x

x

Manifestazioni di sorte locali: lotterie, pesche e tombole

1. L’ambito di applicazione della disciplina sulle manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

2. Cenni sulla procedura da seguire per l’effettuazione di manifestazioni di sorte locali.

3. Manifestazione di sorte locale gestita fuori dai casi consentiti e sanzioni amministrative.

4. La decisione della Suprema Corte: il rappresentante di un circolo privato che si limita ad organizzare una tombola esclusivamente tra soci non ha l’obbligo di comunicare la manifestazione al Prefetto e al Comune, anche se l’obiettivo della manifestazione è finanziare le attività ricreative del sodalizio.

1. L’ambito di applicazione della disciplina sulle manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. II, dell’11 marzo 2009, n. 5884, offre il destro per mettere a fuoco la disciplina relativa all’organizzazione di manifestazioni di sorte locali contenuta nel titolo II (artt. 13 e 14) del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Le manifestazioni di sorte, nelle diverse realtà locali italiane, assumono un’importanza notevole, sia perché tramite esse vengono realizzate opere di solidarietà (si pensi, alle tombole o alle lotterie di solidarietà), sia perché contribuiscono a tener in vita numerosi associazioni o circoli senza scopo di lucro che, nel promuovere le loro attività socio-culturali, hanno bisogno di sostegno economico.

L’art. 13, d.P.R. n. 430 del 2001, dopo aver stabilito che è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche, prevede tuttavia dei casi specifici in cui, ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, tali manifestazioni sono consentite.

Il 1 comma dell’art. 13, cit., individua l’ambito soggettivo di applicazione della normativa, stabilendo che sono consentite:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Sotto il profilo oggettivo, il legislatore precisa le nozioni di lotteria, tombola e pesche o banchi di beneficenza ed individua altresì i limiti spaziali e di importo entro i quali tali manifestazioni di sorte sono consentite.

Per quanto concerne le nozioni:

- per lotteria s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;

- per tombola s’intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite;

- per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio.

Per quanto riguarda i limiti spaziali:

- le lotterie sono ammesse se la vendita dei biglietti è limitata ai territori della provincia;

- la tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi;

- le pesche sono consentite se limitate al comune ove si effettua la manifestazione.

Per quanto attiene ai limiti di importo:

- nelle lotterie, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non deve superare la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti vanno contrassegnati da serie e numerazione progressive;

- nella tombola, non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42 e le cartelle vanno in ogni caso contrassegnate da serie e numerazione progressiva;

- le pesche sono consentite se il relativo ricavato non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.

Nel comma 3 della disposizione in commento è previsto il divieto di vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.

Particolarmente importante è la previsione dell’ultimo periodo del 3 comma dell’art. 13, la quale stabilisce che i premi delle <<lotterie>> e delle <<tombole>> devono consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

2. Cenni sulla procedura da seguire per l’effettuazione di manifestazioni di sorte locali

Il successivo art. 14 prevede a carico dei promotori alcuni adempimenti. In particolare, il 1 comma della disposizione citata prevede che i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l’estrazione. La comunicazione della manifestazione deve essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria stabilita dal legislatore.

Il comma 4 dell’art. 14 prevede che <<il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza: a) delle condizioni previste dal presente regolamento; b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Alcune regole vanno infine osservate affinché la manifestazione si svolga in pubblico e secondo modalità trasparenti e regolari.

L’ultimo comma della disposizione in commento limita l’applicabilità di tale norma, ad eccezione dei commi 4 (sul divieto del prefetto di svolgimento delle manifestazioni) e 5 (in ordine al controllo dei comuni sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte), ai casi indicati nel suindicato art. 13, comma 1, lett. a). Negli altri due casi non si applica l’art. 14, cit., ad eccezione delle disposizioni appena menzionate.

Brevemente delineata la disciplina in esame, e prima di soffermarsi sulla questione problematica affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, appare opportuno chiedersi quali siano le conseguenze giuridiche di una manifestazione di sorte locale gestita fuori dai casi consentiti.

