemblea, egli rimane legittimato all’intervento e al voto; corrispondentemente l’acquirente non lo è non avendo acquistato in tempo utile. Quindi parteciperà all’assemblea un soggetto che molto probabilmente non è più interessato alle decisioni della società e viceversa resta fuori chi diventa interessato realmente. Sarà necessario, a questo punto, pensare che saranno le parti a regolare fra loro le modalità di esercizio del voto. Un simile accordo inter partes rimarrà esterno alla disciplina oggettiva quindi non potrà, una eventuale sua violazione, riverberarsi sulla validità delle delibere assunte[9]. Si può desumere, di conseguenza, che il diritto di voto cessa di essere una esclusiva prerogativa del socio. Per tal motivo l’art.2370 è stato modificato e stabilisce che possono intervenire in assemblea “coloro ai quali spetta il diritto di voto” e non più “gli azionisti” come nella pregressa dizione. Analogamente l’art.127 bis prevede che, colui a favore del quale sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla record date viene considerato assente dall’assemblea e quindi non può impugnare la delibera. Ancora allo stesso modo si considera non avere concorso ai fini del recesso ex 2347 c.c..[10] Insomma la record date diventa il sistema di legittimazione all’intervento[11] per le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Altro obbiettivo sotteso alla ratio della Direttiva sta nel permettere anche agli azionisti che risiedono in paesi diversi da quello in cui la società ha sede legale, di esercitare i loro diritti al pari di quelli residenti nel paese interessato. In questo senso si vuole assicurare a tutti i soci l’esercizio del voto pur senza intervenire fisicamente e comunque in modo informato. In proposito la Direttiva impone il potenziamento dell’informazione pre assembleare e post assembleare; la previsione della possibilità di partecipazione all’assemblea con i mezzi elettronici o con qualsiasi altro mezzo che non richiede la necessaria presenza fisica; il riconoscimento del diritto di porre domande connesse ai punti all’ordine del giorno e di ricevere risposta; il diritto degli azionisti di integrare l’ordine del giorno e di presentare proposte di delibera previa titolarità di percentuali qualificate (non superiori al 5% del capitale sociale), nonchè garantire che tutti gli azionisti prendano conoscenza dell’ordine del giorno di modo da essere preparati per la discussione[12]. Di rilievo sono anche le norme in tema di deleghe di voto volte, da un lato, ad agevolare l’esercizio del voto e munite, dall’altro, di sistemi per la salvaguardia contro gli abusi da parte del rappresentante.

Infine bisogna fare menzione di una disposizione che non è stata prevista dalla Direttiva ma che è stata introdotta con il Decreto attuativo al fine di fidelizzare e stabilizzare il proprio azionariato retail. Lo strumento innovativo di cui si tratta è la maggiorazione del dividendo (massimo 10%) da corrispondere all’azionista disposto a conservare per non meno di un anno la titolarità delle azioni. Per conseguenza tale strumento dovrebbe contribuire ad incentivare la loro partecipazione e il loro interesse nelle questioni sociali.

L’ambito di applicazione delle norme contenute nella Direttiva Shareholders’rights è limitato alle società con azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato dell’Unione Europea (art.1par.1). La Legge comunitaria del 2008 (L.7 luglio 2009 n.88) ha delegato al Governo l’emanazione di Decreti Legislativi necessari per l’attuazione della Direttiva sugli azionisti, dettando specifici principi e criteri[13]. In attuazione di tale delega il 27 gennaio 2010 è stato adottato il Decreto Legislativo n.27 di “attuazione della Direttiva 36/2007/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”. Il Decreto in parola non si è limitato a modificare e integrare la disciplina vigente ai fini attuativi della normativa comunitaria, ma ha anche apportato alcune modifiche al Codice civile e al Testo Unico della Finanza, in altre materie comunque connesse con la disciplina delle assemblee e l’esercizio dei diritti nelle società quotate, oltre ad avere dettato le norme necessarie di coordinamento con altre leggi di settore.

