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Prededucibilità del credito professionale

La prededucibilità valida nella procedura fallimentare non vale più nel procedimento di prevenzione.
Una terrazza nel vento
Ph. Giacomo Martini / Una terrazza nel vento

Prededucibilità del credito professionale

Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 19684/2021, in tema di prededucibilità del credito professionale

 

Prededucibilità del credito professionale: disciplina delle procedure fallimentari

È contenuta nell’art. 111, comma 2, Legge fallimentare, per il quale “Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza”.

Il concetto di prededuzione va tenuto distinto da quello di prelazione: “Mentre quest’ultima è una qualifica di natura sostanziale che caratterizza il credito e lo rende preferibile rispetto a tutti gli altri – per l’appunto definiti «chirografari» – la prima ha, invece, natura procedurale, attribuendo al creditore il diritto di essere pagato con precedenza rispetto a qualunque altro partecipante al concorso, ancorché privilegiato[1].

È pacifica la prededucibilità del credito del legale della curatela fallimentare.

Lo chiarisce, tra le tante decisioni, Cass. Civ.,  Sez. VI, 23108/2016, secondo la quale “In tema di crediti prededucibili, l’art. 111, co. 2, L.F. detta un precetto di carattere generale, che introduce un’eccezione al principio della par condicio estendendo la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi il <<risultato>> delle prestazioni da questi svolte, ovvero la concreta utilità delle stesse per la massa”.

 

Prededucibilità del credito professionale: disciplina delle procedure di prevenzione

È contenuta nell’art. 61, comma 3, D. Lgs. 159/2011 (meglio noto come Codice antimafia) secondo il quale “Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42”.

Questa seconda formula legislativa ricalca con ogni evidenza quella analoga della Legge Fallimentare.

 

Prededucibilità del credito professionale quando la procedura di prevenzione subentra a quella fallimentare: il principio di diritto affermato dalla Cassazione penale nella sentenza n. 19684/2021

L’occasione del chiarimento è stata offerta dal ricorso del legale della procedura fallimentare che lamentava il mancato riconoscimento della prededucibilità del suo credito professionale ad opera del giudice delegato della procedura di prevenzione.

Sosteneva il ricorrente che quella prededucibilità era stata già riconosciuta dal giudice delegato del fallimento ed equivaleva quindi a un diritto quesito che non poteva essere posto nel nulla pura fronte dell’autonomia delle due procedure.

Il collegio di legittimità non ha accolto il motivo di ricorso.

Ha osservato infatti in motivazione, usando a sostegno il disposto dell’art. 64 del Codice antimafia, che quando la procedura di prevenzione subentra a quella fallimentare è imposta dalla legge una nuova verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai beni sequestrati, di modo che “quello che era un credito verso la procedura fallimentare diventa un credito verso la procedura di prevenzione e allo stesso finiscono per applicarsi le regole di accertamento del diritto e le modalità di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo proprie del procedimento di prevenzione: con la conseguenza che la qualificazione di prededucibilità può essere riconosciuta solamente ai crediti che siano sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione”.

Lo stesso collegio ha escluso che il caso al suo esame potesse configurarsi come “un fenomeno di consecutio procedurarum”.

Ciò perché  “la consecuzione fra procedure concorsuali, implicitamente riconosciuta dall'art. 111, comma 2, LF (che, nel riconoscere il carattere di prededucibilità di un credito usa la formula al plurale, parlando di "procedure concorsuali di cui alla presente legge", analoga a quella poi riproposta nell'art. 6, comma 1, lett. d), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.LGS 14/2019), trova la sua giustificazione nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive, essendo unica e comune la finalità delle differenti ma interdipendenti procedure concorsuali succedutesi nel tempo (in questo senso Sez. 1 civ., 15724/2019): sovrapponibilità che, per la ragioni innanzi indicate, non è riconoscibile nel caso del passaggio da una procedura fallimentare ad una procedura di prevenzione, che hanno presupposti di avvio, destinatari e finalità completamente differenti, e che, peraltro, come nel caso di specie è avvenuto, possono avere ad oggetto compendi di beni del tutto disomogenei”.

 

Prededucibilità del credito professionale: qualche dubbio sul principio di diritto affermato dalla Cassazione penale

Gli argomenti usati dal giudice di legittimità per escludere il mantenimento della prededucibilità del credito professionale anche nella procedura di prevenzione appaiono tutt’altro che irresistibili.

Il ragionamento sviluppato a partire dal tenore letterale dell’art. 61, comma 3, Codice antimafia, omette infatti di confrontarsi col primo inciso del comma in cui si fa riferimento come fonte della prededucibilità anche alla qualificazione derivante da specifiche disposizioni di legge sicché il collegio avrebbe forse dovuto chiedersi se l’art. 111, comma 2, Legge fallimentare, cioè la norma legittimante la prededucibilità del credito professionale in ambito fallimentare, potesse giustificarne l’uguale riconoscimento in sede preventiva.

Non sembrano neanche decisive le argomentazioni sull’assenza di una consecuzione di procedure nel significato attribuibile a quest’espressione in base al citato art. 111, comma 2.

È innegabile che ben diversi sono gli scopi delle due procedure a confronto.

Nondimeno, quando queste concorrono sugli stessi beni e quando quei beni sono il mezzo per soddisfare diritti acquisiti in conseguenza di prestazioni professionali già rese e quando entra ulteriormente in gioco il principio generale dell’affidamento, sarebbe lecito attendersi una motivazione meno apodittica e assertiva e più dialogica rispetto alle tesi sostenute a sostegno del ricorso.