3. Manifestazione di sorte locale gestita fuori dai casi consentiti e sanzioni amministrative.

I comuni, ai sensi dell’art. 14, cit., effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono le autorità competenti a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

A tal uopo, appare opportuno richiamare la massima della sentenza della Cassazione penale, sez. III, del 14 ottobre 2008, n. 3816 che tocca il tema nella sua ampia portata, distinguendo tra le manifestazioni di sorte di maggiore importanza che necessitano dell’autorizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e le manifestazioni di sorte di minore importanza soggette a comunicazione preventiva.

Secondo i giudici di legittimità, in tema di tutela penale di giuochi e scommesse, è configurabile il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4, comma primo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) per le sole manifestazioni di sorte di maggiore importanza che necessitano dell’autorizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, quali lotterie nazionali e lotterie istantanee, sicché non integra tale reato l’esercizio di manifestazioni di sorte di minore importanza soggette a semplice comunicazione preventiva, come le manifestazioni a premio a fini di promozione commerciale e le manifestazioni di sorte locali, le quali, se gestite al di fuori dei casi consentiti, soggiacciono alle sanzioni amministrative rispettivamente previste dall’art. 124 o dall’art. 113 bis del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 133.

In conclusione, ad avviso della Corte, <<emerge chiaramente la volontà del legislatore più recente di sottrarre al regime autorizzatorio e al prelievo fiscale specifico solo le manifestazioni a premio a fini di promozione commerciale e le manifestazioni di sorte locali, ritenendo che, quando rispondano ai precisi requisiti imposti dalla disciplina regolamentare, esse non danno adito a preoccupazioni di ordine pubblico e non posseggono una rilevanza economica tale da giustificare un prelievo fiscale. Coerentemente, la violazione della relativa disciplina è soggetta soltanto alle sanzioni amministrative di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 124 (per le manifestazioni a premio) e al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 113 bis (per le manifestazioni di sorte locali)>>.

Appare opportuno richiamare le sanzioni amministrative previste in relazione alle manifestazioni di sorte locali esercitate fuori dai casi consentiti.

L’art. 113-bis, R.D.L., 19 ottobre 1938, n. 1933, così come introdotto dall’articolo 19, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che:

1 . In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l’operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

2 . In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all’estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorché i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonché di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

3 . Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

4 . Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.

4. La decisione della Suprema Corte: il rappresentante di un circolo privato che si limita ad organizzare una tombola esclusivamente tra soci non ha l’obbligo di comunicare la manifestazione al Prefetto e al Comune, anche se l’obiettivo della manifestazione è finanziare le attività ricreative del sodalizio.

La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, affronta la questione se per l’organizzazione di un gioco a premi ristretto ai soci e che si svolge in un circolo privato occorra avvisare o meno il sindaco e il prefetto, anche se l’obiettivo della manifestazione è finanziare le attività ricreative del sodalizio.

Nel caso di specie, il sindaco emetteva ordinanza-ingiunzione per violazione dell’art. 14, comma 1, cit., nei confronti del legale rappresentante di un Circolo Ricreativo Sportivo per avere omesso di comunicare a Sindaco e Prefetto l’effettuazione di tombole nel circolo da lui gestito.

Il ricorrente sosteneva che non era tenuto al relativo adempimento perché in base a quanto previsto dall’art. 14, comma 11, e dall’art. 13, comma 1, lett. c), l’obbligo del relativo adempimento era escluso in riferimento alla tombole organizzate in ambito privato e familiare per fini preminentemente ludici, cui erano da equipararsi i circoli privati.

Il Giudice di pace, in accoglimento dell’opposizione, annullava l’ordinanza - ingiunzione e compensava le spese. Per la cassazione della decisione ricorreva il Comune di Parma.