In questa breve ricognizione sulle principali novità apportate con l’introduzione della Direttiva 36/2007, ci si sofferma con più attenzione su uno dei diritti posti a fondamento del discorso sulla tutela dei soci di minoranza. Ebbene, seguito del recepimento della Direttiva 36/2007/CE tutto il pacchetto del diritto all’informazione (nuovi artt.125 ter e 125 quater del TUF) ne esce rinvigorito, nella volontà di fornire tutte le comunicazioni idonee a garantire la consapevole partecipazione degli azionisti all’assemblea[14]. L’art.5 della Direttiva Shareholders’ rights pone un obbligo più intenso di informazione transitiva in capo alle società. Tale dovere riguarda un più ricco contenuto informativo (previsto adesso sia prima che durante ed anche dopo l’assemblea), ma presuppone anche più efficaci modalità di comunicazione e dei tempi cronologici più adeguati di modo da consentire agli azionisti di acquisire le informazioni in modo più consapevole per l’esercizio del diritto di voto[15]. Essa prevede un diritto di esauriente informativa preventiva, attraverso l’avviso di convocazione con contenuti ben più precisi ed analitici (art.125 bis del TUF), nonché a mezzo di specifiche relazioni sui diversi temi all’ordine del giorno (art.125 ter). Individua il diritto di porre domande prima dell’assemblea ed ottenere risposte entro la data o in sede di assemblea, quest’ultima può fornire risposte unitarie ed è data possibilità ai soci di consultare il sito internet dove saranno disponibili schede in formato “domande e risposte”. Ancora l’art.125 quater individua il diritto di accedere a tutta la documentazione assembleare (relazioni, bilanci, relazioni specifiche, modulistica per deleghe ecc.) sul sito internet della società. Sempre l’articolo appena menzionato prevede il diritto di ottenere, sul sito internet, un rendiconto del voto manifestatosi in assemblea, con pubblicazione entro 5 giorni dal termine di quest’ultima delle risultanze delle votazioni (oltre che il verbale)[16]. Scandagliando fra le novità introdotte dalla Direttiva 36/2007, possiamo subito rilevare che una prima importante modifica viene apportata all’art.125 bis circa la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea mediante il sito internet. Rimane confermato il termine ordinario già in vigore di trenta giorni e si aggiungono: un termine più lungo di quaranta giorni per l’assemblea che deve nominare gli esponenti aziendali con la tecnica del voto di lista; un termine di ventuno giorni per le delibere urgenti di cui agli artt.2446, 2447, 2487 c.c.; un termine di soli quindici giorni per le delibere ancora più urgenti aventi ad oggetto le misure difensive in caso di OPA (art.104 TUF)[17]. Il termine stabilito in via generale dalla legge italiana assicura un intervallo temporale tra la data di convocazione e quella fissata per l’assemblea più dilatato di quello richiesto (21 giorni) dall’art.5 par.1 della Direttiva. Questa scelta è volta a garantire un’informazione più completa agli azionisti e ad indicare il rapporto esistente tra i nuovi termini di convocazione dell’assemblea, il successivo deposito del materiale informativo e lo stimolo ad una maggiore partecipazione[18]. L’art.5 par.3 della Direttiva e il nuovo 125 bis quarto comma individuano il contenuto minimo delle informazioni che devono essere fornite nell’avviso di convocazione. Le società devono indicare: l’indirizzo del sito internet della società e una descrizione chiara delle procedure per l’intervento e il voto; le modalità e i termini per l’esercizio del diritto da parte dei soci di porre domande prima dell’assemblea e di integrare l’ordine del giorno; le procedure e le modalità, comprensive dei moduli utilizzabili, per la delega del voto e l’indicazione del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe, nonché la precisazione che esse non hanno effetto per le proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto; le procedure del voto per corrispondenza o con mezzi elettronici se previsto dallo statuto; le informazioni sulla record date; i termini e le modalità per reperire il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative e dei documenti che verranno sottoposti all’assemblea. Tale avviso deve essere pubblicato sul sito internet della società secondo le modalità individuate dalla Consob.

