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Videosorveglianza - Garante Privacy: via libera al progetto pilota per l’adozione di body cam nel settore ferroviario

Videosorveglianza
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Il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta alla richiesta di verifica preliminare inoltrata da una società ferroviaria, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (“Codice Privacy”), ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione, nell’ambito del servizio di trasporto pubblico, di un sistema di videosorveglianza basato su videocamere indossabili (c.d. body cam) dal personale.

Il ‘via libera’ è giunto a seguito di un’accurata valutazione che, tenendo conto sia degli aspetti tecnici che delle rappresentate finalità di sicurezza e tutela dei beni aziendali, ha evidenziato un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco. Pertanto, all’esito della verifica preliminare, il Garante ha sancito la liceità del progetto pilota proposto, constatando l’esistenza di un “legittimo interesse al trattamento […]” in capo alla società, e la conformità dello stesso alle norme previste dal Codice, in particolare ai principi di cui agli articoli 3 e 11.

Nello specifico, il trattamento prospettato, attenendosi anche alle misure e agli accorgimenti necessari suggeriti dall’Autorità in materia privacy, si sostanzierebbe nell’utilizzo di un numero ridotto di body cam (“una decina”), per una durata di tempo limitata (“sei mesi”), mediante cui sarà possibile – in caso di pericolo concreto (“facoltativamente”) – registrare e trasmettere immagini in tempo reale a un PC, collocato all’interno della sala operativa della società e accessibile “[…] solo a coloro cui sono state assegnate particolari credenziali di sistema”.

Per ciò che concerne i dati raccolti, questi verranno conservati in forma cifrata sul server aziendale per una settimana, “[…] fatte salve esigenze di indagine dell’Autorità giudiziaria”. Le immagini acquisite, la cui rilevanza verrà valutata da soggetti terzi specificatamente autorizzati, non potranno essere modificate, cancellate o duplicate dall’operatore tenuto a portare il dispositivo.

Secondo quanto disposto dal provvedimento, inoltre, la società si impegnerà a disattivare con misure idonee la funzionalità audio delle videocamere, non essendo questo tipo di trattamento indispensabile per il raggiungimento degli obbiettivi preposti (cfr. nota esplicativa 11.05.2018). Una volta decorso il tempo previsto, inoltre, la società provvederà a cancellare in via definitiva i dati raccolti e, in caso di necessaria trasmissione a compagnie assicurative, ad oscurare previamente i volti dei soggetti non interessati.

Come prescritto dal Garante, al fine di informare e avvisare gli utenti della presenza del sistema di videosorveglianza, a bordo di ogni vettura, dovranno essere predisposti adeguati strumenti di informazione. Nel rispetto delle finalità di sicurezza dichiarate, la società dovrà, in aggiunta, provvedere a disciplinare in modo dettagliato i casi e le condizioni previste per l’uso di body cam, comprese le specifiche cautele nei casi in cui le riprese video possano riguardare o includere “(anche) soggetti deboli […]”.

Il Garante ha ulteriormente specificato che con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679 del 2016 (“GDPR”), il 25 maggio 2018 – non essendo più applicabile l’istituto della verifica preliminare – la società dovrà verificare e valutare in modo autonomo, ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, la conformità del servizio alla nuova disciplina vigente e il rispetto di tutti i principi in materia.

Secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento, pertanto, nei casi in cui il servizio proposto comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, sarà necessario effettuare una valutazione di impatto del trattamento, ai sensi dell’articolo 35 del GDPR (Data Protection Impact Assessment), o ricorrere a consultazione preventiva, così come previsto dall’articolo 36 dello stesso.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento del 22 maggio 2018, n. 362)