x

x

Prescrizione - Tribunale di Bologna: il diritto alla ripetizione di quanto versato può essere fatto valere sin dal momento della risoluzione stragiudiziale

Prescrizione - Tribunale di Bologna: il diritto alla ripetizione di quanto versato può essere fatto valere sin dal momento della risoluzione stragiudiziale
Prescrizione - Tribunale di Bologna: il diritto alla ripetizione di quanto versato può essere fatto valere sin dal momento della risoluzione stragiudiziale

Il Tribunale di Bologna ha stabilito che, in tema di inadempimento contrattuale, qualora sia stata fatta valere una causa di risoluzione di diritto del contratto, stante la natura dichiarativa della sentenza di accertamento dell’inadempimento, il diritto alla ripetizione di quanto versato può essere fatto valere dal momento dell’avvenuta risoluzione stragiudiziale, dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto

 

Il caso in esame

La parte attorea aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro a titolo di ripetizione di indebito, allegando di aver pagato tale importo in esecuzione di un contratto preliminare perfezionato in data 9 ottobre 1988, poi dichiarato risolto dal Tribunale con sentenza del 5 luglio 1994, quest’ultima confermata dalla Corte d’Appello del luogo con pronuncia del 26 febbraio 1999.

Nell’atto di citazione, l’attore aveva dedotto di aver interrotto la prescrizione con due missive, inviate alla controparte nel febbraio 2007 e nel novembre 2014, in cui aveva manifestato espressamente la volontà di interrompere la prescrizione in relazione al suddetto credito.

Di contro, i convenuti, con comparsa di costituzione e risposta, avevano preliminarmente eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto a richiedere le somme versate indebitamente.

La decisione del Tribunale di Bologna

Il Tribunale ha ritenuto l’eccezione di parte convenuta fondata.

Nelle pronunce sopra richiamate, i giudici di merito avevano osservato come la parte attorea, con atto recante data 15 marzo 1991, avesse diffidato i convenuti ad adempiere ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1454 del Codice Civile. Non essendovi stato alcun adempimento di controparte, il contratto si era conseguentemente risolto di diritto.

Da ciò ne scaturiva che da tale momento, essendosi risolto il contratto ex lege, l’attore poteva esercitare il proprio diritto di ripetere quanto versato in precedenza in esecuzione del contratto non più in vita. Tale momento costituiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2935 del Codice Civile, anche il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale decennale per l’esercizio del diritto alla ripetizione.

Le sentenza di merito accertanti l’inadempimento contrattuale e, dunque, l’indebito, avevano avuto, similmente al caso della nullità, natura dichiarativa, e non costitutiva, della risoluzione del contratto, già avvenuta stragiudizialmente.

Pertanto, trattandosi di sentenza dichiarativa e non costitutiva, gli effetti dovevano ritenersi decorrenti non dal passaggio in giudicato della sentenza di appello, momento in cui l’accertamento dell’indebito era divenuto definitivo, ma dal momento in cui si era realizzata la risoluzione contrattuale.

Il giudicante ha, pertanto, stabilito che:

si deve assumere che il dies a quo di decorrenza della prescrizione si identifichi con il giorno del pagamento in caso di vizio genetico del contratto; con la definitività dell’accertamento giudiziale in caso di risoluzione verificata giudizialmente con sentenza costitutiva ex art. 1453 c.c.; dal momento dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto nelle ipotesi di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., posto che in questi casi, non diversamente che dal caso della nullità, la sentenza ha natura esclusivamente dichiarativa del venir meno (per vizio genetico o funzionale del contratto) della causa del pagamento”.

Posto che, nel caso di specie, con sentenza passata in giudicato si era accertato che la risoluzione di diritto del contratto preliminare era avvenuta in seguito ad atto con cui in data 15 marzo 1991 la parte attorea aveva diffidato i convenuti ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile, da ciò discendeva che l’atto interruttivo costituito dalla prima missiva del 9 febbraio 2007 era intervenuto oltre il decennio dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, a nulla valendo la data di passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello del 26 febbraio 1999 (avente natura meramente dichiarativa della risoluzione del contratto preliminare avvenuta stragiudizialmente).

In conclusione, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, dichiarando integralmente compensate le spese di lite per la novità della questione trattata.

(Tribunale di Bologna - Sezione Seconda Civile, Sentenza 8 marzo 2018, n. 770)

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.