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Atti amministrativi e responsabilità dei Segretari Comunali

Responsabilità. Obbligo presente anche dopo l’addio alle verifiche di legittimità. Al segretario anche il dovere di controllo preventivo. Una segnalazione anonima può essere sufficiente per avviare un giudizio se contiene elementi “specifici e concreti”.

Le segnalazioni anonime che contengono elementi precisi possono essere assunte come base per l’avvio del giudizio di responsabilità contabile. Il segretario ha il dovere di segnalare le illegittimità che sono contenute nelle proposte di deliberazione; lo stesso vincolo è posto in capo al segretario. La colpa grave non è data dalla semplice violazione di una norma: si richiede in aggiunta una grave negligenza.

Sono le principali indicazioni contenute nella sentenza 18.01.2013 n. 40 della Sezione Terza Giurisdizione centrale d’Appello della Corte dei Conti

La pronuncia conferma la condanna di primo grado irrogata ad amministratori, segretario e vice segretario di un Comune che hanno reiterato incarichi professionali senza che l’ente ne avesse un vantaggio. L’importanza della sentenza è data dall’ampliamento degli ambiti entro cui matura la colpa grave, delle possibilità di avviare procedimenti sulla base di notizie anonime e dalla definizione delle condizioni entro cui matura la responsabilità del segretario.

Viene detto espressamente che “il carattere anonimo di un esposto non è di per sé di ostacolo al legittimo avvio dell’istruttoria tanto più se la segnalazione … configura una notizia di danno specifica e concreta”. In questo modo si ribadisce l’ampia discrezionalità che la procura della Corte dei Conti ha nel selezionare le notizie sulla cui base avviare un procedimento di responsabilità contabile.

Altrettanto netta è l’individuazione delle condizioni per la maturazione della responsabilità del segretario e, elemento per molti aspetti innovativo, del vicesegretario. Essi hanno il dovere di “ esprimere pareri di legittimità sulle delibere dell’ente locale” e la presenza nelle riunioni di Giunta e consiglio impone loro di “evidenziare la non conformità a legge del provvedimento”. Né questo dovere è venuto meno a seguito dell’abrogazione del parere di legittimità da parte del segretario; essi hanno il “ preciso obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale”. E’ questo il tratto essenziale del loro “ ruolo di garanzia”.

Infine la sentenza chiarisce che per configurare la presenza del fattore della colpa grave “ non è sufficiente la semplice violazione della legge o di regole di buona amministrazione ma è necessario che questa violazione sia connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell’evento dannoso.” Ovvero, occorre “un comportamento avventato e caratterizzato dalla assenza di quel minimo di diligenza che è lecito attendersi in relazione ai doveri di servizio propri o specifici dei pubblici dipendenti.” Occorre cioè una condotta caratterizzata dalla “prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento”.

Un suo altro indice è costituito dall’elevato “ grado di autonomia e di incompatibilità dei comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi astratti, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti con il massimo di lealtà e diligenza”. La presenza di questo componente deve essere verificata con riferimento alla condotta concretamente seguita da amministratori e funzionari.

  Responsabilità. Obbligo presente anche dopo l’addio alle verifiche di legittimità. Al segretario anche il dovere di controllo preventivo. Una segnalazione anonima può essere sufficiente per avviare un giudizio se contiene elementi “specifici e concreti”.

Le segnalazioni anonime che contengono elementi precisi possono essere assunte come base per l’avvio del giudizio di responsabilità contabile. Il segretario ha il dovere di segnalare le illegittimità che sono contenute nelle proposte di deliberazione; lo stesso vincolo è posto in capo al segretario. La colpa grave non è data dalla semplice violazione di una norma: si richiede in aggiunta una grave negligenza.

Sono le principali indicazioni contenute nella sentenza 18.01.2013 n. 40 della Sezione Terza Giurisdizione centrale d’Appello della Corte dei Conti

La pronuncia conferma la condanna di primo grado irrogata ad amministratori, segretario e vice segretario di un Comune che hanno reiterato incarichi professionali senza che l’ente ne avesse un vantaggio. L’importanza della sentenza è data dall’ampliamento degli ambiti entro cui matura la colpa grave, delle possibilità di avviare procedimenti sulla base di notizie anonime e dalla definizione delle condizioni entro cui matura la responsabilità del segretario.

Viene detto espressamente che “il carattere anonimo di un esposto non è di per sé di ostacolo al legittimo avvio dell’istruttoria tanto più se la segnalazione … configura una notizia di danno specifica e concreta”. In questo modo si ribadisce l’ampia discrezionalità che la procura della Corte dei Conti ha nel selezionare le notizie sulla cui base avviare un procedimento di responsabilità contabile.

Altrettanto netta è l’individuazione delle condizioni per la maturazione della responsabilità del segretario e, elemento per molti aspetti innovativo, del vicesegretario. Essi hanno il dovere di “ esprimere pareri di legittimità sulle delibere dell’ente locale” e la presenza nelle riunioni di Giunta e consiglio impone loro di “evidenziare la non conformità a legge del provvedimento”. Né questo dovere è venuto meno a seguito dell’abrogazione del parere di legittimità da parte del segretario; essi hanno il “ preciso obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale”. E’ questo il tratto essenziale del loro “ ruolo di garanzia”.

Infine la sentenza chiarisce che per configurare la presenza del fattore della colpa grave “ non è sufficiente la semplice violazione della legge o di regole di buona amministrazione ma è necessario che questa violazione sia connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell’evento dannoso.” Ovvero, occorre “un comportamento avventato e caratterizzato dalla assenza di quel minimo di diligenza che è lecito attendersi in relazione ai doveri di servizio propri o specifici dei pubblici dipendenti.” Occorre cioè una condotta caratterizzata dalla “prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento”.

Un suo altro indice è costituito dall’elevato “ grado di autonomia e di incompatibilità dei comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi astratti, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti con il massimo di lealtà e diligenza”. La presenza di questo componente deve essere verificata con riferimento alla condotta concretamente seguita da amministratori e funzionari.