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La mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali: rilievi di incostituzionalità dell’art. 36, comma 4-ter, d.l. 248/2007 (c.d. Milleproroghe)

Quello dell’indicazione del responsabile del procedimento all’interno delle cartelle esattoriali, e in generale negli atti dell’Amministrazione finanziaria, costituisce un argomento venuto ultimamente alla ribalta, a causa del recente intervento del nostro legislatore, che, trascurando completamente norme di legge e interventi della Corte Costituzionale, ha voluto deliberatamente sanare migliaia di cartelle esattoriali illegittime.

Prima di commentare tale intervento legislativo, è opportuno preliminarmente ricostruire la problematica.

Nel 2000 è stata introdotta nel nostro ordinamento una legge, la n. 212, che avrebbe dovuto garantire i diritti di tutti i contribuenti nei confronti dello Stato italiano: non a caso la stessa è meglio ricordata come “Statuto dei Diritti del Contribuente”.

In particolare l’art. 7, comma 2, lett. a) di tale legge espressamente prevede che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) [...] e il responsabile del procedimento.”

Si tratta di una disposizione che, riprendendo quanto in via generale previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, n. 241/90, agli artt. 4,5 e 6, persegue evidentemente l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza del provvedimento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del cittadino-contribuente.

È evidente, quindi, come a fronte di una disciplina così chiara, in presenza di una cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del procedimento, la conseguenza non dovrebbe essere altro che la declaratoria di illegittimità.

Come spesso accade nel nostro ordinamento, tuttavia, l’art. 7, comma 2, lett. a) della legge 212/2000 è stato palesemente ignorato non solo dall’Amministrazione Finanziaria, che ha continuato ad inviare ai contribuenti migliaia di cartelle esattoriali prive dell’indicazione richiesta, ma anche dai Giudici di Pace, Tribunali e Commissioni Tributarie che solo raramente da tale vizio hanno fatto discendere l’illegittimità dell’atto.

Sul punto, tuttavia, si è assistito ad una recente pronuncia della Corte Costituzionale (ordinanza n. 377 del 9/11/2007), che, respingendo tutti i dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lett. a) della legge 212/2000, ha affermato espressamente che “tale indicazione lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost.”. L’intervento della Corte Costituzionale, nonostante l’importanza del principio affermato, non è stato però sufficiente a porre fine alla problematica.

Per evitare, infatti, che tale dictum venisse legittimamente utilizzato per far valere con ancora maggior forza ed evidenza l’illegittimità di cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, è intervenuto direttamente il legislatore, con il decreto legge n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, che all’art. 36, comma 4-ter, così ha disposto: “La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.”

Appare subito evidente come tale disposizione, nella parte in cui prevede che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1/6/2008 non è causa di nullità delle stesse, si ponga in contrasto con una serie di norme e principi di rango costituzionale (artt. 3, 24, 97, 101, 102, 108, 113, Cost.).

Il motivo di incostituzionalità più evidente consiste nella chiara violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione: la norma, infatti, introduce un’evidente discriminazione e disparità di trattamento fra diverse categorie di contribuenti, cui sia stata notificata una cartella di pagamento priva dell’indicazione del responsabile del procedimento i quali non possono far valere tale vizio di illegittimità per il sol fatto che si tratti di cartella relative a ruoli consegnati prima di una determinata data.

È possibile, poi, osservare come tale norma violi il principio di certezza del diritto, oltre che di legittimo affidamento, risultando, anche per questi motivi, del tutto irragionevole ed in pieno contrasto con l’art. 3 della Costituzione: essa, infatti, oltre ad ignorare quanto poco prima stabilito dal Giudice delle Leggi con la suddetta ordinanza n. 377 del 9/11/2007, risulta assolutamente inconciliabile sia con l’art. 3 della l. 212/2000, che espressamente ha introdotto e previsto l’irretroattività delle norme tributarie, sia con l’art. 7, comma 2, lett. a), della stessa legge, che, come visto, sancisce come obbligatoria l’indicazione del responsabile del procedimento in tutti gli atti dell’Amministrazione finanziaria.

Va detto, inoltre, come la norma risulti lesiva, secondo l’insegnamento della Corte Costituzione contenuto nelle sent. n. 155 del 1990, sent. n. 397 del 1994 e sent. n. 14 del 1995, delle prerogative del potere giudiziario (artt. 101, 102 e 108 Cost), perché sostanzialmente intesa a risolvere in senso favorevole all’Amministrazione finanziaria le migliaia di ricorsi pendenti aventi il medesimo oggetto. Si afferma in particolare che “il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie "sub iudice" (Corte Cost. n. 397/1994). Tale intenzione del legislatore risulta evidente nel caso di specie atteso che la norma in oggetto, intervenendo sull’applicabilità dell’art. 7, della l. 212 del 2000, va evidentemente ad escluderne l’applicabilità nell’ambito di procedimenti pendenti dinanzi l’Autorità Giudiziaria, con la chiara finalità di escludere che da tale vizio derivi l’illegittimità della cartella esattoriale.

Sulla base delle medesime considerazioni è possibile altresì riscontrare la violazione del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.).

Riprendendo poi quanto affermato nella recente ordinanza n. 377/07 dalla Corte Costituzionale, la norma, nell’escludere che la mancata indicazione del responsabile del procedimento comporti l’illegittimità della cartella esattoriale, viola i principi di trasparenza dell’attività amministrativa e di piena informazione del cittadino, che sono espressione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione previsti dall’art. 97, primo comma, Cost..

Alla luce di quanto detto, in conclusione, è facile prevedere un nuovo intervento della Corte Costituzionale in tema di indicazione del responsabile del procedimento negli atti della Amministrazione finanziaria, volto questa volta, lo si spera, a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter d. l. 248/2007.