Sulla questione, i giudici di legittimità hanno avuto modo di sostenere che <<una volta accertato, in punto di fatto, che le organizzazioni delle tombole erano riservate ai soci, la fattispecie considerata rientra nella previsione dell’art. 13, comma 1, lett. c), che esclude l’obbligo dei predetti adempimenti, pur se le tombole avessero avuto la finalità di finanziare in parte l’attività ricreativa del circolo stesso. Invero, se il circolo si limita ad organizzare una tombola esclusivamente tra i soci, rimane un luogo privato e non vi è motivo di considerare detta ipotesi diversa da quella analoga manifestazione in ambito familiare: viceversa, alla stessa conclusione non si potrebbe pervenire se la manifestazione fosse aperta anche a non soci, perché in tal caso, per effetto di inviti e di modalità di accesso, il circolo privato risulterebbe aperto al pubblico>>, con conseguente applicabilità dell’art. 14, cit.

In conclusione, se un circolo privato organizza una manifestazione di sorte locale <<esclusivamente>> tra i soci non è tenuto agli adempimenti previsti dall’art. 14, cit., poiché in tal caso - essendo qualificabile il circolo come luogo privato - l’applicabilità della norma è esclusa dalla configurabilità della fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, lett. c).

1. L’ambito di applicazione della disciplina sulle manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

2. Cenni sulla procedura da seguire per l’effettuazione di manifestazioni di sorte locali.

3. Manifestazione di sorte locale gestita fuori dai casi consentiti e sanzioni amministrative.

4. La decisione della Suprema Corte: il rappresentante di un circolo privato che si limita ad organizzare una tombola esclusivamente tra soci non ha l’obbligo di comunicare la manifestazione al Prefetto e al Comune, anche se l’obiettivo della manifestazione è finanziare le attività ricreative del sodalizio.

1. L’ambito di applicazione della disciplina sulle manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. II, dell’11 marzo 2009, n. 5884, offre il destro per mettere a fuoco la disciplina relativa all’organizzazione di manifestazioni di sorte locali contenuta nel titolo II (artt. 13 e 14) del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Le manifestazioni di sorte, nelle diverse realtà locali italiane, assumono un’importanza notevole, sia perché tramite esse vengono realizzate opere di solidarietà (si pensi, alle tombole o alle lotterie di solidarietà), sia perché contribuiscono a tener in vita numerosi associazioni o circoli senza scopo di lucro che, nel promuovere le loro attività socio-culturali, hanno bisogno di sostegno economico.

L’art. 13, d.P.R. n. 430 del 2001, dopo aver stabilito che è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche, prevede tuttavia dei casi specifici in cui, ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, tali manifestazioni sono consentite.

Il 1 comma dell’art. 13, cit., individua l’ambito soggettivo di applicazione della normativa, stabilendo che sono consentite:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Sotto il profilo oggettivo, il legislatore precisa le nozioni di lotteria, tombola e pesche o banchi di beneficenza ed individua altresì i limiti spaziali e di importo entro i quali tali manifestazioni di sorte sono consentite.

Per quanto concerne le nozioni:

- per lotteria s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;

- per tombola s’intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite;

- per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio.

Per quanto riguarda i limiti spaziali:

- le lotterie sono ammesse se la vendita dei biglietti è limitata ai territori della provincia;

- la tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi;

- le pesche sono consentite se limitate al comune ove si effettua la manifestazione.

Per quanto attiene ai limiti di importo:

- nelle lotterie, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non deve superare la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti vanno contrassegnati da serie e numerazione progressive;

- nella tombola, non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42 e le cartelle vanno in ogni caso contrassegnate da serie e numerazione progressiva;

- le pesche sono consentite se il relativo ricavato non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.

Nel comma 3 della disposizione in commento è previsto il divieto di vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.

Particolarmente importante è la previsione dell’ultimo periodo del 3 comma dell’art. 13, la quale stabilisce che i premi delle <<lotterie>> e delle <<tombole>> devono consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

2. Cenni sulla procedura da seguire per l’effettuazione di manifestazioni di sorte locali

Il successivo art. 14 prevede a carico dei promotori alcuni adempimenti. In particolare, il 1 comma della disposizione citata prevede che i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l’estrazione. La comunicazione della manifestazione deve essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria stabilita dal legislatore.

