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Tutte le novità in materia di giustizia contenute nel Decreto-Legge 83/2012 (Decreto Crescita)

Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83: Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109) (Gazzetta Ufficiale n.147 del 26 giugno 2012 - Suppl. Ordinario n. 129

Il filtro sull’appello non tocca i procedimenti sommari di cognizione. E proprio l’esonero dal riscontro preliminare di ammissibilità (tutto nelle mani del giudice) incentiverà l’uso del rito speciale.

Queste le conseguenze del Decreto 83/2012 (decreto legge sulla crescita), che interviene nel settore della giustizia, oltre che con la limitazione degli appelli civili, anche con l’allargamento delle possibilità di impugnare un lodo arbitrale su contratti pubblici (esteso a tutte le controversie connesse a lavori pubblici, servizi e forniture, e non più limitato alle liti relative all’esecuzione).

Il decreto revisiona, poi, la legge Pinto (sull’indennizzo da processo irragionevolmente lento), calmierando gli importi delle eque riparazioni.

Ma vediamo di approfondire le novità.

RITO SOMMARIO

Il rito sommario di cognizione (articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile) è particolarmente snello ed è strutturato come un procedimento di urgenza.

Già alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti (testimonianze, perizie ecc.) in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

Quindi il procedimento non segue le formalità e le conseguenze lungaggini del rito ordinario (fase del deposito delle memorie con richieste di merito e istruttorie, assunzione delle prove, deposito di comparsa conclusionale e repliche, sentenza). Il procedimento sommario si conclude con un’ordinanza equiparata alla sentenza (è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione). Questa ordinanza passa in giudicato se non è appellata entro 30 giorni.

In appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini delle decisione, oppure la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario.

Questi processi sono salvi dal filtro di ammissibilità per l’appello previsto dal Decreto 83/2012. Ai sensi delle nuove norme (articolo 54), infatti, viene introdotto un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell’appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

Quindi se l’appello non ha chance di essere accolto viene subito bloccato all’inizio del secondo grado. Tranne alcune eccezioni. Tra queste il rito sommario di cognizione. La ragione di questa esclusione è spiegata dalla relazione illustrativa al decreto.

L’assenza di formalità nell’attività istruttoria nella fase di primo grado (il giudice può procedervi come ritiene più opportuno) viene così recuperata con un’impugnazione senza filtri di inammissibilità. Si ricordi, inoltre, che questo appello consente anche nuovi mezzi di prova.

L’impulso al rito sommario si spiega anche con l’esigenza di ridurre i tempi della giustizia (con le conseguenti economie sia interne ai tribunali sia per le imprese, non incagliate in contenziosi pluriennali): è stato calcolato che i giudizi di primo grado, celebrati con il rito sommario, vengono tutti definiti in meno di un anno.

Tuttavia si sceglie questa strada solo nel 4% dei casi, una percentuale destinata a salire sia per l’allargamento delle materie obbligatoriamente destinate al rito sommario (Decreto Legislativo n. 150 del 2011), ma soprattutto perché l’accesso all’appello non prevede strettoie.

LODI ARBITRALI

L’articolo 48 del Decreto 83/2012 allarga la possibilità di impugnare i lodi arbitrali e cioè le decisioni alla fine dell’arbitrato, procedimento alternativo alla giustizia ordinaria. Dunque per i lodi emessi su controversie comunque connesse ai contratti pubblici (lavori pubblici, servizi e forniture), l’impugnativa, oltre alla nullità, può riguardare anche le regole di diritto relative al merito della controversia.

Già con l’articolo 5 del Decreto Legislativo 53/2010 l’arbitrato nei contratti pubblici era stato modificato nel senso di estendere l’impugnabilità del lodo anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Tuttavia tale disciplina si applicava alle sole controversie derivanti dalla esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concorsi di progettazione e di idee. Ne restavano fuori le controversie non insorte nella esecuzione di contratti, come, ad esempio, nei casi in cui la parte privata prospetti una responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione.

Infine la nuova norma si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l’impugnazione davanti alla Corte d’appello alla data di entrata in vigore del Decreto 83/2012.

FILTRO APPELLI

Per i procedimenti diversi da quelli celebrati con il rito sommario e per quelli in cui è prevista la partecipazione del pubblico ministero, l’appello è subordinato al giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento (articolo 54). La regola vale anche per il processo del lavoro e sulle locazioni.

LEGGE PINTO

Per contenere la spesa pubblica e razionalizzare il procedimento l’articolo 55 del decreto in esame prevede due fasi per il processo sulla equa riparazione da processi troppo lenti. Anche per evitare il paradosso e cioè che duri troppo a lungo il processo per liquidare al cittadino l’indennizzo da processo lungo.

Si prevede una fase monocratica (ricorso al giudice che si pronuncia con decreto) seguito da una eventuale fase di opposizione (di competenza della corte di appello in composizione collegiale).

Viene fissato in sei anni la durata massima dei processi (tre anni in primo grado, due in appello e uno per la cassazione) e si fissa l’importo dell’indennizzo (da 500 a 1.500 euro per anno), che non è mai dovuto quando si è abusato del processo, iniziandolo quando si poteva evitare (rifiutando la conciliazione) o tirandolo troppo per le lunghe sfruttando istituti processuali.