Dopo che per anni il Legislatore si è dedicato esclusivamente all’informazione pre assembleare e a quella rivolta al mercato, non possiamo non considerare l’art.127 ter. Esso, infatti, riconosce il diritto dei soci all’informazione assembleare. La norma prevede la possibilità di porre domande connesse ai punti all’ordine del giorno in assemblea con speculare obbligo della società di rispondere. In proposto si precisa che la Direttiva individua nell’assemblea il luogo per eccellenza in cui la società risponde alle domande degli azionisti, salvo che le risposte siano già reperibili sul sito internet della società. L’art.127 ter dispone che alle domande si dia risposta “al più tardi durante” l’assemblea. Se si interpretasse in senso letterale si legittimerebbero le risposte fornite dalla società ai soli soci richiedenti prima dell’assemblea ma non in via di pubblicazione sul sito internet, bensì in privato. Giacchè il fondamento della disposizione in esame è l’agevolazione dell’informazione nell’assemblea, un’interpretazione simile stride con la ratio della norma e quindi non è ammissibile[19]. In effetti i Considerando della Direttiva concepiscono l’informazione all’interno delle assemblee come un valido strumento di governo societario[20]. Per quanto riguarda l’informativa post assembleare se ne occupa l’art.125 quater. Entro trenta giorni dalla data della riunione deve essere pubblicato sul sito internet della società il verbale. Entro cinque giorni, invece, deve essere reso disponibile, sempre in via telematica, un rendiconto sintetico sulle risultanze dell’assemblea svolta. Come può notarsi la nuova normativa individua più forti doveri di informazione in capo alla società e all’organo amministrativo. La sede elettiva di questo dovere è nel world wide web, ed è proprio sul piano telematico che si potrà assistere e partecipare alla riunione assembleare. Il tratto più significativo della nuova disciplina sta nella dilatazione dell’informazione societaria dall’ambito di alcuni azionisti (soci di controllo, soci di riferimento, detentori di partecipazioni qualificate, investitori istituzionali) a tutti gli azionisti senza distinzioni e al mercato in generale. Anzi sotto questo aspetto il nostro Legislatore è andato oltre rispetto ad altri Legislatori europei, dato che la Direttiva imponeva di rendere le informazioni “disponibili agli azionisti sul sito internet”. Da questo punto di vista il Legislatore tedesco e spagnolo hanno adottato una soluzione diversa dal nostro. In questi paesi accanto al sito internet della società, è contemplato un Foro elettronico degli azionisti con funzione di semplificare il contatto fra gli azionisti e le loro associazioni nella fase pre assembleare. Tale Foro è riservato solo agli azionisti o alle associazioni degli stessi. Il Legislatore italiano, invece, ha scelto che le informazioni di cui s’è parlato vengano pubblicate sul sito internet della società e non soltanto presso la sede sociale. Così l’informazione via etere, diretta per definizione ad un pubblico indifferenziato, viene rivolta a tutti[21].



[1] CONSOB REGOLAMENTO EMITTENTI Recepimento della direttiva 36/2007/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate,Documento di consultazione,5 agosto 2010,p.2.

[2] S.BRUNO in GEORGESON-CERADI Evoluzione degli assetti proprietari ed attivismo assembleare delle minoranze con approfondimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’ “Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n.27,p.62

[3] P.SANTELLA L’evoluzione della Direttiva 36/2007/CE in Atti del seminario “Il recepimento della Direttiva 36/2007/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti: quali cambiamenti per le minoranze nelle assemblee italiane?”,6 maggio 2010,p.7

[4] S.BRUNO in GEORGESON-CERADI Evoluzione degli assetti proprietari ed attivismo assembleare delle minoranze con approfondimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’ “Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n.27 ,p.63.

[5] G.PASINI D.Lgs. 27/01/2010 n.27 ,su alcuni diritti degli azionisti: passi avanti, opportunità per le società quotate e occasioni mancate, Milano 8 marzo 2010,p.2.

[6] Considerando n.3, art.7.

[7] R.LENER Legittimazione all’intervento in assemblea, record date ed esercizio del diritto di voto dopo la SHRD. Appunti introduttivi, Relazione al Convengno Georgeson-Luiss Ceradi,6 maggio 2010,p.1.

[8] S.BRUNO in GEORGESON-CERADI Evoluzione degli assetti proprietari ed attivismo assembleare delle minoranze con approfondimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’“ Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n.27,p.64.

[9] R.LENER Legittimazione all’intervento in assemblea, record date ed esercizio del diritto di voto dopo la SHRD. Appunti introduttivi, Relazione al Convengno Georgeson-Luiss Ceradi,6 maggio 2010,p.9.

[10] Per approfondimenti si veda L.FRUGIUELE La disciplina dell’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate alla luce dell’art.7 della Direttiva 36/2007/CE in Riv.diritto commerciale,2008,p.1008 e ss.

[11] P.SPATOLA Possiamo conoscere i nostri azionisti? Shareholder identification in Italia. Le esperienze internazionali, le prospettive europee,ASSONIME,Milano 2 dic.2008,p.5.

[12] N.ABRIANI La Direttiva n.2007/36/CE dell’11 luglio 2007:più tutela agli azionisti delle società quotate europee in Riv.dir.dell’impresa,2007,p.233.