Il comma 4 dell’art. 14 prevede che <<il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza: a) delle condizioni previste dal presente regolamento; b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Alcune regole vanno infine osservate affinché la manifestazione si svolga in pubblico e secondo modalità trasparenti e regolari.

L’ultimo comma della disposizione in commento limita l’applicabilità di tale norma, ad eccezione dei commi 4 (sul divieto del prefetto di svolgimento delle manifestazioni) e 5 (in ordine al controllo dei comuni sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte), ai casi indicati nel suindicato art. 13, comma 1, lett. a). Negli altri due casi non si applica l’art. 14, cit., ad eccezione delle disposizioni appena menzionate.

Brevemente delineata la disciplina in esame, e prima di soffermarsi sulla questione problematica affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, appare opportuno chiedersi quali siano le conseguenze giuridiche di una manifestazione di sorte locale gestita fuori dai casi consentiti.

3. Manifestazione di sorte locale gestita fuori dai casi consentiti e sanzioni amministrative.

I comuni, ai sensi dell’art. 14, cit., effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono le autorità competenti a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

A tal uopo, appare opportuno richiamare la massima della sentenza della Cassazione penale, sez. III, del 14 ottobre 2008, n. 3816 che tocca il tema nella sua ampia portata, distinguendo tra le manifestazioni di sorte di maggiore importanza che necessitano dell’autorizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e le manifestazioni di sorte di minore importanza soggette a comunicazione preventiva.

Secondo i giudici di legittimità, in tema di tutela penale di giuochi e scommesse, è configurabile il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4, comma primo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) per le sole manifestazioni di sorte di maggiore importanza che necessitano dell’autorizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, quali lotterie nazionali e lotterie istantanee, sicché non integra tale reato l’esercizio di manifestazioni di sorte di minore importanza soggette a semplice comunicazione preventiva, come le manifestazioni a premio a fini di promozione commerciale e le manifestazioni di sorte locali, le quali, se gestite al di fuori dei casi consentiti, soggiacciono alle sanzioni amministrative rispettivamente previste dall’art. 124 o dall’art. 113 bis del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 133.

In conclusione, ad avviso della Corte, <<emerge chiaramente la volontà del legislatore più recente di sottrarre al regime autorizzatorio e al prelievo fiscale specifico solo le manifestazioni a premio a fini di promozione commerciale e le manifestazioni di sorte locali, ritenendo che, quando rispondano ai precisi requisiti imposti dalla disciplina regolamentare, esse non danno adito a preoccupazioni di ordine pubblico e non posseggono una rilevanza economica tale da giustificare un prelievo fiscale. Coerentemente, la violazione della relativa disciplina è soggetta soltanto alle sanzioni amministrative di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 124 (per le manifestazioni a premio) e al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 113 bis (per le manifestazioni di sorte locali)>>.

Appare opportuno richiamare le sanzioni amministrative previste in relazione alle manifestazioni di sorte locali esercitate fuori dai casi consentiti.

L’art. 113-bis, R.D.L., 19 ottobre 1938, n. 1933, così come introdotto dall’articolo 19, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che:

1 . In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l’operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore. >1. L’ambito di applicazione della disciplina sulle manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

2. Cenni sulla procedura da seguire per l’effettuazione di manifestazioni di sorte locali.

3. Manifestazione di sorte locale gestita fuori dai casi consentiti e sanzioni amministrative.

4. La decisione della Suprema Corte: il rappresentante di un circolo privato che si limita ad organizzare una tombola esclusivamente tra soci non ha l’obbligo di comunicare la manifestazione al Prefetto e al Comune, anche se l’obiettivo della manifestazione è finanziare le attività ricreative del sodalizio.

