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Avvocato Generale: computo degli interessi nel Decreto Ingiuntivo europeo

Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento – Regolamento n. 1896/2006 – Requisiti formali della domanda – Periodo di tempo per il quale possono essere richiesti interessi sul credito – Periodo fino alla data del pagamento

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

 

Causa C‑215/11 (1)

Iwona Szyrocka

ontro

SiGer Technologie GmbH

 

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu (Tribunale distrettuale di Breslavia)]

 

 

I – Introduzione

 

1. Nel presente procedimento il S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu sottopone alla Corte una domanda pregiudiziale vertente sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (in prosieguo: il «regolamento») (2).

 

II – Contesto normativo

 

A – La normativa comunitaria

 

2. L’articolo 1 del regolamento stabilisce quanto segue:

 

«1. Il presente regolamento intende

 

a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, e

 

b) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

 

2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell’articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria».

 

3. L’articolo 4 del regolamento dispone:

 

«Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea».

 

4. L’articolo 7 del regolamento recita:

 

«1. La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell’allegato I.

 

2. Nella domanda sono indicati:

 

(…)

 

b) l’importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;

 

c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine;

 

d) il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

 

e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

 

(…)

 

3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine.

 

(…)».

 

5. L’articolo 8 del regolamento prescrive:

 

«Il giudice a cui è presentata la domanda d’ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata».

 

6. L’articolo 9 del regolamento così dispone:

 

«1. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il modulo standard B riprodotto nell’allegato II.

 

2. Se chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda, il giudice stabilisce il termine che ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine».

 

7. L’articolo 12 del regolamento stabilisce:

 

«1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, il giudice emette quanto prima (…) un’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell’allegato V.

 

(…)

 

3. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

 

a) pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione;

 

oppure

 

b) opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine (…)

 

4. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che:

 

a) l’ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;

 

b) l’ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all’articolo 16;

 

c) competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

 

(…)».

 

8. L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento prevede quanto segue:

 

«3. Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito, senza essere tenuto a precisarne le ragioni».

 

9. L’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento precisa:

 

«1. Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento».

 

10. L’articolo 25 del regolamento dispone:

 

«1. Le spese di giudizio combinate dell’ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell’opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.

 

2. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale».

 

11. L’articolo 26 del regolamento, intitolato «Rapporto con le norme processuali nazionali», prescrive:

 

«Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».

 

B – La normativa nazionale

 

12. Il S¹d Okrêgowy di Wroc³aw ha elencato nella sua ordinanza di rinvio numerose disposizioni del codice di procedura civile polacco (in prosieguo il «c.p.c.») che potrebbero venire in rilievo nella presente controversia, quali gli articoli 126, 128 e 187, paragrafo 1, che prescrivono il contenuto degli atti processuali e delle domande giudiziarie ed indicano quali atti vanno depositati ai fini della loro notificazione all’altra parte, nonché gli articoli 130, paragrafo 1, e 394, paragrafo 1, punto 1, che regolano la procedura da seguire nel caso in cui la domanda presentata sia affetta da vizi formali e le modalità di impugnazione delle decisioni del giudice in materia.

 

13. Inoltre, il giudice nazionale ha menzionato gli articoli 481, paragrafo 1, del codice civile polacco, in base al quale, se il debitore ritarda nell’adempiere una prestazione pecuniaria, il creditore può pretendere gli interessi per il periodo di mora, anche se non ha riportato danni ed il ritardo è causato da circostanze non imputabili al debitore (3), e 190 del c.p.c., che consente di agire in sede giudiziale per le prestazioni future che si ripetono se il rapporto giuridico che vincola le parti non vi osta.

 

III – Fatti di causa e questioni pregiudiziali

 

14. La sig.ra Iwona Szyrocka, residente in Polonia, ha presentato il 23 febbraio 2011 al S¹d Okrêgowy di Wroc³aw una domanda di ingiunzione di pagamento europea contro la SiGer Technologie GmbH, con sede a Tangermünde (Germania).

 

15. Nell’ambito di tale procedimento sono sorte le seguenti questioni:

 

– se l’esame che precede l’emissione dell’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’articolo 8 del regolamento includa anche una valutazione del soddisfacimento dei requisiti formali previsti dalla normativa interna dello Stato presso cui la domanda è presentata oppure soltanto di quelli elencati nel regolamento in questione (4);

 

– se il credito degli interessi per ritardato pagamento debba essere esigibile già alla data di presentazione della domanda di ingiunzione europea di pagamento;

 

– se la parte debba, di volta in volta, indicare nella domanda l’entità degli interessi e possa richiedere i cosiddetti interessi aperti, vale a dire quegli interessi che sono calcolati fino al momento in cui verrà effettuato il pagamento del credito pecuniario oggetto della domanda;

 

– con quali modalità il giudice debba concedere tali interessi, visto il contenuto del modulo standard (E) relativo all’ingiunzione di pagamento europea (allegato V al regolamento).