[13] Si veda in proposito il testo dell’art.31 della legge Comunitaria 2008 contenente i criteri di delega relativi al recepimento della Direttiva in questione.

[14] CONSOB REGOLAMENTO EMITTENTI Recepimento della direttiva 36/2007/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate,Documento di consultazione,5 agosto 2010,p.5.

[15] N.ABRIANI Diritto di informazione e parità di trattamento: il pungolo gentile dell’assemblea mite dopo l’attuazione della Direttiva 36/2007,Associazione Disiano Preite,p.5

[16] L’attuazione della Direttiva 2007/36/CE,relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate: presentata la bozza dello schema di decreto legislativo in Rivista delle società,sett-ott 2009,p.1201.

[17] S.BRUNO in GEORGESON-CERADI Evoluzione degli assetti proprietari ed attivismo assembleare delle minoranze con approfondimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’“ Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n.27 ,p.70.

[18] N.ABRIANI Diritto di informazione e parità di trattamento: il pungolo gentile dell’assemblea mite dopo l’attuazione della Direttiva 36/2007, Associazione Disiano Preite,p.6.

[19] In questo senso si veda S.BRUNO in GEORGESON-CERADI Evoluzione degli assetti proprietari ed attivismo assembleare delle minoranze con approfondimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’“ Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n.27 S. BRUNO,p.74.

[20] Cit.supra,p.75.

[21] N.ABRIANI Diritto di informazione e parità di trattamento: il pungolo gentile dell’assemblea mite dopo l’attuazione della Direttiva 36/2007, Associazione Disiano Preite, p18-19.

Premessa

Il discorso relativo alla Direttiva 36/2007/CE merita prioritariamente un brevissimo cenno al problema della tutela delle minoranze azionarie. Essa infatti ha il fine precipuo di rafforzare la posizione degli azionisti minoritari di società per azioni quotate in mercati regolamentati. La questione de quo è un tema classico del diritto societario, coessenziale alla regola stessa del principio maggioritario. Se da un canto la subordinazione della minoranza è il costo necessario per il funzionamento di una macchina così complessa, d’altra parte l’eccessiva compressione dei diritti patrimoniali e corporativi produce una gestione non sempre proficua ed un disincentivo all’investimento del risparmio. Da qui la necessità di equilibrio tra stabilità ed efficacia dell’agire del gruppo di controllo e garanzie per chi investe capitale di rischio senza salire sul ponte di comando. Il Legislatore italiano si è a più riprese occupato del tema; infatti, il quadro regolamentare di riferimento risulta costituito dal Testo Unico della Finanza (1998) , dal Nuovo diritto societario (2003), dalla Legge sulla Tutela del Risparmio (2005), dai Codici di Autoregolamentazione ed in ultimo in ordine cronologico, dal recepimento (2010) della Direttiva CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Dopo un lungo iter normativo, l’11 luglio 2007 è stata adottata la Direttiva 36/2007/CE sui diritti degli azionisti di società quotate. Tale Direttiva ha inteso introdurre norme minime per il ravvicinamento delle legislazioni europee volte a “proteggere gli investitori e a promuovere l’esercizio agevole ed effettivo dei diritti degli azionisti”[1]. Le sue fondamenta le troviamo già presenti nel 2001 con l’istituzione dell’High Level Group of Company Law Experts da parte della Commissione Europea. L’obbiettivo da portare a termine era la predisposizione di un nuovo piano per il diritto societario. Le raccomandazioni di tale istituzione denominata anche Winter Group sono poi divenute la base del Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in The European Union - A Plan to Move Forward. Questo documento, pubblicato nel 2003, pone tra i punti focali della corporate governance il voto degli azionisti ed il rafforzamento dei loro diritti. Il Winter Group aveva comunicato che i soci devono godere di strumenti adeguati per esercitare un’influenza attiva sulla società e che il diritto di sottoporre proposte di delibera all’assemblea è un elemento di notevole importanza che non dovrebbe subire restrizioni. Per tali motivi era stato avanzato un invito agli Stati membri al fine di rendere noti presso i soci i loro diritti e si consigliava di tenere in considerazione i quorum come requisito per selezionare quelli di iniziativa assembleare[2]. Nel 2005 la Commissione Europea svolse uno studio per accertare i limiti all’esercizio effettivo dei diritti da parte degli azionisti. In particolare si analizzavano gli ostacoli all’esercizio del diritto di voto, considerato fra i più importanti di cui gode il socio. Lo studio concluse che dalla frammentazione dell’azionariato, dal ruolo importante ricoperto dagli investitori nella compagine sociale, dall’esistenza di ostacoli legali al voto domestico e transfrontaliero per gli investitori retail e istituzionali, derivava il pericolo che le società quotate europee venissero governate da una piccola cerchia di azionisti[3]. Proprio perché il 30% delle azioni di società quotate in Europa sono detenute da investitori stranieri i quali si mostrano poco attivi, si è scelto di sviluppare in particolar modo l’esercizio del voto transfrontaliero, agevolandolo il più possibile[4]. In sintesi i tre blocchi su cui la Direttiva pone l’attenzione sono:

