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Privacy - Garante: vietato contattare utenze riservate senza il consenso degli utenti

Le società di telemarketing non possono contattare un’utenza riservata senza aver prima acquisito il consenso dell’intestatario della linea. È quanto ha stabilito l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali pronunciandosi sulla vicenda di un utente che lamentava di essere stato disturbato con offerte promozionali nonostante il suo numero non fosse presente, su sua richiesta, in alcun elenco telefonico.

L’utente in questione, spiega il Garante, non possedeva un dispositivo che consentisse la visualizzazione del numero da cui lo contattavano i promotori commerciali e, quindi, aveva potuto fornire all’Autorità solo generiche indicazioni sulle chiamate di disturbo.

Per poter accertare i fatti segnalati, il Garante ha dovuto avviare un’apposita istruttoria al fine di individuare il numero chiamante, riconducibile a una società di telemarketing, la quale ha inizialmente negato che gli operatori del proprio call center avessero contattato l’utente alla linea indicata, ammettendo successivamente, di fronte a ulteriori richieste da parte dell’Autorità Garante, di aver effettuato le chiamate promozionali su incarico di un gestore telefonico.

Inoltre, afferma il Garante Privacy, né il call center né la compagnia telefonica che aveva dato l’incarico di effettuare le chiamate pubblicitarie, avevano mai acquisito il consenso dell’utente a contattarlo sul suo numero privato. Infatti, la normativa sulla privacy prevede che se l’utente con numero riservato non ha espresso il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing non può essere contattato.

Pertanto, con decisione resa nota con la newsletter del 26 novembre, il Garante ha vietato alla società incriminata di usare i dati personali dell’interessato, ed ha anche imposto il divieto di usare il numero riservato di potenziali clienti senza aver prima documentato di aver acquisito il loro consenso preventivo, specifico ed informato.

Il Garante ha, inoltre, ordinato sia alla compagnia telefonica che alla società di telemarketing di adottare entro 60 giorni tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della privacy degli utenti, fornendone anche un riscontro per iscritto, riservandosi di avviare un autonomo procedimento sanzionatorio nei confronti di entrambe le società per l’illecito trattamento dei dati.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 1 ottobre 2015, n. 503)

Le società di telemarketing non possono contattare un’utenza riservata senza aver prima acquisito il consenso dell’intestatario della linea. È quanto ha stabilito l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali pronunciandosi sulla vicenda di un utente che lamentava di essere stato disturbato con offerte promozionali nonostante il suo numero non fosse presente, su sua richiesta, in alcun elenco telefonico.

L’utente in questione, spiega il Garante, non possedeva un dispositivo che consentisse la visualizzazione del numero da cui lo contattavano i promotori commerciali e, quindi, aveva potuto fornire all’Autorità solo generiche indicazioni sulle chiamate di disturbo.

Per poter accertare i fatti segnalati, il Garante ha dovuto avviare un’apposita istruttoria al fine di individuare il numero chiamante, riconducibile a una società di telemarketing, la quale ha inizialmente negato che gli operatori del proprio call center avessero contattato l’utente alla linea indicata, ammettendo successivamente, di fronte a ulteriori richieste da parte dell’Autorità Garante, di aver effettuato le chiamate promozionali su incarico di un gestore telefonico.

Inoltre, afferma il Garante Privacy, né il call center né la compagnia telefonica che aveva dato l’incarico di effettuare le chiamate pubblicitarie, avevano mai acquisito il consenso dell’utente a contattarlo sul suo numero privato. Infatti, la normativa sulla privacy prevede che se l’utente con numero riservato non ha espresso il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing non può essere contattato.

Pertanto, con decisione resa nota con la newsletter del 26 novembre, il Garante ha vietato alla società incriminata di usare i dati personali dell’interessato, ed ha anche imposto il divieto di usare il numero riservato di potenziali clienti senza aver prima documentato di aver acquisito il loro consenso preventivo, specifico ed informato.

Il Garante ha, inoltre, ordinato sia alla compagnia telefonica che alla società di telemarketing di adottare entro 60 giorni tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della privacy degli utenti, fornendone anche un riscontro per iscritto, riservandosi di avviare un autonomo procedimento sanzionatorio nei confronti di entrambe le società per l’illecito trattamento dei dati.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 1 ottobre 2015, n. 503)