 

16. Il giudice del rinvio, ritenendo che sussistesse un problema di interpretazione del regolamento, ha posto alla Corte le seguenti otto questioni pregiudiziali:

 

«1) Se l’articolo 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1896/2006, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, debba essere interpretato nel senso che:

 

a) disciplina in modo esauriente tutti i requisiti cui deve rispondere la domanda d’ingiunzione di pagamento europea,

 

o nel senso che

 

b) definisce soltanto i requisiti minimi di tale domanda mentre, per le questioni non trattate da questa disposizione, ai requisiti formali della domanda occorre applicare la legislazione nazionale.

 

2) In caso di soluzione affermativa della questione 1 b), se nella situazione in cui la domanda non soddisfi i requisiti formali previsti dalla legislazione dello Stato membro (per esempio, ove manchi la copia, destinata alla controparte, della domanda oppure se non è indicato il valore dell’oggetto della controversia), la richiesta al ricorrente di integrare la domanda debba avvenire conformemente alla normativa nazionale, come previsto dall’articolo 26 del regolamento n. 1896/2006 oppure ai sensi dell’articolo 9 del medesimo regolamento.

 

3) Se l’articolo 4 del regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che le caratteristiche del credito pecuniario elencate in tale disposizione, cioè lo “specifico importo” e l’esigibilità del credito al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, debbano intendersi riferite esclusivamente al credito principale o se siano da riferirsi anche al credito degli interessi per ritardato pagamento.

 

4) Se una corretta interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 sia da intendersi nel senso che, nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro di origine non preveda l’aggiunta automatica degli interessi, nella procedura europea di ingiunzione di pagamento è possibile esigere, oltre al credito principale:

 

a) tutti gli interessi, inclusi i cosiddetti interessi aperti (calcolati dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno non precisato del pagamento, per esempio “dal 20 marzo 2011 al giorno del pagamento”);

 

b) soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della domanda oppure sino al giorno di emissione dell’ingiunzione;

 

c) soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della domanda.

 

5) In caso di soluzione affermativa alla questione 4 a), in che modo, ai sensi del regolamento n. 1896/2006, debba essere formulata la decisione relativa all’inserimento di tali interessi nel modulo dell’ingiunzione di pagamento.

 

6) In caso di soluzione affermativa alla questione 4 b), è in questione chi debba indicare l’importo degli interessi, se ciò competa, quindi, al ricorrente o al giudice d’ufficio.

 

7) In caso di soluzione affermativa alla questione 4 c), se il ricorrente abbia l’obbligo di indicare nella domanda l’importo degli interessi calcolati.

 

8) Ove il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno di presentazione della domanda, se tale calcolo debba essere eseguito dal giudice d’ufficio o se quest’ultimo debba invitare la parte a completare i dati mancanti della domanda come previsto dall’articolo 9 del regolamento n. 1896/2006».

 

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

 

17. Hanno depositato osservazioni scritte la Commissione ed i governi austriaco, portoghese, del Regno Unito, finlandese e polacco.

 

18. All’udienza del 18 aprile 2012 sono intervenuti la Commissione ed i governi finlandese e polacco.

 

V – Sulla prima questione pregiudiziale

 

19. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire se i soli requisiti di forma che la domanda di ingiunzione di pagamento europea debba rispettare siano quelli indicati all’articolo 7 del regolamento o se, invece, debba tenere conto pure di quelli ulteriori imposti dalla legislazione nazionale.

 

20. L’esame del testo del regolamento evidenzia che vi è autonomia fra la procedura volta all’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento europea e le eventuali analoghe procedure nazionali.

 

21. Ciò si desume, in primo luogo, dal fatto che il ricorso alla procedura europea è, secondo l’articolo 1 ed il decimo considerando del regolamento, un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che non sostituisce né armonizza i meccanismi di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale, ma si affianca a questi ultimi quale strumento ulteriore di tutela dei suoi diritti.

 

22. All’interessato non è precluso, quindi, di ottenere un’ingiunzione di pagamento utilizzando ogni altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o di quella comunitaria.

