Non è; consentita l'astensione dell';avvocato nelle controversie in materia di licenziamenti

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 18 settembre 2012, n. 15649

1. Le massime

Il codice di autoregolamentazione dell’astensione degli avvocati dalle udienze – con una norma da interpretarsi estensivamente – non consente l’astensione del patrocinatore nei procedimenti civili aventi ad oggetto, tra gli altri, licenziamenti individuali o collettivi, tali dovendosi intendere tutte le controversie concernenti la fine di un rapporto di lavoro voluta, con efficacia costitutiva o dichiarativa, dal datore di lavoro e comunque contrastata dal lavoratore che intenda evitare la fine del suo diritto soggettivo al lavoro, tutelato ai sensi degli artt. 4 e 36 Cost.

Il decreto con cui l’Amministrazione abbia disposto la proroga di una serie di incarichi già conferiti non determina ex se una siffatta proroga, la quale ultima è resa possibile solo ove al provvedimento consegua un contratto di proroga del rapporto di lavoro, la cui conclusione è comunque rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, rispetto alla quale il lavoratore gode non già di un diritto soggettivo perfetto, bensì di un mero interesse legittimo.

2. Il caso

Il 6 aprile 2000 L. L. concludeva con il Comune di Barletta un contratto avente ad oggetto l’incarico di dirigente del settore bilancio, servizi finanziari e contabili, con scadenza al successivo 31 dicembre. Con successivo decreto dello stesso mese di aprile, il Sindaco aveva previsto la proroga di una serie di incarichi, ivi incluso quello conferito a L. L., fino alla conclusione del proprio mandato amministrativo, oltre che il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali. Cionondimeno, con comunicazione del 12 dicembre 2000, il Sindaco comunicava l’intenzione di avvalersi dell’originario termine del 31 dicembre.

L. L. presentava ricorso al Tribunale territorialmente competente affinché accertasse l’inefficacia del contratto di lavoro nella parte in cui prevedeva il termine del 31 dicembre ed il diritto di proseguire il rapporto di lavoro in forza del sopra richiamato decreto sindacale, con le susseguenti statuizioni patrimoniali. Il Tribunale, con decisione successivamente confermata dalla Corte di Appello, rigettava il ricorso atteso che il termine prorogato di cui al decreto sindacale – comunque successivo al contratto di lavoro in oggetto – avrebbe potuto trovare applicazione al rapporto controverso solo ove fosse stato concluso un nuovo contratto di incarico, la cui conclusione era comunque rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione. Per l’effetto, si riteneva che L. L. non poteva in merito vantare un diritto soggettivo, bensì soltanto un interesse legittimo alla conclusione di tale contratto.

3. La decisione

La Suprema Corte ritiene, anzitutto, che non costituisce impedimento alla discussione in udienza l’astensione del difensore del Comune controricorrente. Tanto è dedotto dall’art. 5, lett. a, del Codice di autoregolamentazione dell’astensione degli avvocati dalle udienze, deliberato dagli organismi di rappresentanza dell’Avvocatura e valutato idoneo – previa acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti e dei consumatori – dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione n. 07/749 del 13 dicembre 2007, pubblicata in G. U. n. 3 del 4 gennaio 2008. Più in particolare, la norma richiamata, rubricata Prestazioni indispensabili in materia civile, prevede che <<L’astensione non e’ consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi (…) ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001>>. Una simile norma la Corte ritiene di dover interpretare estensivamente come riferibile a tutte le controversie in cui il lavoratore si intenda opporre alla fine del suo diritto soggettivo al lavoro, costituzionalmente tutelato.

Il Supremo Collegio ritiene, altresì, la decisione della Corte di Appello immune da vizi logici e conforme all’ermeneutica negoziale nell’aver riconosciuto al decreto sindacale di proroga del termine natura preliminare rispetto ad un contratto di proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, da intendersi comunque eventuale e subordinato ad una scelta discrezionale dell’Amministrazione.

4. I precedenti

Nel senso di ritenere l’astensione illimitata dalle udienze da parte degli avvocati pregiudizievole rispetto al diritto fondamentale di azione e difesa v. Sent. Corte Cost., 27 maggio 1996, n. 171, la quale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 2, commi 1 e 2, L. n. 146/1990, nella parte in cui non prevedeva per l’astensione collettiva degli avvocati: - l’obbligo di un congruo preavviso; - il contenimento temporale dell’astensione entro una durata ragionevole; - strumenti volti ad assicurare le prestazioni essenziali. Con la pronuncia richiamata la Corte Costituzionale ha, tuttavia, evidenziato l’ovvia non assimilabilità dell’astensione allo sciopero e la non riconducibilità dell’estensione alla tutela costituzionale apprestata dall’art. 40 Cost., pur riconoscendo che <<è accordata una generale tutela alle iniziative - le quali si traducano in aggregazioni sociali di varia natura che possono esprimersi anche mediante astensioni collettive dal lavoro - volte a difendere peculiari interessi di categoria, non soltanto economici, e a garantire un corretto esercizio della libera professione. E qui vengono in rilievo le potestà che, a salvaguardia di interessi pubblici, l’ordinamento attribuisce agli ordini professionali per rimuovere situazioni pregiudizievoli>>, quelle stesse potestà che consentono agli ordini, in quanto titolari di una situazione giuridica soggettiva direttamente tutelabile, di agire per rimuovere situazioni pregiudizievoli per la categoria professionale (cfr. Cass. civ., 22 marzo 1993, n. 3361).

