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“Prima casa”: l’omissione della dichiarazione della residenza del coniuge non causa la decadenza delle agevolazioni

La Commissione Tributaria Regionale di Perugia Terza Sezione, con la Sentenza n. 145/03/2013, depositata il 23/09/2013, dichiara l’infondatezza dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la Sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia.

La questione oggetto di giudizio riguardava l’acquisto di un appartamento per il quale l’acquirente, dichiarando di essere coniugato in regime di comunione di beni, chiedeva di usufruire dei benefici prima casa di cui all’articolo 3, comma 131 della Legge 549/95 e le agevolazioni sull’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito per il mutuo erogato presso un istituto di credito. La di lui moglie non compariva nel  rogito notarile.

L’Ufficio, pur riconoscendo le agevolazioni fiscali all’acquirente ˗ che comprava in comunione dei beni con la moglie ˗ ritiene, invece, decadute le agevolazioni fiscali della coniuge, assente al rogito notarile, poiché la stessa non ha rilasciato le dichiarazioni previste ex articolo 3 comma 131 della Legge 549/95.

Già in primo grado il contribuente aveva visto i giudici decidere a proprio favore circa il ricorso avverso gli avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate reclamava l’ IVA per l’atto di compravendita dell’immobile.

In secondo grado l’Amministrazione Finanziaria, oltre che a eccepire la violazione e falsa applicazione della nota II bis, comma 1, della Legge 549/1995, afferma che la legislazione fiscale debba essere distinta da quella civilistica poiché “mentre ai fini civilistici non sussiste la necessità che entrambi i coniugi intervengano nell’atto di trasferimento della casa di abitazione per acquisirne le comproprietà in quanto il coacquisto si realizza automaticamente ex lege, ai fini fiscali, invece, per ottenere l’agevolazione cosiddetta “prima casa” sull’intero immobile trasferito, occorre che entrambi i coniugi rendano le dichiarazioni previste dalla lettera a), b) e c), quale la residenza nel comune dove insiste l’immobile, assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune, assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale.”

Il Collegio Regionale nel dichiarare l’infondatezza dell’appello, parte innanzitutto dalla necessità di ricordare che le norme richiamate dall’Agenzia delle Entrate, al contrario di quanto affermato dalla stessa, non interessano tutte la decadenza, infatti, “la decadenza è presente solo sulla dichiarazione prevista dalla lettera a) che riguarda la dichiarazione sulla residenza, che recita “La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”. Non esiste altra decadenza nell’ambito delle norme richiamate […] e non può essere certamente una circolare ministeriale indicata dall’Ufficio a poterla sancire, non avendo quest’ultima alcun potere vincolante, né potestà impositiva per il contribuente, esprimendo soltanto ed esclusivamente un parere dell’amministrazione finanziaria (Cassazione Sezioni Unite n. 23031/2007)”.

Influenze giurisprudenziali

Il Collegio, nella sentenza in questione, puntualizza come sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità abbiano superato il concetto di decadenza connesso con la dichiarazione di residenza citata. Ciò perché il vincolo della comune residenza anagrafica dei coniugi è stato sostituito dal concetto di coabitazione reciproca. Aspetto, quello della coabitazione dei coniugi, che soddisfa pienamente il requisito della residenza ai fini tributari.

Richiamando la Sentenza n. 13085 del 2003 della Cassazione, il Collegio perugino ricorda che per l’imposta di registro e i relativi benefici connessi all’acquisto della prima casa, è importante che la residenza non sia intesa come residenza del coniuge che ha acquistato in regime di comunione dei beni, bensì come residenza della famiglia.

Questo concetto è rafforzato con quanto asserito dalla Sentenza n. 14237/2000 ˗  dalla Commissione Tributaria Regionale umbra richiamata ˗ in cui la Suprema Corte ha addirittura affermato che nel caso di acquisto di un’abitazione da parte di uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, l’altro ne diviene automaticamente comproprietario in forza dell’articolo 177 del codice civile, con diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, anche se sprovvisto dei requisiti di cui in capo al coniuge acquirente.

L’importanza della Sentenza n. 145/03/2013 della Commissione Tributaria Regionale di Perugia sta, dunque, proprio nella scelta di sottolineare e ribadire l’orientamento ormai dominante secondo cui l’omissione della dichiarazione della residenza del coniuge nei rogiti, non costituisce decadenza ai fini dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa. Ciò in quanto, lo si ripete, il concetto di residenza anagrafica dei coniugi è stato ormai sostituito con quello di coabitazione e residenza della famiglia.

