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I numeri della Cassazione penale

piano nobile e uffici
Ph. Massimo Golfieri / piano nobile e uffici

[L'articolo anticipa il dibattito organizzato da Filodiritto Live in data 8 febbraio 2022, alle ore 12.30, tra il Dottor Giglio e l'Avvocato Radi, in diretta sui nostri canali social Facebook e YouTube e LInkedin]

 

1. Premessa

Si dice sempre più spesso che non si può comprendere l’amministrazione della giustizia se non se ne conoscono i numeri e le loro più significative chiavi di lettura.

È un’affermazione condivisibile e si contribuirà a darle seguito attraverso l’esame dell’annuario statistico sull’attività delle sezioni penali della Corte di cassazione nell’anno 2021 diffusi in occasione della cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022.

Tutti i dati di seguito esposti, se non diversamente specificato, si riferiscono al 2021.

 

2.1 Movimento dei procedimenti (tabelle 1.1 e 1.2)

Sono stati iscritti 46.298 nuovi procedimenti e ne sono stati smaltiti 47.040.

La pendenza finale è di 23.376 procedimenti.

L’indice di ricambio (cioè il numero di procedimenti smaltiti ogni 100 procedimenti sopravvenuti) è 101,6%.

 

2.2 Tipologia delle iscrizioni (tabella 2.1)

I ricorsi ordinari rappresentano il 61,4% delle iscrizioni. Seguono quelli attinenti a misure cautelari personali (8,4%), i ricorsi contro sentenze di patteggiamento (5,9%), quelli contro provvedimenti della magistratura di sorveglianza (5,7%), quelli in materia di esecuzione pena (3%), in materia di misure cautelari reali (2,9%), in materia di incidenti di esecuzione (2,5%) e di patteggiamenti di appello (1,7%). Tutte le altre categorie hanno un’incidenza inferiore all’1%.

 

2.3 Tipologia di udienza (tabella 5.1)

È stato definito in pubblica udienza il 28,8% dei procedimenti. Il restante 71,2% è stato definito in camera di consiglio.

 

2.4 Tipologia del provvedimento (tabella 5.2)

Il 55,8 dei procedimenti è stato definito con sentenza. Il restante 44,2% è stato definito con ordinanza.

 

2.5 Anzianità di iscrizione (tabella 5.3)

Il 49,8% dei procedimenti definiti ha un’anzianità di iscrizione inferiore a un anno, il 41,7% ha un’anzianità di due anni, l’8,5% ha un’anzianità di tre anni o maggiore.

 

2.6 Classificazione per esito (tabella 5.4)

Il 70,8% dei procedimenti definiti si è concluso con un esito di inammissibilità, il 10,2% con il rigetto, il 9,2% con annullamento con rinvio e il 7,9% con annullamento senza rinvio.

Il 40,6% dei procedimenti con esito di inammissibilità è stato definito dalle sezioni da I a VI, il 59,4% dalla sezione VII.

 

2.7 Classificazione per esito e tipologia del ricorrente (tabella 5.5)

L’inammissibilità ha riguardato il 35,4% dei ricorsi del PM e il 72,5% dei ricorsi delle parti private.

Il rigetto ha riguardato il 10,7% dei ricorsi del PM e il 10,2% dei ricorsi delle parti private.

L’annullamento con rinvio ha riguardato il 27,6% dei ricorsi del PM e il 9,6% dei ricorsi delle parti private.

L’annullamento senza rinvio ha riguardato il 22,3% dei ricorsi del PM e il 6,5% dei ricorsi delle parti private.

 

2.8 Classificazione degli esiti per tipologie di procedimento (tabella 5.6, dettaglio 1)

I ricorsi ordinari sono stati dichiarati inammissibili per il 76,2%, rigettati per il 7,2%, hanno ottenuto un annullamento con rinvio per l’8% e un annullamento senza rinvio per l’8,2%.

I ricorsi in materia di misure cautelari personali sono stati dichiarati inammissibili per il 57,7%, rigettati per il 25,2%, hanno ottenuto un annullamento con rinvio per il 13,7% e un annullamento senza rinvio per il 2,5%.

 

2.9 Classificazione degli esiti per grandi voci di reato (tabella 5.7, dettaglio 2)

L’esito di inammissibilità è stato dell’86,9% per i delitti contro l’amministrazione della giustizia, dell’84,4% per i delitti di furto, dell’81,3% per i delitti contro la famiglia, dell’80,9% per i delitti contro il patrimonio diversi dal furto, del 79,6% per i reati in materia di stupefacenti, del 77,3% per i delitti contro la libertà sessuale, del 74,2% per i delitti contro la libertà morale e così via.

