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Intercettazioni: utilizzabili anche per reati extra autorizzazione

Cassazione penale sez. V, sentenza n. 37697
Prospettiva
Ph. Simona Loprete / Prospettiva

La Cassazione penale, sezione V, con la sentenza n. 37697 depositata il 18 ottobre, ritiene le registrazioni utilizzabili anche per i reati extra autorizzazione.

Il procedimento scaturisce dall’impugnazione dell’ordinanza del tribunale per la libertà di Napoli, il ricorrente eccepisce: “… ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate. Il ricorrente lamenta l'inosservanza del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione del decreto autorizzativo del 7 novembre 2018.

Sul primo profilo, il ricorrente, invocando i principi dettati dalle Sezioni Unite Cavallo (sentenza n. 51 del 2020), osserva che non ricorrerebbe alcuna ipotesi di connessione qualificata, ex art. 12 cod. proc. pen., tra i reati per i quali l'intercettazione è stata disposta con decreto del 7 novembre 2018 e quelle contestate al Papa; al riguardo evidenzia che certamente non ricorrono i casi di cui all'art. 12 lett. a) e c), cod. proc. pen., ma neppure sarebbe ravvisabile il caso del reato continuato di cui alla lettera b) del citato articolo, giacché solo l'identità di tutti i compartecipi assicurerebbe l'unità del processo volitivo”.

La Cassazione disattende le censure e nella motivazione della sentenza che si allega, afferma il seguente principio: “In base alla disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fattireato legati al primo ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., vale a dire quando, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi siano stati già programmati (da uno o alcuno dei correi) almeno nelle loro linee essenziali, senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi”.

Gli Ermellini ritengono che il divieto previsto dall’art. 270 del codice di procedura penale trovi una delimitazione. La norma che inibisce che l’utilizzo delle captazioni effettuate nel corso di una intercettazione telefonica riguardanti reati relativi ad altri procedimenti non opera in maniera assoluta e non trova applicazione nel caso di illeciti connessi ai sensi dell’art. 12, lett. b) del c.p.p.