Tutela del terzo trasportato alla luce della pronuncia 205/2008 della Corte Costituzionale
Il parere ha suscitato interesse trovando pubblicazione in diverse ed autorevoli riviste giuridiche.
Tuttavia evidenziamo che soltanto qualche giorno fa è intervenuta l’ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008 della Corte Costituzionale che ha confermato la validità giuridica e la correttezza interpretativa della nostra impostazione su citata.
Con il precedente parere esponevamo che in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni, che, in particolare, con l’art. 141 ha introdotto anche un nuovo strumento di tutela del terzo trasportato, si è sviluppato un vivace dibattito dottrinale relativamente ai rapporti tra la nuova e la vecchia normativa.
Già nella precedente disciplina, il diritto risarcitorio era piuttosto ampio e garantito soprattutto dalla possibilità di invocare la responsabilità solidale e concorrente, ex art. 2055 c.c., di tutti i conducenti coinvolti e dei loro assicuratori (ognuno dei quali chiamato a rispondere nei limiti del proprio massimale di polizza).
Il nuovo codice delle assicurazioni amplia ed estende la tutela risarcitoria del passeggero introducendo con l’art. 141 una procedura fondata su una liquidazione sostanzialmente ”automatica”, in quanto il danno deve essere risarcito dalla Compagnia del vettore anche se il proprio assicurato non ha alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.
Tuttavia, a nostro avviso, la nuova disciplina dell’art. 141 non introduce una nuova regola di responsabilità né sostituisce l’assicuratore del vettore al responsabile civile ed al suo assicuratore.
In sostanza, sostenevamo che anche con l’entrata in vigore della nuova procedura risarcitoria del passeggero non viene meno il diritto di quest’ultimo ad agire tanto nei confronti dell’effettivo responsabile civile, se diverso dal conducente del veicolo vettore (o di entrambi se corresponsabili), quanto dei rispettivi assicuratori (sulla base non del massimale minimo di legge, ma dell’effettivo massimale di polizza).
Tale interpretazione trova inequivocabile conferma nella possibilità di intervento in giudizio della compagnia del responsabile civile, prevista dal comma 3 dell’art. 141 Cod. Ass. e dal fatto che quest’ultima può essere tenuta a risarcire il danno eccedente il massimale minimo di legge.
A ciò si aggiunga che l’art. 141, comma 3 disciplinando l’azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia del trasportante non si esprime in termini di esclusività.
Infatti, il legislatore nei casi in cui ha inteso attribuire esclusività all’azione lo ha espressamente affermato, come nell’ipotesi del 6° comma dell’art. 149 Cod. Ass. che consente al danneggiato di proporre l’azione diretta nei “soli confronti” della propria impresa assicuratrice.
Ne consegue che, a nostro avviso, permane la sopravvivenza del diritto del trasportato di agire nei confronti del responsabile civile o dei corresponsabili civili e conseguentemente dei loro assicuratori.
Del resto una interpretazione molto restrittiva dell’art. 141, secondo cui sarebbe esclusa la possibilità del terzo trasportato di agire nei confronti del responsabile civile o dei corresponsabili civili, in solido con i loro assicuratori, non solo non appare convincente per i motivi sopra esposti, ma addirittura si pone in contrasto con la tutela costituzionale del diritto del danneggiato.
Una simile interpretazione, infatti, sarebbe lontana dalla ratio del legislatore che, con l’introduzione della procedura prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, ha voluto ampliare e non certamente limitare gli strumenti di tutela del terzo trasportato.
Il dettato normativo dell’art. 141 è quindi coerente e compatibile con il sistema civilistico vigente, ivi compreso l’art. 2055 c.c..
Tuttavia, la possibilità del danneggiato passeggero di agire nei confronti dei corresponsabili diversi dal vettore e dei loro assicuratori pone un ulteriore interrogativo e cioè se tale azione sia liberamente esperibile ovvero sia condizionata dalla proposizione dell’azione diretta prevista dall’art. 141.
In sostanza permane la possibilità del terzo trasportato di scegliere alternativamente o cumulativamente ambedue le opzioni procedurali concessegli dal legislatore.
Le tesi contrarie non sono, a nostro avviso, supportate da motivazioni convincenti.
Alcuni autori hanno anche sul punto sollecitato l’intervento del legislatore che sia in grado di dettare una disciplina dai contorni più certi.