§ la rimozione dei principali ostacoli all’esercizio di voto degli azionisti di minoranza, in primo luogo attraverso una semplificazione delle procedure del voto per delega e la partecipazione all’assemblea attraverso l’uso di strumenti elettronici;

§ l’introduzione di presidi minimi volti a semplificare la convocazione dell’assemblea e la partecipazione alla definizione dell’ordine del giorno da parte della minoranza;

§ obbligo del management a mettere a disposizione degli azionisti informazioni riguardanti lo svolgimento dell’assemblea.

Dall’analisi dei Considerando della Direttiva[5] si traggono più specificatamente i principali punti che si sono intesi perseguire. Intanto essa mira ad estendere le regole sulla trasparenza, la possibilità di partecipare all’assemblea attraverso mezzi elettronici (art.8) e la semplificazione dell’esercizio del diritto di voto per delega (art.10), nonché a garantire esercizio del voto transfrontaliero. Al fine di agevolare l’attivismo assembleare si intendono eliminare gli ostacoli dissuasivi come il deposito e quindi l’indisponibilità delle azioni precedentemente alla riunione[6]. Infatti l’art.2370 1 co. c.c., così come modificato, non prevede più l’onere di deposito dei titoli azionari ai fini dell’intervento in assemblea. Ha lasciato la possibilità di prevederlo ai singoli statuti delle società indicando i termini e l’eventuale blocco dei titoli ad esso conseguente, ovvero la previsione che le azioni non possono essere ritirate prima dell’adunanza[7]. In proposito è da segnalare l’art. 7 che introduce il meccanismo della record date, il quale impone la determinazione del diritto dell’azionista alla partecipazione e al voto sulla base delle azioni detenute ad una determinata data (sette giorni) precedente a quella dell’assemblea (data di registrazione)[8]. In parole povere l’elenco dei soggetti legittimati al voto si cristallizza ad una data antecedente la riunione. A tal fine la stessa norma stabilisce che le successive negoziazioni e registrazioni non rilevano ai fini della legittimazione. Di conseguenza ove il legittimato alla record date alieni i titoli prima dell’assemblea, egli rimane legittimato all’intervento e al voto; corrispondentemente l’acquirente non lo è non avendo acquistato in tempo utile. Quindi parteciperà all’assemblea un soggetto che molto probabilmente non è più interessato alle decisioni della società e viceversa resta fuori chi diventa interessato realmente. Sarà necessario, a questo punto, pensare che saranno le parti a regolare fra loro le modalità di esercizio del voto. Un simile accordo inter partes rimarrà esterno alla disciplina oggettiva quindi non potrà, una eventuale sua violazione, riverberarsi sulla validità delle delibere assunte[9]. Si può desumere, di conseguenza, che il diritto di voto cessa di essere una esclusiva prerogativa del socio. Per tal motivo l’art.2370 è stato modificato e stabilisce che possono intervenire in assemblea “coloro ai quali spetta il diritto di voto” e non più “gli azionisti” come nella pregressa dizione. Analogamente l’art.127 bis prevede che, colui a favore del quale sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla record date viene considerato assente dall’assemblea e quindi non può impugnare la delibera. Ancora allo stesso modo si considera non avere concorso ai fini del recesso ex 2347 c.c..[10] Insomma la record date diventa il sistema di legittimazione all’intervento[11] per le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Altro obbiettivo sotteso alla ratio della Direttiva sta nel permettere anche agli azionisti che risiedono in paesi diversi da quello in cui la società ha sede legale, di esercitare i loro diritti al pari di quelli residenti nel paese interessato. In questo senso si vuole assicurare a tutti i soci l’esercizio del voto pur senza intervenire fisicamente e comunque in modo informato. In proposito la Direttiva impone il potenziamento dell’informazione pre assembleare e post assembleare; la previsione della possibilità di partecipazione all’assemblea con i mezzi elettronici o con qualsiasi altro mezzo che non richiede la necessaria presenza fisica; il riconoscimento del diritto di porre domande connesse ai punti all’ordine del giorno e di ricevere risposta; il diritto degli azionisti di integrare l’ordine del giorno e di presentare proposte di delibera previa titolarità di percentuali qualificate (non superiori al 5% del capitale sociale), nonchè garantire che tutti gli azionisti prendano conoscenza dell’ordine del giorno di modo da essere preparati per la discussione[12]. Di rilievo sono anche le norme in tema di deleghe di voto volte, da un lato, ad agevolare l’esercizio del voto e munite, dall’altro, di sistemi per la salvaguardia contro gli abusi da parte del rappresentante.