Quello dell’indicazione del responsabile del procedimento all’interno delle cartelle esattoriali, e in generale negli atti dell’Amministrazione finanziaria, costituisce un argomento venuto ultimamente alla ribalta, a causa del recente intervento del nostro legislatore, che, trascurando completamente norme di legge e interventi della Corte Costituzionale, ha voluto deliberatamente sanare migliaia di cartelle esattoriali illegittime.

Prima di commentare tale intervento legislativo, è opportuno preliminarmente ricostruire la problematica.

Nel 2000 è stata introdotta nel nostro ordinamento una legge, la n. 212, che avrebbe dovuto garantire i diritti di tutti i contribuenti nei confronti dello Stato italiano: non a caso la stessa è meglio ricordata come “Statuto dei Diritti del Contribuente”.

In particolare l’art. 7, comma 2, lett. a) di tale legge espressamente prevede che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) [...] e il responsabile del procedimento.”

Si tratta di una disposizione che, riprendendo quanto in via generale previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, n. 241/90, agli artt. 4,5 e 6, persegue evidentemente l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza del provvedimento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del cittadino-contribuente.

È evidente, quindi, come a fronte di una disciplina così chiara, in presenza di una cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del procedimento, la conseguenza non dovrebbe essere altro che la declaratoria di illegittimità.

Come spesso accade nel nostro ordinamento, tuttavia, l’art. 7, comma 2, lett. a) della legge 212/2000 è stato palesemente ignorato non solo dall’Amministrazione Finanziaria, che ha continuato ad inviare ai contribuenti migliaia di cartelle esattoriali prive dell’indicazione richiesta, ma anche dai Giudici di Pace, Tribunali e Commissioni Tributarie che solo raramente da tale vizio hanno fatto discendere l’illegittimità dell’atto.

Sul punto, tuttavia, si è assistito ad una recente pronuncia della Corte Costituzionale (ordinanza n. 377 del 9/11/2007), che, respingendo tutti i dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lett. a) della legge 212/2000, ha affermato espressamente che “tale indicazione lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost.”. L’intervento della Corte Costituzionale, nonostante l’importanza del principio affermato, non è stato però sufficiente a porre fine alla problematica.

Per evitare, infatti, che tale dictum venisse legittimamente utilizzato per far valere con ancora maggior forza ed evidenza l’illegittimità di cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, è intervenuto direttamente il legislatore, con il decreto legge n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, che all’art. 36, comma 4-ter, così ha disposto: “La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.”

Appare subito evidente come tale disposizione, nella parte in cui prevede che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1/6/2008 non è causa di nullità delle stesse, si ponga in contrasto con una serie di norme e principi di rango costituzionale (artt. 3, 24, 97, 101, 102, 108, 113, Cost.).

Il motivo di incostituzionalità più evidente consiste nella chiara violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione: la norma, infatti, introduce un’evidente discriminazione e disparità di trattamento fra diverse categorie di contribuenti, cui sia stata notificata una cartella di pagamento priva dell’indicazione del responsabile del procedimento i quali non possono far valere tale vizio di illegittimità per il sol fatto che si tratti di cartella relative a ruoli consegnati prima di una determinata data.

È possibile, poi, osservare come tale norma violi il principio di certezza del diritto, oltre che di legittimo affidamento, risultando, anche per questi motivi, del tutto irragionevole ed in pieno contrasto con l’art. 3 della Costituzione: essa, infatti, oltre ad ignorare quanto poco prima stabilito dal Giudice delle Leggi con la suddetta ordinanza n. 377 del 9/11/2007, risulta assolutamente inconciliabile sia con l’art. 3 della l. 212/2000, che espressamente ha introdotto e previsto l’irretroattività delle norme tributarie, sia con l’art. 7, comma 2, lett. a), della stessa legge, che, come visto, sancisce come obbligatoria l’indicazione del responsabile del procedimento in tutti gli atti dell’Amministrazione finanziaria.

Va detto, inoltre, come la norma risulti lesiva, secondo l’insegnamento della Corte Costituzione contenuto nelle sent. n. 155 del 1990, sent. n. 397 del 1994 e sent. n. 14 del 1995, delle prerogative del potere giudiziario (artt. 101, 102 e 108 Cost), perché sostanzialmente intesa a risolvere in senso favorevole all’Amministrazione finanziaria le migliaia di ricorsi pendenti aventi il medesimo oggetto. Si afferma in particolare che “il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie "sub iudice" (Corte Cost. n. 397/1994). Tale intenzione del legislatore risulta evidente nel caso di specie atteso che la norma in oggetto, intervenendo sull’applicabilità dell’art. 7, della l. 212 del 2000, va evidentemente ad escluderne l’applicabilità nell’ambito di procedimenti pendenti dinanzi l’Autorità Giudiziaria, con la chiara finalità di escludere che da tale vizio derivi l’illegittimità della cartella esattoriale.

Sulla base delle medesime considerazioni è possibile altresì riscontrare la violazione del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.).

Riprendendo poi quanto affermato nella recente ordinanza n. 377/07 dalla Corte Costituzionale, la norma, nell’escludere che la mancata indicazione del responsabile del procedimento comporti l’illegittimità della cartella esattoriale, viola i principi di trasparenza dell’attività amministrativa e di piena informazione del cittadino, che sono espressione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione previsti dall’art. 97, primo comma, Cost..

Alla luce di quanto detto, in conclusione, è facile prevedere un nuovo intervento della Corte Costituzionale in tema di indicazione del responsabile del procedimento negli atti della Amministrazione finanziaria, volto questa volta, lo si spera, a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter d. l. 248/2007.