x

x

Sinistri - Cassazione Civile: nella responsabilità extracontrattuale il vizio di costruzione riguarda sia la produzione sia la modificazione del veicolo

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che, in sede di responsabilità extracontrattuale per la modificazione di veicoli, la nozione di “vizio di costruzione” non va riferita ai soli interventi compiuti in sede di produzione, ma anche a quelli strutturali modificativi dello stesso.

Nel caso in questione, la ricorrente ha convenuto in giudizio il vettore, il proprietario, il locatario e l’agenzia assicuratrice di un autocarro contro il quale si è schiantato il marito, poi deceduto. Nella causazione del sinistro ha avuto un ruolo fondamentale la presenza su strada di un pezzo meccanico staccatosi dall’autocarro: tale“distacco è stato dovuto alla illecita, illegale e non conforme trasformazione di entrambi gli alberi di trasmissione del mezzo”.

In particolar modo, la Suprema Corte ha ribadito che nei sinistri stradali, qualora il fatto dannoso sia imputabile a più persone, il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle singole colpe solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità. In questo caso la Corte di Cassazione, riprendendo il giudizio della Corte di appello, ha ritenuto possibile determinare la divisione del grado di colpa, attribuendo responsabilità e quindi “valenza preponderante” ai diversi soggetti convenuti in giudizio e solo una minima parte della colpa è stata attribuita al deceduto.

Pertanto la Corte, richiamando un suo precedente (Corte di Cassazione, 9 marzo 2004, n. 4754) ha elaborato il seguente principio: “il proprietario o il conducente dell’auto è responsabile dei danni derivati da vizi di manutenzione o di costruzione dell’autoveicolo” ma “il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che [...] determina il verificarsi del danno, nel qual caso unico responsabile sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto.

Nel caso di specie la valenza interruttiva del nesso causale altro non è che la trasformazione avvenuta in modo illegale, totalmente difforme rispetto al prototipo approvato, che ha inciso in maniera intrinseca sulle caratteristiche strutturali e meccaniche del mezzo in quanto tali.

Per questi motivi la Corte, allineandosi alla decisione della Corte d’Appello, ha confermato “la mancanza di responsabilità del conducente dell’autocarro e dell’utilizzatore del veicolo in leasing rispetto al sinistro, mentre “tutti gli altri soggetti che avevano variamente contribuito alla illecita trasformazione dell’albero di trasmissione, sono da reputarsi corresponsabili”.

(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 12 giugno - 27 agosto 2015)

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che, in sede di responsabilità extracontrattuale per la modificazione di veicoli, la nozione di “vizio di costruzione” non va riferita ai soli interventi compiuti in sede di produzione, ma anche a quelli strutturali modificativi dello stesso.

Nel caso in questione, la ricorrente ha convenuto in giudizio il vettore, il proprietario, il locatario e l’agenzia assicuratrice di un autocarro contro il quale si è schiantato il marito, poi deceduto. Nella causazione del sinistro ha avuto un ruolo fondamentale la presenza su strada di un pezzo meccanico staccatosi dall’autocarro: tale“distacco è stato dovuto alla illecita, illegale e non conforme trasformazione di entrambi gli alberi di trasmissione del mezzo”.

In particolar modo, la Suprema Corte ha ribadito che nei sinistri stradali, qualora il fatto dannoso sia imputabile a più persone, il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle singole colpe solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità. In questo caso la Corte di Cassazione, riprendendo il giudizio della Corte di appello, ha ritenuto possibile determinare la divisione del grado di colpa, attribuendo responsabilità e quindi “valenza preponderante” ai diversi soggetti convenuti in giudizio e solo una minima parte della colpa è stata attribuita al deceduto.

Pertanto la Corte, richiamando un suo precedente (Corte di Cassazione, 9 marzo 2004, n. 4754) ha elaborato il seguente principio: “il proprietario o il conducente dell’auto è responsabile dei danni derivati da vizi di manutenzione o di costruzione dell’autoveicolo” ma “il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che [...] determina il verificarsi del danno, nel qual caso unico responsabile sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto.

Nel caso di specie la valenza interruttiva del nesso causale altro non è che la trasformazione avvenuta in modo illegale, totalmente difforme rispetto al prototipo approvato, che ha inciso in maniera intrinseca sulle caratteristiche strutturali e meccaniche del mezzo in quanto tali.

Per questi motivi la Corte, allineandosi alla decisione della Corte d’Appello, ha confermato “la mancanza di responsabilità del conducente dell’autocarro e dell’utilizzatore del veicolo in leasing rispetto al sinistro, mentre “tutti gli altri soggetti che avevano variamente contribuito alla illecita trasformazione dell’albero di trasmissione, sono da reputarsi corresponsabili”.

(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 12 giugno - 27 agosto 2015)