Infine bisogna fare menzione di una disposizione che non è stata prevista dalla Direttiva ma che è stata introdotta con il Decreto attuativo al fine di fidelizzare e stabilizzare il proprio azionariato retail. Lo strumento innovativo di cui si tratta è la maggiorazione del dividendo (massimo 10%) da corrispondere all’azionista disposto a conservare per non meno di un anno la titolarità delle azioni. Per conseguenza tale strumento dovrebbe contribuire ad incentivare la loro partecipazione e il loro interesse nelle questioni sociali.

L’ambito di applicazione delle norme contenute nella Direttiva Shareholders’rights è limitato alle società con azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato dell’Unione Europea (art.1par.1). La Legge comunitaria del 2008 (L.7 luglio 2009 n.88) ha delegato al Governo l’emanazione di Decreti Legislativi necessari per l’attuazione della Direttiva sugli azionisti, dettando specifici principi e criteri[13]. In attuazione di tale delega il 27 gennaio 2010 è stato adottato il Decreto Legislativo n.27 di “attuazione della Direttiva 36/2007/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”. Il Decreto in parola non si è limitato a modificare e integrare la disciplina vigente ai fini attuativi della normativa comunitaria, ma ha anche apportato alcune modifiche al Codice civile e al Testo Unico della Finanza, in altre materie comunque connesse con la disciplina delle assemblee e l’esercizio dei diritti nelle società quotate, oltre ad avere dettato le norme necessarie di coordinamento con altre leggi di settore.

In questa breve ricognizione sulle principali novità apportate con l’introduzione della Direttiva 36/2007, ci si sofferma con più attenzione su uno dei diritti posti a fondamento del discorso sulla tutela dei soci di minoranza. Ebbene, seguito del recepimento della Direttiva 36/2007/CE tutto il pacchetto del diritto all’informazione (nuovi artt.125 ter e 125 quater del TUF) ne esce rinvigorito, nella volontà di fornire tutte le comunicazioni idonee a garantire la consapevole partecipazione degli azionisti all’assemblea[14]. L’art.5 della Direttiva Shareholders’ rights pone un obbligo più intenso di informazione transitiva in capo alle società. Tale dovere riguarda un più ricco contenuto informativo (previsto adesso sia prima che durante ed anche dopo l’assemblea), ma presuppone anche più efficaci modalità di comunicazione e dei tempi cronologici più adeguati di modo da consentire agli azionisti di acquisire le informazioni in modo più consapevole per l’esercizio del diritto di voto[15]. Essa prevede un diritto di esauriente informativa preventiva, attraverso l’avviso di convocazione con contenuti ben più precisi ed analitici (art.125 bis del TUF), nonché a mezzo di specifiche relazioni sui diversi temi all’ordine del giorno (art.125 ter). Individua il diritto di porre domande prima dell’assemblea ed ottenere risposte entro la data o in sede di assemblea, quest’ultima può fornire risposte unitarie ed è data possibilità ai soci di consultare il sito internet dove saranno disponibili schede in formato “domande e risposte”. Ancora l’art.125 quater individua il diritto di accedere a tutta la documentazione assembleare (relazioni, bilanci, relazioni specifiche, modulistica per deleghe ecc.) sul sito internet della società. Sempre l’articolo appena menzionato prevede il diritto di ottenere, sul sito internet, un rendiconto del voto manifestatosi in assemblea, con pubblicazione entro 5 giorni dal termine di quest’ultima delle risultanze delle votazioni (oltre che il verbale)[16]. Scandagliando fra le novità introdotte dalla Direttiva 36/2007, possiamo subito rilevare che una prima importante modifica viene apportata all’art.125 bis circa la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea mediante il sito internet. Rimane confermato il termine ordinario già in vigore di trenta giorni e si aggiungono: un termine più lungo di quaranta giorni per l’assemblea che deve nominare gli esponenti aziendali con la tecnica del voto di lista; un termine di ventuno giorni per le delibere urgenti di cui agli artt.2446, 2447, 2487 c.c.; un termine di soli quindici giorni per le delibere ancora più urgenti aventi ad oggetto le misure difensive in caso di OPA (art.104 TUF)[17]. Il termine stabilito in via generale dalla legge italiana assicura un intervallo temporale tra la data di convocazione e quella fissata per l’assemblea più dilatato di quello richiesto (21 giorni) dall’art.5 par.1 della Direttiva. Questa scelta è volta a garantire un’informazione più completa agli azionisti e ad indicare il rapporto esistente tra i nuovi termini di convocazione dell’assemblea, il successivo deposito del materiale informativo e lo stimolo ad una maggiore partecipazione[18]. L’art.5 par.3 della Direttiva e il nuovo 125 bis quarto comma individuano il contenuto minimo delle informazioni che devono essere fornite nell’avviso di convocazione. Le società devono indicare: l’indirizzo del sito internet della società e una descrizione chiara delle procedure per l’intervento e il voto; le modalità e i termini per l’esercizio del diritto da parte dei soci di porre domande prima dell’assemblea e di integrare l’ordine del giorno; le procedure e le modalità, comprensive dei moduli utilizzabili, per la delega del voto e l’indicazione del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe, nonché la precisazione che esse non hanno effetto per le proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto; le procedure del voto per corrispondenza o con mezzi elettronici se previsto dallo statuto; le informazioni sulla record date; i termini e le modalità per reperire il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative e dei documenti che verranno sottoposti all’assemblea. Tale avviso deve essere pubblicato sul sito internet della società secondo le modalità individuate dalla Consob.