La Commissione Tributaria Regionale di Perugia Terza Sezione, con la Sentenza n. 145/03/2013, depositata il 23/09/2013, dichiara l’infondatezza dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la Sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia.

La questione oggetto di giudizio riguardava l’acquisto di un appartamento per il quale l’acquirente, dichiarando di essere coniugato in regime di comunione di beni, chiedeva di usufruire dei benefici prima casa di cui all’articolo 3, comma 131 della Legge 549/95 e le agevolazioni sull’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito per il mutuo erogato presso un istituto di credito. La di lui moglie non compariva nel  rogito notarile.

L’Ufficio, pur riconoscendo le agevolazioni fiscali all’acquirente ˗ che comprava in comunione dei beni con la moglie ˗ ritiene, invece, decadute le agevolazioni fiscali della coniuge, assente al rogito notarile, poiché la stessa non ha rilasciato le dichiarazioni previste ex articolo 3 comma 131 della Legge 549/95.

Già in primo grado il contribuente aveva visto i giudici decidere a proprio favore circa il ricorso avverso gli avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate reclamava l’ IVA per l’atto di compravendita dell’immobile.

In secondo grado l’Amministrazione Finanziaria, oltre che a eccepire la violazione e falsa applicazione della nota II bis, comma 1, della Legge 549/1995, afferma che la legislazione fiscale debba essere distinta da quella civilistica poiché “mentre ai fini civilistici non sussiste la necessità che entrambi i coniugi intervengano nell’atto di trasferimento della casa di abitazione per acquisirne le comproprietà in quanto il coacquisto si realizza automaticamente ex lege, ai fini fiscali, invece, per ottenere l’agevolazione cosiddetta “prima casa” sull’intero immobile trasferito, occorre che entrambi i coniugi rendano le dichiarazioni previste dalla lettera a), b) e c), quale la residenza nel comune dove insiste l’immobile, assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune, assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale.”

Il Collegio Regionale nel dichiarare l’infondatezza dell’appello, parte innanzitutto dalla necessità di ricordare che le norme richiamate dall’Agenzia delle Entrate, al contrario di quanto affermato dalla stessa, non interessano tutte la decadenza, infatti, “la decadenza è presente solo sulla dichiarazione prevista dalla lettera a) che riguarda la dichiarazione sulla residenza, che recita “La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”. Non esiste altra decadenza nell’ambito delle norme richiamate […] e non può essere certamente una circolare ministeriale indicata dall’Ufficio a poterla sancire, non avendo quest’ultima alcun potere vincolante, né potestà impositiva per il contribuente, esprimendo soltanto ed esclusivamente un parere dell’amministrazione finanziaria (Cassazione Sezioni Unite n. 23031/2007)”.

Influenze giurisprudenziali

Il Collegio, nella sentenza in questione, puntualizza come sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità abbiano superato il concetto di decadenza connesso con la dichiarazione di residenza citata. Ciò perché il vincolo della comune residenza anagrafica dei coniugi è stato sostituito dal concetto di coabitazione reciproca. Aspetto, quello della coabitazione dei coniugi, che soddisfa pienamente il requisito della residenza ai fini tributari.

Richiamando la Sentenza n. 13085 del 2003 della Cassazione, il Collegio perugino ricorda che per l’imposta di registro e i relativi benefici connessi all’acquisto della prima casa, è importante che la residenza non sia intesa come residenza del coniuge che ha acquistato in regime di comunione dei beni, bensì come residenza della famiglia.

Questo concetto è rafforzato con quanto asserito dalla Sentenza n. 14237/2000 ˗  dalla Commissione Tributaria Regionale umbra richiamata ˗ in cui la Suprema Corte ha addirittura affermato che nel caso di acquisto di un’abitazione da parte di uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, l’altro ne diviene automaticamente comproprietario in forza dell’articolo 177 del codice civile, con diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, anche se sprovvisto dei requisiti di cui in capo al coniuge acquirente.

L’importanza della Sentenza n. 145/03/2013 della Commissione Tributaria Regionale di Perugia sta, dunque, proprio nella scelta di sottolineare e ribadire l’orientamento ormai dominante secondo cui l’omissione della dichiarazione della residenza del coniuge nei rogiti, non costituisce decadenza ai fini dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa. Ciò in quanto, lo si ripete, il concetto di residenza anagrafica dei coniugi è stato ormai sostituito con quello di coabitazione e residenza della famiglia.