 

23. La considerazione di cui al paragrafo 20 è rafforzata, in secondo luogo, dal sedicesimo considerando, in base al quale il giudice emette l’ingiunzione utilizzando solo le informazioni contenute nel modulo allegato al regolamento e redatto con la menzione degli elementi indicati all’articolo 7, senza che la normativa europea preveda la possibilità di integrarne il contenuto ricorrendo a fonti esterne.

 

24. L’uso di formulari predefiniti per la gestione delle varie fasi del procedimento è previsto dall’undicesimo considerando per facilitare l’accesso al procedimento stesso, ridurne costi e tempi ed uniformarne la gestione.

 

25. In tal modo si rende ancora più evidente l’autonomia della procedura europea rispetto a quelle interne, poiché il ricorso a detti moduli permette di superare le formalità e le conseguenti disparità derivanti dalle norme nazionali, nonché di realizzare uno strumento processuale in linea di principio identico in tutto il territorio dell’Unione e, quindi, distinto da quelli simili in vigore negli Stati membri.

 

26. Infine, l’articolo 26 del regolamento conferma ulteriormente l’autonomia della procedura europea da quelle nazionali, poiché dispone che il diritto nazionale trova applicazione solo per le questioni procedurali non trattate specificamente dallo stesso regolamento.

 

27. Infatti, quando il legislatore ha ritenuto di affiancare, in ordine a specifici aspetti della procedura, la disciplina statale a quella del regolamento, lo ha fatto espressamente tramite rinvii alla stessa (5).

 

28. La previsione dell’articolo 26 ed i rinvii menzionati al paragrafo 27 ed alla nota 5 non si spiegherebbero se davvero si fosse voluto che la normativa del regolamento fosse integrata, anche per gli aspetti da esso disciplinati, da quella dei singoli Stati, poiché in tal caso non sarebbe stato necessario né specificare che la legge nazionale poteva trovare spazio solo per questioni procedurali non considerate dallo stesso regolamento, né indicare le ipotesi in cui, invece, si applicava il diritto degli Stati membri.

 

29. L’autonomia della procedura comunitaria da quella nazionale emerge anche se si considera lo scopo per cui il regolamento è stato adottato, come desumibile dagli articoli e dai considerando dello stesso.

 

30. Infatti, l’articolo 1, paragrafo 1, indicando esplicitamente il fine del regolamento, chiarisce che esso intende (6), con l’istituzione del procedimento di ingiunzione de quo, semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati (7), nonché assicurare la libera circolazione negli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione (8).

 

31. Il ventinovesimo considerando del regolamento precisa ulteriormente che esso ha l’obiettivo di istituire, in ottemperanza al principio di proporzionalità, un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero di detti crediti in quanto, secondo il sesto e l’ottavo considerando, gli ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione della concorrenza nel mercato interno dovuta allo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri hanno reso necessaria una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea (9), visto che i ritardi di pagamento sono una delle principali minacce alla sopravvivenza delle aziende e sono all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro.

 

32. Perciò è stato introdotto un unico insieme di norme procedurali minime comuni per ottenere l’ingiunzione europea che, però, può servire a realizzare lo scopo di cui ai paragrafi 30 e 31 solo se ne è garantita l’autonomia rispetto a quelli similari già previsti dagli Stati membri.

 

33. Infatti, ove le normative nazionali potessero integrare quella in esame, sarebbe frustrato l’obiettivo del regolamento perché, in tal modo, si giungerebbe al risultato non di unificare e semplificare le procedure, ma di crearne tante differenti quanti sono gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, per di più composte da norme dettate sia da questi ultimi che dal diritto dell’Unione.

 

34. Inoltre, è evidente che l’accesso paritario alla procedura de qua di ogni creditore e debitore dell’Unione può ottenersi solo garantendo la conoscibilità ex ante ed in astratto delle norme che devono essere seguite, senza che occorra sempre verificare in concreto, al momento della decisione di chiedere l’emissione dell’ingiunzione, quale normativa nazionale sia in vigore presso il giudice adito.

 

35. Questa conoscibilità può essere conseguita esclusivamente se la procedura da rispettare, oltre che semplificata al massimo, è fin dall’inizio unica in tutto il territorio dell’Unione (fatti salvi i rinvii alle disposizioni nazionali ivi presenti).

 

36. Ne consegue che, alla luce sia della lettera che dello scopo della normativa de qua, deve essere accolta un’interpretazione del regolamento che salvaguardi l’autonomia della procedura ivi stabilita rispetto a quelle in vigore nei singoli Stati membri.