 

2.10 Durata media dei procedimenti dalla data dell’iscrizione in cancelleria penale all’udienza (tabella 6.1)

È stata di 212 giorni.

 

2.11 Numero di udienze e numero di procedimenti trattati per udienza (tabella 7.1)

Sono state tenute 1.199 udienze e sono stati trattati in media 39 procedimenti per udienza.

 

2.12 Procedimenti definiti con prescrizione del reato (tabella 8.1)

Sono stati 756, pari all’1,3% del totale.

 

3. Considerazioni d’insieme

3.1 La Cassazione penale è un ufficio giudiziario efficiente

Le sezioni penali della Corte di cassazione riescono a smaltire un numero di procedimenti superiore anche se di poco a quelli in entrata. Circa la metà dei procedimenti definiti ha un’anzianità inferiore a un anno e quasi il 42% ha un’anzianità di non oltre due anni. La pendenza a fine 2021 è di circa 23.000 procedimenti che, in base ai ritmi attuali, possono essere definiti in un semestre.

È una situazione rassicurante e, se confrontata con quella di altri uffici giudiziari italiani, addirittura entusiasmante.

 

3.2 Ragioni dell’efficienza

Molti dei dati sintetizzati in precedenza sembrano avere un’efficacia causale diretta riguardo alla capacità di smaltimento del lavoro della Cassazione penale.

L’udienza pubblica è riservata a meno di tre procedimenti su 10.

Il provvedimento conclusivo ha forma di sentenza nel 56% dei casi, nei restanti è un’ordinanza.

L’esito di gran lunga prevalente (circa il 71% del totale dei procedimenti e circa il 76% dei ricorsi ordinari) è l’inammissibilità (dichiarata in sei casi su dieci dalla settima sezione). Per alcune grandi voci di reato l’inammissibilità supera addirittura l’80% del totale.

Sembrerebbe dunque che la produttività della Cassazione penale poggi su tre pilastri: poche udienze pubbliche e molte camere di consiglio, un certo equilibrio tra sentenze e ordinanze (queste ultime, verosimilmente, meno impegnative), l’esito massivo di inammissibilità.

 

3.3 La distribuzione degli esiti per tipologia di ricorrenti

Se il ricorrente è il PM l’inammissibilità si attesta si attesta al 35,9%, se è una parte privata sale al 72,5%.

È una differenza stridente.

Si potrebbe immaginare che il PM, ricorrendo esclusivamente per ragioni di giustizia e quindi di interesse pubblico, abbia uno sguardo più oggettivo sul giudizio mentre le parti private, ricorrendo solo per il loro specifico interesse, siano più propense ad un uso strumentale dell’impugnazione, ivi compresa l’esigenza di tenere in vita i giudizi al solo scopo di ottenere la prescrizione.

Ma si potrebbe obiettare che spesso la casistica concreta smentisce questa chiave di lettura e mette in mostra atteggiamenti di difesa ad oltranza di ipotesi accusatorie che, alla resa dei conti, mostrano una fragilità irreparabile e si dovrebbe aggiungere che la speranza di una prescrizione in cassazione è ormai puramente simbolica.

Non c’è quindi una spiegazione convincente del gap.

 

3.4 Le voci inascoltate

Ricorrere per cassazione e ottenere un annullamento, se si è stati condannati per un furto o per un altro delitto contro il patrimonio, è un privilegio riservato a poco più di un ricorrente su dieci.

Lo stesso vale per chi risponde di violazioni della legge sugli stupefacenti, o di delitti contro l’amministrazione della giustizia o contro la famiglia e per molte altre classi di reato.

Ma più in generale, se si parla di ricorsi ordinari, poco più di due ricorsi su dieci riescono a superare la barriera dell’inammissibilità e ottenere che il collegio di legittimità accetti di esaminare i loro motivi di impugnazione. Un altro 7,2% sarà comunque destinato al rigetto. Solo un ricorso e mezzo su dieci sarà esitato con annullamento.

La Cassazione penale non si confronta dunque col giudizio nella stragrande maggioranza dei casi.

A prescindere dalle varie giustificazioni normative e interpretative che si possono dare di questo fenomeno, resta comunque l’impressione di qualcosa di profondamente sbagliato.

La salvaguardia dell’efficienza e – si aggiunge – della funzione nomofilattica è ottenuta attraverso il rifiuto dell’ascolto di quasi tutte le voci di chi affida al giudice di legittimità la sua ultima chance.

Ne derivano interrogativi drammatici: quante di queste voci hanno qualcosa di vero e di importante da dire? Quante di esse, se ascoltate, potrebbero condurre il giudice al riequilibrio di giudizi squilibrati?

Non lo sapremo mai.