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Utilizzo di carte di credito altrui (quasi) sempre illecito

Brenta, Bassano del Grappa, 2 giugno 2021
Ph. Francesca Russo / Brenta, Bassano del Grappa, 2 giugno 2021

Abstract

La Cassazione ritiene che il delitto tuteli, oltre che il patrimonio personale del titolare della carta di credito, anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali.

 

Sommario

1. L’utilizzo indebito di carte di credito

2. L’autorizzazione non sempre vale come esimente  

 

1. L’utilizzo indebito di carte di credito

La Cassazione censura l’uso indebito delle carte di credito da parte del soggetto non titolare, anche laddove quest’ultimo in qualche misura ne abbia autorizzato l’utilizzo. Così si è pronunciata in una recente sentenza (18609/2021), riguardante l'anomalia di alcune movimentazioni eseguite dagli imputati e l'uso dell'altrui carta di credito per eseguire operazioni di prelievo del carburante.

Ritenuta infondata l’opposizione della difesa basata sulla scriminante del consenso dell'avente diritto, che aveva condotto il giudice di primo grado ad assolvere gli imputati.

I giudici della Suprema Corte fanno leva sull’interpretazione della norma incriminatrice prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2007 (c.d. decreto antiriciclaggio), art. 55, comma 9, oggi trasfusa nell'articolo 493 ter c.p. (“Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”). L'operatività dell'istituto del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p., rispetto all'uso da parte di terzi dello strumento di pagamento o prelievo, deve essere esclusa in quanto il bene giuridico protetto dalla norma de qua rientra nella categoria dei diritti che proteggono beni di interesse collettivo (indisponibili).

La causa di giustificazione può operare, infatti, solo per diritti disponibili, rispetto ai quali il titolare del diritto sia in grado di rinunziarvi.

L’articolo 493 ter c.p. è pacificamente diretto alla tutela, non solo del patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento o prelievo, ma anche degli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell'utilizzazione da parte dei consociati di quegli strumenti. In altri termini, il legislatore è attento a presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell'attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico. Ciò ha portato a riconoscere la natura plurioffensiva del reato in esame.

Questa interpretazione della Cassazione viene ulteriormente rafforzata laddove si considerino sia le finalità perseguite dalle leggi speciali con cui era stata introdotta l'originaria norma incriminatrice (ossia il contrasto dei fenomeni di riciclaggio, anche attraverso il controllo dell'utilizzo dei nuovi strumenti elettronici di circolazione del denaro), sia la successiva collocazione della previsione incriminatrice nella struttura del codice penale tra i delitti di falso (art. 493 ter c.p.), ad opera del D.Lgs.  n.21 del 2018, che ha previsto l'inserimento della fattispecie in esame nel corpo del codice penale, considerando l'ambito della tutela del sistema finanziario.

 

2. L’autorizzazione non sempre vale come esimente  

Va considerato, peraltro, anche il requisito soggettivo del reato. A questo proposito occorre sottolineare che deve essere rigorosamente valutata l'esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all'uso ad opera di terzi, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive poste in essere grazie all'apparente autorizzazione del titolare.

Non si ignora che l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento o di prelievo effettuato da persona diversa dal titolare è oramai assai diffuso, tuttavia l'autorizzazione assumerà rilevanza solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto (attraverso la dimostrazione dei rapporti esistenti tra le parti e delle circostanze in cui sia intervenuta tale autorizzazione) che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisce solo nell'interesse del titolare, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l'uso della carta di credito, su disposizione del titolare legittimo.