 

37. In particolare, deve ritenersi che i requisiti procedurali di emissione dell’ingiunzione di pagamento siano solo quelli contenuti nell’articolo 7 del regolamento e che, quando questi ultimi ricorrono, l’ingiunzione vada emessa senza che assuma rilievo la normativa interna, poiché detta ingiunzione si affianca, quale provvedimento di formazione europea e non statale (10), agli strumenti nazionali di recupero del credito senza prenderne il posto.

 

38. Con riferimento al caso di specie, osservo che l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, qualora siano rispettate le condizioni formali indicate dall’articolo 7, non potrà essere rifiutata solo perché non sono soddisfatti i requisiti ulteriori imposti dal diritto nazionale nel regolare procedure similari e menzionati all’udienza, quali quelli concernenti il numero delle copie della domanda presentate e l’indicazione nella valuta nazionale del valore della controversia.

 

39. Soprattutto evidenzio che le eventuali questioni relative alle spese del giudizio, richiamate dal governo polacco durante l’udienza e nelle sue osservazioni, non potranno impedire la concessione del provvedimento richiesto, fermo restando che, comunque, l’importo di dette spese sarà stabilito in conformità della legislazione nazionale ai sensi dell’articolo 25 del regolamento.

 

40. Pertanto, concludendo in ordine alla prima questione pregiudiziale, propongo alla Corte di risolverla dichiarando che l’articolo 7 del regolamento deve essere interpretato nel senso che, fatti salvi i punti con riferimento ai quali fa specifico rinvio al diritto degli Stati membri, disciplina in modo esauriente i requisiti cui deve rispondere la domanda d’ingiunzione di pagamento europea.

 

41. La risposta data alla prima questione pregiudiziale rende non necessario l’esame della seconda.

 

VI – Sulla terza e quarta questione pregiudiziale

 

42. Con la terza questione pregiudiziale, il S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu ha chiesto se l’articolo 4 del regolamento debba essere interpretato nel senso che le caratteristiche del credito pecuniario elencate in tale disposizione, cioè lo «specifico importo» e l’esigibilità del credito al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, debbano intendersi riferite esclusivamente al credito principale ovvero anche al credito degli interessi per ritardato pagamento.

 

43. Con la quarta questione pregiudiziale, il S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu ha posto una serie di quesiti concernenti gli interessi che possono essere richiesti avvalendosi della procedura in esame.

 

44. In particolare, ha domandato se, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), sia possibile ottenere, oltre al credito principale:

 

a) tutti gli interessi, inclusi i cosiddetti interessi aperti, calcolati dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno non precisato del pagamento;

 

b) ovvero, soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della domanda oppure sino al giorno di emissione dell’ingiunzione;

 

c) soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della domanda.

 

45. Ritengo di dovere affrontare insieme tali due questioni, poiché reputo che il giudice nazionale abbia voluto sostanzialmente domandare alla Corte se, alla luce delle disposizioni complessive del regolamento, in particolare gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), sia possibile o meno chiedere il pagamento di ogni tipo di interesse, compresi quelli cosiddetti aperti, vale a dire gli interessi calcolati dal giorno della loro esigibilità al momento del pagamento (nella specie, interessi moratori).

 

46. Innanzitutto, osservo che non può condividersi il ragionamento del giudice a quo nella misura in cui egli trae diverse conclusioni in ordine alla possibilità di domandare gli interessi cosiddetti aperti a seconda che l’articolo 4 del regolamento sia o meno interpretato in modo da ricondurre le caratteristiche del credito pecuniario ivi elencate, cioè lo «specifico importo» e l’esigibilità del credito al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, esclusivamente al credito principale ovvero anche al credito degli interessi per ritardato pagamento (11).

 

47. Ciò perché, in primo luogo, in tal modo si omette di interpretare il menzionato articolo 4 alla luce degli altri articoli del regolamento concernenti la questione degli interessi.

 

48. Infatti, l’articolo 4 del regolamento stabilisce che il procedimento di ingiunzione europeo è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data della domanda e, riferendosi genericamente e con una formula particolarmente ampia al termine credito, non distingue espressamente fra capitale ed interessi.

 

49. Accanto a tale disposizione va, però, preso in considerazione pure l’articolo 7 del regolamento, che prevede che nella domanda di ingiunzione siano indicati «l’importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese» [paragrafo 2, lettera b)] e, qualora vi siano interessi sul credito, il tasso ed il periodo di tempo per il quale sono chiesti [paragrafo 2, lettera c)], nonché «il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti» [paragrafo 2, lettera d)].