Dopo che per anni il Legislatore si è dedicato esclusivamente all’informazione pre assembleare e a quella rivolta al mercato, non possiamo non considerare l’art.127 ter. Esso, infatti, riconosce il diritto dei soci all’informazione assembleare. La norma prevede la possibilità di porre domande connesse ai punti all’ordine del giorno in assemblea con speculare obbligo della società di rispondere. In proposto si precisa che la Direttiva individua nell’assemblea il luogo per eccellenza in cui la società risponde alle domande degli azionisti, salvo che le risposte siano già reperibili sul sito internet della società. L’art.127 ter dispone che alle domande si dia risposta “al più tardi durante” l’assemblea. Se si interpretasse in senso letterale si legittimerebbero le risposte fornite dalla società ai soli soci richiedenti prima dell’assemblea ma non in via di pubblicazione sul sito internet, bensì in privato. Giacchè il fondamento della disposizione in esame è l’agevolazione dell’informazione nell’assemblea, un’interpretazione simile stride con la ratio della norma e quindi non è ammissibile[19]. In effetti i Considerando della Direttiva concepiscono l’informazione all’interno delle assemblee come un valido strumento di governo societario[20]. Per quanto riguarda l’informativa post assembleare se ne occupa l’art.125 quater. Entro trenta giorni dalla data della riunione deve essere pubblicato sul sito internet della società il verbale. Entro cinque giorni, invece, deve essere reso disponibile, sempre in via telematica, un rendiconto sintetico sulle risultanze dell’assemblea svolta. Come può notarsi la nuova normativa individua più forti doveri di informazione in capo alla società e all’organo amministrativo. La sede elettiva di questo dovere è nel world wide web, ed è proprio sul piano telematico che si potrà assistere e partecipare alla riunione assembleare. Il tratto più significativo della nuova disciplina sta nella dilatazione dell’informazione societaria dall’ambito di alcuni azionisti (soci di controllo, soci di riferimento, detentori di partecipazioni qualificate, investitori istituzionali) a tutti gli azionisti senza distinzioni e al mercato in generale. Anzi sotto questo aspetto il nostro Legislatore è andato oltre rispetto ad altri Legislatori europei, dato che la Direttiva imponeva di rendere le informazioni “disponibili agli azionisti sul sito internet”. Da questo punto di vista il Legislatore tedesco e spagnolo hanno adottato una soluzione diversa dal nostro. In questi paesi accanto al sito internet della società, è contemplato un Foro elettronico degli azionisti con funzione di semplificare il contatto fra gli azionisti e le loro associazioni nella fase pre assembleare. Tale Foro è riservato solo agli azionisti o alle associazioni degli stessi. Il Legislatore italiano, invece, ha scelto che le informazioni di cui s’è parlato vengano pubblicate sul sito internet della società e non soltanto presso la sede sociale. Così l’informazione via etere, diretta per definizione ad un pubblico indifferenziato, viene rivolta a tutti[21].