1. Le massime

Il codice di autoregolamentazione dell’astensione degli avvocati dalle udienze – con una norma da interpretarsi estensivamente – non consente l’astensione del patrocinatore nei procedimenti civili aventi ad oggetto, tra gli altri, licenziamenti individuali o collettivi, tali dovendosi intendere tutte le controversie concernenti la fine di un rapporto di lavoro voluta, con efficacia costitutiva o dichiarativa, dal datore di lavoro e comunque contrastata dal lavoratore che intenda evitare la fine del suo diritto soggettivo al lavoro, tutelato ai sensi degli artt. 4 e 36 Cost.

Il decreto con cui l’Amministrazione abbia disposto la proroga di una serie di incarichi già conferiti non determina ex se una siffatta proroga, la quale ultima è resa possibile solo ove al provvedimento consegua un contratto di proroga del rapporto di lavoro, la cui conclusione è comunque rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, rispetto alla quale il lavoratore gode non già di un diritto soggettivo perfetto, bensì di un mero interesse legittimo.

2. Il caso

Il 6 aprile 2000 L. L. concludeva con il Comune di Barletta un contratto avente ad oggetto l’incarico di dirigente del settore bilancio, servizi finanziari e contabili, con scadenza al successivo 31 dicembre. Con successivo decreto dello stesso mese di aprile, il Sindaco aveva previsto la proroga di una serie di incarichi, ivi incluso quello conferito a L. L., fino alla conclusione del proprio mandato amministrativo, oltre che il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali. Cionondimeno, con comunicazione del 12 dicembre 2000, il Sindaco comunicava l’intenzione di avvalersi dell’originario termine del 31 dicembre.

L. L. presentava ricorso al Tribunale territorialmente competente affinché accertasse l’inefficacia del contratto di lavoro nella parte in cui prevedeva il termine del 31 dicembre ed il diritto di proseguire il rapporto di lavoro in forza del sopra richiamato decreto sindacale, con le susseguenti statuizioni patrimoniali. Il Tribunale, con decisione successivamente confermata dalla Corte di Appello, rigettava il ricorso atteso che il termine prorogato di cui al decreto sindacale – comunque successivo al contratto di lavoro in oggetto – avrebbe potuto trovare applicazione al rapporto controverso solo ove fosse stato concluso un nuovo contratto di incarico, la cui conclusione era comunque rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione. Per l’effetto, si riteneva che L. L. non poteva in merito vantare un diritto soggettivo, bensì soltanto un interesse legittimo alla conclusione di tale contratto.

3. La decisione

La Suprema Corte ritiene, anzitutto, che non costituisce impedimento alla discussione in udienza l’astensione del difensore del Comune controricorrente. Tanto è dedotto dall’art. 5, lett. a, del Codice di autoregolamentazione dell’astensione degli avvocati dalle udienze, deliberato dagli organismi di rappresentanza dell’Avvocatura e valutato idoneo – previa acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti e dei consumatori – dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione n. 07/749 del 13 dicembre 2007, pubblicata in G. U. n. 3 del 4 gennaio 2008. Più in particolare, la norma richiamata, rubricata Prestazioni indispensabili in materia civile, prevede che <<L’astensione non e’ consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi (…) ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001>>. Una simile norma la Corte ritiene di dover interpretare estensivamente come riferibile a tutte le controversie in cui il lavoratore si intenda opporre alla fine del suo diritto soggettivo al lavoro, costituzionalmente tutelato.

Il Supremo Collegio ritiene, altresì, la decisione della Corte di Appello immune da vizi logici e conforme all’ermeneutica negoziale nell’aver riconosciuto al decreto sindacale di proroga del termine natura preliminare rispetto ad un contratto di proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, da intendersi comunque eventuale e subordinato ad una scelta discrezionale dell’Amministrazione.

4. I precedenti

Nel senso di ritenere l’astensione illimitata dalle udienze da parte degli avvocati pregiudizievole rispetto al diritto fondamentale di azione e difesa v. Sent. Corte Cost., 27 maggio 1996, n. 171, la quale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 2, commi 1 e 2, L. n. 146/1990, nella parte in cui non prevedeva per l’astensione collettiva degli avvocati: - l’obbligo di un congruo preavviso; - il contenimento temporale dell’astensione entro una durata ragionevole; - strumenti volti ad assicurare le prestazioni essenziali. Con la pronuncia richiamata la Corte Costituzionale ha, tuttavia, evidenziato l’ovvia non assimilabilità dell’astensione allo sciopero e la non riconducibilità dell’estensione alla tutela costituzionale apprestata dall’art. 40 Cost., pur riconoscendo che <<è accordata una generale tutela alle iniziative - le quali si traducano in aggregazioni sociali di varia natura che possono esprimersi anche mediante astensioni collettive dal lavoro - volte a difendere peculiari interessi di categoria, non soltanto economici, e a garantire un corretto esercizio della libera professione. E qui vengono in rilievo le potestà che, a salvaguardia di interessi pubblici, l’ordinamento attribuisce agli ordini professionali per rimuovere situazioni pregiudizievoli>>, quelle stesse potestà che consentono agli ordini, in quanto titolari di una situazione giuridica soggettiva direttamente tutelabile, di agire per rimuovere situazioni pregiudizievoli per la categoria professionale (cfr. Cass. civ., 22 marzo 1993, n. 3361).