Il filtro sull’appello non tocca i procedimenti sommari di cognizione. E proprio l’esonero dal riscontro preliminare di ammissibilità (tutto nelle mani del giudice) incentiverà l’uso del rito speciale.

Queste le conseguenze del Decreto 83/2012 (decreto legge sulla crescita), che interviene nel settore della giustizia, oltre che con la limitazione degli appelli civili, anche con l’allargamento delle possibilità di impugnare un lodo arbitrale su contratti pubblici (esteso a tutte le controversie connesse a lavori pubblici, servizi e forniture, e non più limitato alle liti relative all’esecuzione).

Il decreto revisiona, poi, la legge Pinto (sull’indennizzo da processo irragionevolmente lento), calmierando gli importi delle eque riparazioni.

Ma vediamo di approfondire le novità.

RITO SOMMARIO

Il rito sommario di cognizione (articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile) è particolarmente snello ed è strutturato come un procedimento di urgenza.

Già alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti (testimonianze, perizie ecc.) in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

Quindi il procedimento non segue le formalità e le conseguenze lungaggini del rito ordinario (fase del deposito delle memorie con richieste di merito e istruttorie, assunzione delle prove, deposito di comparsa conclusionale e repliche, sentenza). Il procedimento sommario si conclude con un’ordinanza equiparata alla sentenza (è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione). Questa ordinanza passa in giudicato se non è appellata entro 30 giorni.

In appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini delle decisione, oppure la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario.

Questi processi sono salvi dal filtro di ammissibilità per l’appello previsto dal Decreto 83/2012. Ai sensi delle nuove norme (articolo 54), infatti, viene introdotto un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell’appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

Quindi se l’appello non ha chance di essere accolto viene subito bloccato all’inizio del secondo grado. Tranne alcune eccezioni. Tra queste il rito sommario di cognizione. La ragione di questa esclusione è spiegata dalla relazione illustrativa al decreto.

L’assenza di formalità nell’attività istruttoria nella fase di primo grado (il giudice può procedervi come ritiene più opportuno) viene così recuperata con un’impugnazione senza filtri di inammissibilità. Si ricordi, inoltre, che questo appello consente anche nuovi mezzi di prova.

L’impulso al rito sommario si spiega anche con l’esigenza di ridurre i tempi della giustizia (con le conseguenti economie sia interne ai tribunali sia per le imprese, non incagliate in contenziosi pluriennali): è stato calcolato che i giudizi di primo grado, celebrati con il rito sommario, vengono tutti definiti in meno di un anno.

Tuttavia si sceglie questa strada solo nel 4% dei casi, una percentuale destinata a salire sia per l’allargamento delle materie obbligatoriamente destinate al rito sommario (Decreto Legislativo n. 150 del 2011), ma soprattutto perché l’accesso all’appello non prevede strettoie.

LODI ARBITRALI

L’articolo 48 del Decreto 83/2012 allarga la possibilità di impugnare i lodi arbitrali e cioè le decisioni alla fine dell’arbitrato, procedimento alternativo alla giustizia ordinaria. Dunque per i lodi emessi su controversie comunque connesse ai contratti pubblici (lavori pubblici, servizi e forniture), l’impugnativa, oltre alla nullità, può riguardare anche le regole di diritto relative al merito della controversia.

Già con l’articolo 5 del Decreto Legislativo 53/2010 l’arbitrato nei contratti pubblici era stato modificato nel senso di estendere l’impugnabilità del lodo anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Tuttavia tale disciplina si applicava alle sole controversie derivanti dalla esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concorsi di progettazione e di idee. Ne restavano fuori le controversie non insorte nella esecuzione di contratti, come, ad esempio, nei casi in cui la parte privata prospetti una responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione.

Infine la nuova norma si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l’impugnazione davanti alla Corte d’appello alla data di entrata in vigore del Decreto 83/2012.

FILTRO APPELLI

Per i procedimenti diversi da quelli celebrati con il rito sommario e per quelli in cui è prevista la partecipazione del pubblico ministero, l’appello è subordinato al giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento (articolo 54). La regola vale anche per il processo del lavoro e sulle locazioni.

LEGGE PINTO

Per contenere la spesa pubblica e razionalizzare il procedimento l’articolo 55 del decreto in esame prevede due fasi per il processo sulla equa riparazione da processi troppo lenti. Anche per evitare il paradosso e cioè che duri troppo a lungo il processo per liquidare al cittadino l’indennizzo da processo lungo.

Si prevede una fase monocratica (ricorso al giudice che si pronuncia con decreto) seguito da una eventuale fase di opposizione (di competenza della corte di appello in composizione collegiale).

Viene fissato in sei anni la durata massima dei processi (tre anni in primo grado, due in appello e uno per la cassazione) e si fissa l’importo dell’indennizzo (da 500 a 1.500 euro per anno), che non è mai dovuto quando si è abusato del processo, iniziandolo quando si poteva evitare (rifiutando la conciliazione) o tirandolo troppo per le lunghe sfruttando istituti processuali.