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Startup fallita: going concert  o cancellazione dalla sezione speciale del registro?

Still life with mangoes, Paul Gaugin, 1893, Collezione privata
Still life with mangoes, Paul Gaugin, 1893, Collezione privata

Vige l’obbligo di cancellazione dalla Sezione Speciale del Registro delle Imprese della Camera di Commercio per le startup innovative in fase di liquidazione.

Così si è espresso il Ministero dello Sviluppo Economico nel parere del 27 maggio 2019, in risposta al un quesito posto dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine il 23 maggio.

La Camera di Commercio chiedeva come agire di fronte alla richiesta del consulente di una startup innovativa il quale, nonostante la messa in liquidazione, domandava di non cancellare la società dalla sezione speciale.

Era infatti convinto che lo stato di scioglimento e liquidazione sarebbe stato revocato entro qualche mese e che l’attività sarebbe proseguita.

Il MISE, però, ha evidenziato come, per poter essere iscritta nella sezione speciale, la startup debba necessariamente essere attiva.

Alla fase di scioglimento di una società consegue infatti l’avvio di quella liquidatoria che comporta, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa, l’arresto dell’attività che realizza l’oggetto sociale.

Con riferimento a quanto espressamente previsto dall’articolo 25 del D.L. 179 del 2012, ed in relazione al particolare stato di liquidazione, la società startup potrebbe continuare a soli fini liquidatori la commercializzazione quale “atto utile per la liquidazione della società” a norma del primo comma dell’articolo 2489 del codice civile, che impone ai liquidatori “di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”.

Vi sono tuttavia delle eccezioni che prevedono la possibilità di going concern, cioè di continuità aziendale a fini liquidatori delle fasi ordinarie della società, ben definita nei principi contabili dell’Organismo Italiano Contabilità (OIC) 5 e 11.

Ad ogni modo, il MISE si è pronunciato optando per una scelta formale: per rimanere presente nella sezione speciale ritiene necessario che la previsione di continuità aziendale sia espressamente indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione della pratica in Camera di Commercio.

Qualora manchi uno di questi elementi, è ritenuta necessaria la cancellazione dalla sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d’ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle startup.

In materia di startup e fallimento, ricordiamo il commento pubblicato a febbraio 2018 su un decreto del Tribunale di Udine, consultabile al link.