1. L’ambito di applicazione della disciplina sulle manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. II, dell’11 marzo 2009, n. 5884, offre il destro per mettere a fuoco la disciplina relativa all’organizzazione di manifestazioni di sorte locali contenuta nel titolo II (artt. 13 e 14) del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Le manifestazioni di sorte, nelle diverse realtà locali italiane, assumono un’importanza notevole, sia perché tramite esse vengono realizzate opere di solidarietà (si pensi, alle tombole o alle lotterie di solidarietà), sia perché contribuiscono a tener in vita numerosi associazioni o circoli senza scopo di lucro che, nel promuovere le loro attività socio-culturali, hanno bisogno di sostegno economico.

L’art. 13, d.P.R. n. 430 del 2001, dopo aver stabilito che è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche, prevede tuttavia dei casi specifici in cui, ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, tali manifestazioni sono consentite.

Il 1 comma dell’art. 13, cit., individua l’ambito soggettivo di applicazione della normativa, stabilendo che sono consentite:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Sotto il profilo oggettivo, il legislatore precisa le nozioni di lotteria, tombola e pesche o banchi di beneficenza ed individua altresì i limiti spaziali e di importo entro i quali tali manifestazioni di sorte sono consentite.

Per quanto concerne le nozioni:

- per lotteria s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;

- per tombola s’intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite;

- per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio.

Per quanto riguarda i limiti spaziali:

- le lotterie sono ammesse se la vendita dei biglietti è limitata ai territori della provincia;

- la tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi;

- le pesche sono consentite se limitate al comune ove si effettua la manifestazione.

Per quanto attiene ai limiti di importo:

- nelle lotterie, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non deve superare la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti vanno contrassegnati da serie e numerazione progressive;

- nella tombola, non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42 e le cartelle vanno in ogni caso contrassegnate da serie e numerazione progressiva;

- le pesche sono consentite se il relativo ricavato non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.

Nel comma 3 della disposizione in commento è previsto il divieto di vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.

Particolarmente importante è la previsione dell’ultimo periodo del 3 comma dell’art. 13, la quale stabilisce che i premi delle <<lotterie>> e delle <<tombole>> devono consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

2. Cenni sulla procedura da seguire per l’effettuazione di manifestazioni di sorte locali

Il successivo art. 14 prevede a carico dei promotori alcuni adempimenti. In particolare, il 1 comma della disposizione citata prevede che i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l’estrazione. La comunicazione della manifestazione deve essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria stabilita dal legislatore.

Il comma 4 dell’art. 14 prevede che <<il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza: a) delle condizioni previste dal presente regolamento; b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Alcune regole vanno infine osservate affinché la manifestazione si svolga in pubblico e secondo modalità trasparenti e regolari.

L’ultimo comma della disposizione in commento limita l’applicabilità di tale norma, ad eccezione dei commi 4 (sul divieto del prefetto di svolgimento delle manifestazioni) e 5 (in ordine al controllo dei comuni sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte), ai casi indicati nel suindicato art. 13, comma 1, lett. a). Negli altri due casi non si applica l’art. 14, cit., ad eccezione delle disposizioni appena menzionate.

Brevemente delineata la disciplina in esame, e prima di soffermarsi sulla questione problematica affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, appare opportuno chiedersi quali siano le conseguenze giuridiche di una manifestazione di sorte locale gestita fuori dai casi consentiti.

3. Manifestazione di sorte locale gestita fuori dai casi consentiti e sanzioni amministrative.

I comuni, ai sensi dell’art. 14, cit., effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono le autorità competenti a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

A tal uopo, appare opportuno richiamare la massima della sentenza della Cassazione penale, sez. III, del 14 ottobre 2008, n. 3816 che tocca il tema nella sua ampia portata, distinguendo tra le manifestazioni di sorte di maggiore importanza che necessitano dell’autorizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e le manifestazioni di sorte di minore importanza soggette a comunicazione preventiva.

Secondo i giudici di legittimità, in tema di tutela penale di giuochi e scommesse, è configurabile il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4, comma primo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) per le sole manifestazioni di sorte di maggiore importanza che necessitano dell’autorizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, quali lotterie nazionali e lotterie istantanee, sicché non integra tale reato l’esercizio di manifestazioni di sorte di minore importanza soggette a semplice comunicazione preventiva, come le manifestazioni a premio a fini di promozione commerciale e le manifestazioni di sorte locali, le quali, se gestite al di fuori dei casi consentiti, soggiacciono alle sanzioni amministrative rispettivamente previste dall’art. 124 o dall’art. 113 bis del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 133.

