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responsabilità contrattuale

di Fulvia Tilli

 

La responsabilità contrattuale è la responsabilità del soggetto debitore di risarcire i danni causati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovuta a un’obbligazione sorta in seguito a un rapporto tra loro avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto. Dunque, si precisa, che il termine contrattuale non fa riferimento solo a un contratto, ma anche ad altre fonti di obbligazione diverse dal fatto illecito. Pur non costituendo un contratto, rientrano nella responsabilità contrattuale, ad esempio:

  • la responsabilità precontrattuale;
  • la responsabilità contrattuale da contatto sociale;
  • la responsabilità del professionista che fornisce informazioni non veritiere.

 

Ricordiamo che la responsabilità contrattuale rimanda all’ambito della responsabilità civile. Il nostro ordinamento prevede infatti due diverse ipotesi di responsabilità civile: quella contrattuale e quella extracontrattuale. La responsabilità contrattuale è introdotta nei termini dell’inadempimento di un’obbligazione assunta dall’art. 1218 c.c., mentre la responsabilità extracontrattuale o aquiliana viene introdotta dall’art. 2043 c.c. Vediamo che queste differiscono principalmente per:

  • La fonte (come abbiamo precedentemente osservato);
  • l’onere della prova;
  • per il termine di prescrizione;
  • risarcimento;
  • costitutione in mora (non è necessaria in materia di illecito extracontrattuale, mentre può essere necessaria in materia di inadempimento).

Ricordiamo che tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale la differenza non sempre marcata e spesso ci imbattiamo in interferenze tra le due tipologie.

Alla base della la responsabilità contrattuale, comunque, si ha un’esplicita violazione di un dovere specifico.

Analizziamo l’art. 1218 c.c.

Esso dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Notiamo, dunque, l’intento del legislatore di tutelare la posizione del creditore da possibili inadempimenti del debitore.

 

La colpa e la responsabilità contrattuale

Il debitore deve avere una condotta conforme al comportamento del buon padre di famiglia nell’adempimento dell’obbligazione. Qualora tenesse un comportamento negligente allora verrà considerato sicuramente colpevole. Se il debitore è solito utilizzare soggetti ausiliari, che adempiono a suo nome o nel suo interesse, l’obbligato sarà comunque responsabili degli eventuali atti illeciti compiuti dai suddetti soggetti terzi, siano atti colposi o dolosi.

 

L’onere della prova

Nella responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa: il danno viene effettuato dal debitore, dunque, spetta al creditore l’onere della prova dell’inadempimento e dell’entità del danno. Spetta, invece, al debitore dover dimostrare di aver adempiuto e che l’inadempimento non è imputabile al soggetto debitore. In caso di responsabilità extracontrattuale si applica la regola generale dell'articolo 2697 (secondo cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento).

 

Il risarcimento del danno

Il risarcimento del danno dovuto al mancato adempimento della prestazione o al ritardo di essa deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante) dello stesso. Vediamo che nell'inadempimento contrattuale i danni non prevedibili sono risarcibili solo se l'inadempimento è doloso, mentre nell’illecito extracontrattuale è dovuto anche per i danni non prevedibili. Inoltre, parte della dottrina e la giurisprudenza considerano applicabile l'articolo 2058, che disciplina il risarcimento in forma specifica, normalmente previsto per l’illecito extracontrattuale anche per illecito contrattuale. Vediamo anche che una parte della dottrina sostiene che in caso di inadempimento di un’obbligazione, quando il fatto costituisce reato, si possa risarcire il danno morale. Infatti solo nel caso del fatto illecito è risarcibile il danno non patrimoniale.

 

La prescrizione

L’illecito contrattuale presume l’applicazione dell’ 2946 c.c. che prevede il termine di dieci anni canonico, salvo eccezioni specifiche. La prescrizione dell'illecito extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2947, è di regola quinquennale.