x

x

Il debito tributario può essere attribuito all’amministratore di associazione non riconosciuta solo se ha svolto l’attività nel concreto

Il debito tributario può essere attribuito all’amministratore di associazione non riconosciuta solo se ha svolto l’attività nel concreto
Il debito tributario può essere attribuito all’amministratore di associazione non riconosciuta solo se ha svolto l’attività nel concreto

La Cassazione si è recentemente espressa sul tema della responsabilità personale e solidale dei soggetti che rivestono un ruolo all’interno di associazioni non riconosciute. Nel caso in questione, degli amministratori di diritto.

Nella pronuncia la Corte afferma che la responsabilità di cui tratta l’articolo 38 del Codice Civile (“delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”) è subordinata alla concretezza dell’attività negoziale, consistente nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente e i terzi, svolta dagli amministratori per proprio conto, e non alla mera titolarità del rapporto e/o della rappresentanza dell’associazione stessa.

A prescindere dalla rappresentanza formale dell’ente, dunque, il giudicante dovrà investigare e verificare che l’amministratore svolga l’attività negoziale in concreto.

La Corte ha precisato che tale responsabilità ha carattere solo accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione; per questo l’obbligazione, avente natura solidale, rientra tra quelle di garanzia “ex lege”, come l’istituto della fideiussione.

In conclusione, avendo constatato che la decisione di far rispondere solidalmente gli amministratori era stata assunta senza avere accertato che questi ultimi avessero concretamente svolto attività negoziale per conto dell’associazione, la Corte ha cassato la decisione impugnata rinviandola alla Commissione tributaria del Lazio.

(Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 25650 del 15/10/2018)