In conclusione, ad avviso della Corte, <<emerge chiaramente la volontà del legislatore più recente di sottrarre al regime autorizzatorio e al prelievo fiscale specifico solo le manifestazioni a premio a fini di promozione commerciale e le manifestazioni di sorte locali, ritenendo che, quando rispondano ai precisi requisiti imposti dalla disciplina regolamentare, esse non danno adito a preoccupazioni di ordine pubblico e non posseggono una rilevanza economica tale da giustificare un prelievo fiscale. Coerentemente, la violazione della relativa disciplina è soggetta soltanto alle sanzioni amministrative di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 124 (per le manifestazioni a premio) e al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 113 bis (per le manifestazioni di sorte locali)>>.

Appare opportuno richiamare le sanzioni amministrative previste in relazione alle manifestazioni di sorte locali esercitate fuori dai casi consentiti.

L’art. 113-bis, R.D.L., 19 ottobre 1938, n. 1933, così come introdotto dall’articolo 19, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che:

1 . In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l’operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

2 . In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all’estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorché i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonché di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

3 . Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

4 . Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.

4. La decisione della Suprema Corte: il rappresentante di un circolo privato che si limita ad organizzare una tombola esclusivamente tra soci non ha l’obbligo di comunicare la manifestazione al Prefetto e al Comune, anche se l’obiettivo della manifestazione è finanziare le attività ricreative del sodalizio.

La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, affronta la questione se per l’organizzazione di un gioco a premi ristretto ai soci e che si svolge in un circolo privato occorra avvisare o meno il sindaco e il prefetto, anche se l’obiettivo della manifestazione è finanziare le attività ricreative del sodalizio.

Nel caso di specie, il sindaco emetteva ordinanza-ingiunzione per violazione dell’art. 14, comma 1, cit., nei confronti del legale rappresentante di un Circolo Ricreativo Sportivo per avere omesso di comunicare a Sindaco e Prefetto l’effettuazione di tombole nel circolo da lui gestito.

Il ricorrente sosteneva che non era tenuto al relativo adempimento perché in base a quanto previsto dall’art. 14, comma 11, e dall’art. 13, comma 1, lett. c), l’obbligo del relativo adempimento era escluso in riferimento alla tombole organizzate in ambito privato e familiare per fini preminentemente ludici, cui erano da equipararsi i circoli privati.

Il Giudice di pace, in accoglimento dell’opposizione, annullava l’ordinanza - ingiunzione e compensava le spese. Per la cassazione della decisione ricorreva il Comune di Parma.

Sulla questione, i giudici di legittimità hanno avuto modo di sostenere che <<una volta accertato, in punto di fatto, che le organizzazioni delle tombole erano riservate ai soci, la fattispecie considerata rientra nella previsione dell’art. 13, comma 1, lett. c), che esclude l’obbligo dei predetti adempimenti, pur se le tombole avessero avuto la finalità di finanziare in parte l’attività ricreativa del circolo stesso. Invero, se il circolo si limita ad organizzare una tombola esclusivamente tra i soci, rimane un luogo privato e non vi è motivo di considerare detta ipotesi diversa da quella analoga manifestazione in ambito familiare: viceversa, alla stessa conclusione non si potrebbe pervenire se la manifestazione fosse aperta anche a non soci, perché in tal caso, per effetto di inviti e di modalità di accesso, il circolo privato risulterebbe aperto al pubblico>>, con conseguente applicabilità dell’art. 14, cit.

In conclusione, se un circolo privato organizza una manifestazione di sorte locale <<esclusivamente>> tra i soci non è tenuto agli adempimenti previsti dall’art. 14, cit., poiché in tal caso - essendo qualificabile il circolo come luogo privato - l’applicabilità della norma è esclusa dalla configurabilità della fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, lett. c).