Sottolineavamo, infine, che in mancanza di ciò sarebbe stata la giurisprudenza a chiarire il dettato normativo.
In effetti, come sopra evidenziato, è intervenuta adesso la Corte Costituzionale la quale si è pronunciata in due giudizi di legittimità degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private), promossi con ordinanze del 20 febbraio 2007 dal Giudice di Pace di Pavullo nel Frignano e dal Giudice di Pace di Montepulciano.
Quest’ultimo Giudice, nel corso di un giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati dalla parte attrice in un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta, quale trasportata su un veicolo di proprietà altrui e condotto da una terza persona, a seguito del tamponamento subito da detto veicolo ad opera di altra vettura – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., rilevando che la nuova disciplina rappresentata dal citato art. 141 del codice delle assicurazioni, in vigore per i sinistri accaduti a far data dal 1° gennaio 2006 prevede che l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggia il trasportato risarcisca quest’ultimo indipendentemente dalla condotta colposa del conducente e che il terzo trasportato abbia azione diretta solo contro l’assicurazione del vettore.
Pertanto, secondo l’interpretazione del giudice a quo il danneggiato non avrebbe alcuna possibilità di rivolgere le proprie istanze risarcitorie alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, in spregio ed in aperto contrasto con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 che modifica le direttive del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli, il cui art. 4 quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.
La Corte Costituzionale nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai due Giudici di Pace ha testualmente affermato: “I giudici rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, LEGITTIMANDOLO AD AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE DEL VEICOLO, SENZA PERALTRO TOGLIERGLI LA POSSIBILITA’ DI FARE VALERE I DIRITTI DERIVANTI DAL RAPPORTO OBBLIGATORIO NATO DALLA RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’AUTORE DEL FATTO DANNOSO”.
E’ proprio l’interpretazione che abbiamo dato nel nostro articolo già pubblicato, ed è proprio quella interpretazione che, secondo la Corte, consente di superare i prospettati dubbi di costituzionalità.
Pertanto, il presunto contrasto normativo può considerarsi ormai risolto dalla pronuncia della Corte Costituzionale richiamata e dovrà essere applicato dai giudici di merito.
Il parere ha suscitato interesse trovando pubblicazione in diverse ed autorevoli riviste giuridiche.
Tuttavia evidenziamo che soltanto qualche giorno fa è intervenuta l’ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008 della Corte Costituzionale che ha confermato la validità giuridica e la correttezza interpretativa della nostra impostazione su citata.
Con il precedente parere esponevamo che in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni, che, in particolare, con l’art. 141 ha introdotto anche un nuovo strumento di tutela del terzo trasportato, si è sviluppato un vivace dibattito dottrinale relativamente ai rapporti tra la nuova e la vecchia normativa.
Già nella precedente disciplina, il diritto risarcitorio era piuttosto ampio e garantito soprattutto dalla possibilità di invocare la responsabilità solidale e concorrente, ex art. 2055 c.c., di tutti i conducenti coinvolti e dei loro assicuratori (ognuno dei quali chiamato a rispondere nei limiti del proprio massimale di polizza).
Il nuovo codice delle assicurazioni amplia ed estende la tutela risarcitoria del passeggero introducendo con l’art. 141 una procedura fondata su una liquidazione sostanzialmente ”automatica”, in quanto il danno deve essere risarcito dalla Compagnia del vettore anche se il proprio assicurato non ha alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.
Tuttavia, a nostro avviso, la nuova disciplina dell’art. 141 non introduce una nuova regola di responsabilità né sostituisce l’assicuratore del vettore al responsabile civile ed al suo assicuratore.
In sostanza, sostenevamo che anche con l’entrata in vigore della nuova procedura risarcitoria del passeggero non viene meno il diritto di quest’ultimo ad agire tanto nei confronti dell’effettivo responsabile civile, se diverso dal conducente del veicolo vettore (o di entrambi se corresponsabili), quanto dei rispettivi assicuratori (sulla base non del massimale minimo di legge, ma dell’effettivo massimale di polizza).
Tale interpretazione trova inequivocabile conferma nella possibilità di intervento in giudizio della compagnia del responsabile civile, prevista dal comma 3 dell’art. 141 Cod. Ass. e dal fatto che quest’ultima può essere tenuta a risarcire il danno eccedente il massimale minimo di legge.
