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Contributo unificato, mani libere

Il contributo unificato lo stabilisce il giudice secondo la competenza non essendo vincolato al valore della causa indicato con mere formule di stile dal difensore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 6053 dell’11 marzo 2013, ha accolto il ricorso del ministero della giustizia, ufficio recupero crediti.

Decidendo su una causa fiscale, la sezione tributaria ha chiarito che in questa, come in ogni altra controversia di natura tributaria, l’Ufficio impositore non è tenuto ad attenersi alla indicazione formale del contribuente, ed è legittimato a procedere a una valutazione dei profili sostanziali dell’atto soggetto a imposizione.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la Ctr non si è attenuta al principio di diritto più volte affermato dalla Cassazione (sia pure ad altri fini) secondo cui “ ove l’attore integri e completi una richiesta specificatamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale ( e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita di stile”.

La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche.

Da ciò deriva che la richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice .

E l’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro.

Il Collegio di legittimità ha chiuso il sipario sulla vicenda decidendo nel merito.

Le spese di giudizio sono state compensate data la novità della questione.

Il contributo unificato lo stabilisce il giudice secondo la competenza non essendo vincolato al valore della causa indicato con mere formule di stile dal difensore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 6053 dell’11 marzo 2013, ha accolto il ricorso del ministero della giustizia, ufficio recupero crediti.

Decidendo su una causa fiscale, la sezione tributaria ha chiarito che in questa, come in ogni altra controversia di natura tributaria, l’Ufficio impositore non è tenuto ad attenersi alla indicazione formale del contribuente, ed è legittimato a procedere a una valutazione dei profili sostanziali dell’atto soggetto a imposizione.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la Ctr non si è attenuta al principio di diritto più volte affermato dalla Cassazione (sia pure ad altri fini) secondo cui “ ove l’attore integri e completi una richiesta specificatamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale ( e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita di stile”.

La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche.

Da ciò deriva che la richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice .

E l’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro.

Il Collegio di legittimità ha chiuso il sipario sulla vicenda decidendo nel merito.

Le spese di giudizio sono state compensate data la novità della questione.