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Diritto societario - Notariato del Triveneto: limiti all’ammissibilità del voto divergente nel caso di socio titolare di quote di diverse categorie

Frodi Aziendali
Frodi Aziendali

Qualora ricorra un interesse meritevole di tutela e non si contravvenga ai principi di buona fede e correttezza, si ritiene possibile che un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie:

a) possa esercitare il diritto di voto attribuito da una categoria in maniera diversa rispetto a quello attribuito da un’altra categoria;

b) partecipi alle decisioni dei soci solo con determinate quote di categoria e non con altre

Ciò è quanto espresso dal Consiglio Notarile del Triveneto nella sua massima l.n.9, che si pone in contrasto con la tradizionale tesi sull’inammissibilità del voto divergente, divieto generale per le S.p.a. e in caso di unitarietà della quota per le S.r.l.. 

Secondo la tradizionale dottrina, nelle S.p.a. è illegittimo il voto espresso non unitariamente: tale illegittimità è confermata dal principio di matrice giurisprudenziale (10 luglio 1995, Corte d’Appello di Bologna) di non contraddittorietà della manifestazione di volontà, secondo cui il voto è la dichiarazione unilaterale di volontà espressa dal socio in assemblea e come tale non può essere contraddittoria. 

Il Notariato contraddice questo principio affermando che la possibilità di voto divergente è contemplata sia dalla normativa comunitaria che da vari ordinamenti, tra cui quello italiano

Il Notariato compie un’analisi della Direttiva 2007/36/CE sulla possibilità di nomina di più rappresentanti per un unico azionista: il testo comunitario prevede che gli Stati membri possano “limitare il numero di persone che l’azionista può designare come rappresentanti per una determinata assemblea”, legittimando indirettamente, quale regola residuale, la possibilità di nomina di più rappresentanti da parte di un unico azionista. Il notariato prevede inoltre che un soggetto titolare di più azioni depositate in più “conti titoli” possa nominare rappresentanti distinti, uno per ogni “conto titoli”. 

Nel nostro ordinamento, a partire dall’entrata in vigore del T.U.F. (D. Lgs. 58/1998), è stata espressamente è prevista ipotesi di voto divergente.

Inoltre, già alla fine degli anni ‘60 Floriano D’Alessandro introdusse una tripartizione fra le “posizioni soggettive dell’azionista”. In particolare, distinse tra:

1) posizioni che ineriscono al socio in quanto tale, indipendentemente dall’entità della partecipazione a lui spettante;

2) posizioni che si ricollegano solo al/ai socio/soci la cui partecipazione non è inferiore ad una certa entità;

3) posizioni su cui incide in maniera diretta l’entità della partecipazione. 

Il notariato precisa che, rispetto al punto 3, le posizioni soggettive sono:

a) entità dell’obbligo di conferimento: ex articolo 2346, 4° comma codice civile;

b) diritti agli utili e alla quota di liquidazione: ex articolo 2350, 1° comma codice civile;

c) diritto di voto: ex articolo 2351, 1° comma codice civile, “ogni azione attribuisce il diritto di voto”,

ed è proprio su questo punto 3 che il Notariato pone il focus. 

Difatti, secondo il punto 3 è teoricamente concepibile che il socio si comporti in maniera diversa in relazione alle singole azioni di cui è titolare e la liceità dell’eventuale divergenza nel comportamento dell’azionista si valuterà caso per caso, avendo riguardo all’esistenza o meno di norme o princìpi che vi si oppongano.

Di conseguenza - afferma il Notariato - il termine di riferimento per l’esercizio del diritto di voto è l’azione e l’espressione “vota il socio, non l’azione” (Pietro Trimarchi) dev’essere corretta in “il socio vota con le azioni con le quali sceglie di votare” (Pier Giusto Jaeger). 

In conclusione, l’ammissibilità del voto divergente nelle S.p.a. deve “essere considerata una delle utilizzazioni pratiche dell’incorporazione delle partecipazioni sociali in azioni” (Pier Giusto Jaeger) ma la facoltà dell’azionista di votare in maniera non unitaria deve essere retta da un interesse meritevole di tutela e non violare i principi di correttezza e di buona fede

Qui il link al testo della massima. 

(Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Presentazione degli orientamenti in materia di atti societari, appendice 2018, 22 settembre 2018 Venezia)