A ciò si aggiunga che l’art. 141, comma 3 disciplinando l’azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia del trasportante non si esprime in termini di esclusività.
Infatti, il legislatore nei casi in cui ha inteso attribuire esclusività all’azione lo ha espressamente affermato, come nell’ipotesi del 6° comma dell’art. 149 Cod. Ass. che consente al danneggiato di proporre l’azione diretta nei “soli confronti” della propria impresa assicuratrice.
Ne consegue che, a nostro avviso, permane la sopravvivenza del diritto del trasportato di agire nei confronti del responsabile civile o dei corresponsabili civili e conseguentemente dei loro assicuratori.
Del resto una interpretazione molto restrittiva dell’art. 141, secondo cui sarebbe esclusa la possibilità del terzo trasportato di agire nei confronti del responsabile civile o dei corresponsabili civili, in solido con i loro assicuratori, non solo non appare convincente per i motivi sopra esposti, ma addirittura si pone in contrasto con la tutela costituzionale del diritto del danneggiato.
Una simile interpretazione, infatti, sarebbe lontana dalla ratio del legislatore che, con l’introduzione della procedura prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, ha voluto ampliare e non certamente limitare gli strumenti di tutela del terzo trasportato.
Il dettato normativo dell’art. 141 è quindi coerente e compatibile con il sistema civilistico vigente, ivi compreso l’art. 2055 c.c..
Tuttavia, la possibilità del danneggiato passeggero di agire nei confronti dei corresponsabili diversi dal vettore e dei loro assicuratori pone un ulteriore interrogativo e cioè se tale azione sia liberamente esperibile ovvero sia condizionata dalla proposizione dell’azione diretta prevista dall’art. 141.
In sostanza permane la possibilità del terzo trasportato di scegliere alternativamente o cumulativamente ambedue le opzioni procedurali concessegli dal legislatore.
Le tesi contrarie non sono, a nostro avviso, supportate da motivazioni convincenti.
Alcuni autori hanno anche sul punto sollecitato l’intervento del legislatore che sia in grado di dettare una disciplina dai contorni più certi.
Sottolineavamo, infine, che in mancanza di ciò sarebbe stata la giurisprudenza a chiarire il dettato normativo.
In effetti, come sopra evidenziato, è intervenuta adesso la Corte Costituzionale la quale si è pronunciata in due giudizi di legittimità degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private), promossi con ordinanze del 20 febbraio 2007 dal Giudice di Pace di Pavullo nel Frignano e dal Giudice di Pace di Montepulciano.
Quest’ultimo Giudice, nel corso di un giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati dalla parte attrice in un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta, quale trasportata su un veicolo di proprietà altrui e condotto da una terza persona, a seguito del tamponamento subito da detto veicolo ad opera di altra vettura – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., rilevando che la nuova disciplina rappresentata dal citato art. 141 del codice delle assicurazioni, in vigore per i sinistri accaduti a far data dal 1° gennaio 2006 prevede che l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggia il trasportato risarcisca quest’ultimo indipendentemente dalla condotta colposa del conducente e che il terzo trasportato abbia azione diretta solo contro l’assicurazione del vettore.
Pertanto, secondo l’interpretazione del giudice a quo il danneggiato non avrebbe alcuna possibilità di rivolgere le proprie istanze risarcitorie alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, in spregio ed in aperto contrasto con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 che modifica le direttive del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli, il cui art. 4 quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.
La Corte Costituzionale nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai due Giudici di Pace ha testualmente affermato: “I giudici rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, LEGITTIMANDOLO AD AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE DEL VEICOLO, SENZA PERALTRO TOGLIERGLI LA POSSIBILITA’ DI FARE VALERE I DIRITTI DERIVANTI DAL RAPPORTO OBBLIGATORIO NATO DALLA RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’AUTORE DEL FATTO DANNOSO”.
E’ proprio l’interpretazione che abbiamo dato nel nostro articolo già pubblicato, ed è proprio quella interpretazione che, secondo la Corte, consente di superare i prospettati dubbi di costituzionalità.
Pertanto, il presunto contrasto normativo può considerarsi ormai risolto dalla pronuncia della Corte Costituzionale richiamata e dovrà essere applicato dai giudici di merito.