[1] CONSOB REGOLAMENTO EMITTENTI Recepimento della direttiva 36/2007/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate,Documento di consultazione,5 agosto 2010,p.2.

[2] S.BRUNO in GEORGESON-CERADI Evoluzione degli assetti proprietari ed attivismo assembleare delle minoranze con approfondimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’ “Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n.27,p.62

[3] P.SANTELLA L’evoluzione della Direttiva 36/2007/CE in Atti del seminario “Il recepimento della Direttiva 36/2007/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti: quali cambiamenti per le minoranze nelle assemblee italiane?”,6 maggio 2010,p.7

[4] S.BRUNO in GEORGESON-CERADI Evoluzione degli assetti proprietari ed attivismo assembleare delle minoranze con approfondimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’ “Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n.27 ,p.63.

[5] G.PASINI D.Lgs. 27/01/2010 n.27 ,su alcuni diritti degli azionisti: passi avanti, opportunità per le società quotate e occasioni mancate, Milano 8 marzo 2010,p.2.

[6] Considerando n.3, art.7.

[7] R.LENER Legittimazione all’intervento in assemblea, record date ed esercizio del diritto di voto dopo la SHRD. Appunti introduttivi, Relazione al Convengno Georgeson-Luiss Ceradi,6 maggio 2010,p.1.

[8] S.BRUNO in GEORGESON-CERADI Evoluzione degli assetti proprietari ed attivismo assembleare delle minoranze con approfondimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’“ Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n.27,p.64.

[9] R.LENER Legittimazione all’intervento in assemblea, record date ed esercizio del diritto di voto dopo la SHRD. Appunti introduttivi, Relazione al Convengno Georgeson-Luiss Ceradi,6 maggio 2010,p.9.

[10] Per approfondimenti si veda L.FRUGIUELE La disciplina dell’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate alla luce dell’art.7 della Direttiva 36/2007/CE in Riv.diritto commerciale,2008,p.1008 e ss.

[11] P.SPATOLA Possiamo conoscere i nostri azionisti? Shareholder identification in Italia. Le esperienze internazionali, le prospettive europee,ASSONIME,Milano 2 dic.2008,p.5.

[12] N.ABRIANI La Direttiva n.2007/36/CE dell’11 luglio 2007:più tutela agli azionisti delle società quotate europee in Riv.dir.dell’impresa,2007,p.233.

[13] Si veda in proposito il testo dell’art.31 della legge Comunitaria 2008 contenente i criteri di delega relativi al recepimento della Direttiva in questione.

[14] CONSOB REGOLAMENTO EMITTENTI Recepimento della direttiva 36/2007/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate,Documento di consultazione,5 agosto 2010,p.5.

[15] N.ABRIANI Diritto di informazione e parità di trattamento: il pungolo gentile dell’assemblea mite dopo l’attuazione della Direttiva 36/2007,Associazione Disiano Preite,p.5

[16] L’attuazione della Direttiva 2007/36/CE,relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate: presentata la bozza dello schema di decreto legislativo in Rivista delle società,sett-ott 2009,p.1201.

[17] S.BRUNO in GEORGESON-CERADI Evoluzione degli assetti proprietari ed attivismo assembleare delle minoranze con approfondimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’“ Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n.27 ,p.70.

[18] N.ABRIANI Diritto di informazione e parità di trattamento: il pungolo gentile dell’assemblea mite dopo l’attuazione della Direttiva 36/2007, Associazione Disiano Preite,p.6.

[19] In questo senso si veda S.BRUNO in GEORGESON-CERADI Evoluzione degli assetti proprietari ed attivismo assembleare delle minoranze con approfondimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’“ Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n.27 S. BRUNO,p.74.

[20] Cit.supra,p.75.

[21] N.ABRIANI Diritto di informazione e parità di trattamento: il pungolo gentile dell’assemblea mite dopo l’attuazione della Direttiva 36/2007, Associazione Disiano Preite, p18-19.