 

50. Mentre l’articolo 4 chiarisce in termini generali quale può essere il contenuto della domanda di ingiunzione di pagamento (il recupero di crediti e, quindi, la pretesa al pagamento di una somma di denaro), è l’articolo 7 a descrivere formalmente le componenti in cui si ripartisce detto credito, distinguendo fra capitale, interessi, penalità contrattuali e spese [paragrafo 2, lettera b)].

 

51. In secondo luogo, il ragionamento del giudice a quo menzionato al paragrafo 46 non tiene conto che la possibilità di chiedere gli interessi, eventualmente anche aperti, discende dalla natura stessa del credito per capitale e di quello per interessi, nonché dei reciproci rapporti fra detti crediti.

 

52. Infatti, gli interessi costituiscono un’obbligazione pecuniaria che si differenzia da quella per capitale solo per la sua accessorietà rispetto a quest’ultima, da cui dipende, e per il fatto che la sua entità è collegata al decorso del tempo e varia in proporzione a questo.

 

53. Non sussistono ulteriori differenze sostanziali fra le due obbligazioni [tanto che l’articolo 7, nel chiarire, al paragrafo 2, lettera c) ed al paragrafo 2, lettera d), che la domanda di ingiunzione di pagamento ha ad oggetto crediti pecuniari costituiti da interessi e capitale, differenzia i primi dal secondo semplicemente perché la relativa richiesta è eventuale] e, in linea di principio, l’obbligazione per interessi segue normalmente quella per capitale e le vicende di quest’ultima, tanto da potersi affermare che gli interessi possono essere domandati in quanto vi sia un capitale per l’ottenimento del quale sia possibile agire.

 

54. Il menzionato legame fra l’obbligazione per capitale e quella per interessi si struttura, quindi, in maniera tale che:

 

1) essi sono dovuti in conseguenza del fatto che il capitale deve essere corrisposto (è, cioè, esigibile) ed il relativo pagamento non è avvenuto (per quanto riguarda gli interessi moratori nel termine concordato o previsto dalla legge);

 

2) con il decorso del tempo gli accessori si incorporano nel credito principale, divenendo componente determinata del relativo importo.

 

55. La risposta alla questione concernente la possibilità di domandare la corresponsione per mezzo dell’ingiunzione di pagamento europea di interessi, eventualmente anche aperti, non può, quindi, dipendere da un’interpretazione del solo articolo 4 e dal fatto che tali accessori siano considerati di specifico importo ed esigibili ai sensi dello stesso articolo 4.

 

56. Ciò perché i crediti azionabili (siano essi capitale, interessi, penalità o spese) vanno individuati valutando insieme gli articoli 4 e 7 e, soprattutto, l’eventuale richiedibilità degli interessi discende dal summenzionato legame di accessorietà esistente fra essi ed il capitale.

 

57. Quanto sopra evidenziato, occorre esaminare nel merito la domanda del S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu relativa alla possibilità di richiedere, avvalendosi della procedura in esame, anche gli interessi maturati sino al momento del pagamento ovvero solamente quelli dovuti all’epoca di presentazione della domanda di ingiunzione o di emissione del provvedimento in questione.

 

58. La risposta si ricava dall’esame degli articoli e dello scopo del regolamento, nonché dalla valutazione dell’oggetto della complessiva disciplina de qua e delle caratteristiche dell’attività posta in essere dall’autorità adita.

 

59. In primo luogo, evidenzio che il già citato articolo 7, che regola in via generale i requisiti formali della domanda e menziona espressamente la possibilità di chiedere gli interessi, impone [paragrafo 2, lettera c)] al creditore di indicare il tasso ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono domandati, ma non anche di menzionare la data precisa sino alla quale sono richiesti.

 

60. Questa disposizione non limita il suo ambito di applicazione ai soli interessi maturati sino al momento della domanda o dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, né prescrive di quantificare esattamente gli interessi dovuti.

 

61. Identiche considerazioni vanno svolte in ordine all’articolo 4, assieme al quale va letto l’articolo 7 ai fini dell’individuazione dei crediti che possono essere oggetto dell’ingiunzione in questione, come sottolineato ai paragrafi 47-50 e 56 supra.

 

62. Se ne ricava che le disposizioni del regolamento che individuano i crediti azionabili, disciplinando le modalità con cui va redatta la relativa domanda, non impediscono di chiedere anche gli interessi aperti, per i quali non è possibile indicare né la data sino a cui sono richiesti, né l’ammontare complessivo definitivo.

 

63. Alla stessa conclusione si giunge pure se si valuta lo scopo del regolamento.

 

64. Questo, come evidenziato nel corso dell’esame della prima questione pregiudiziale (12), introduce una disciplina di carattere procedurale uniforme finalizzata alla creazione di titoli giudiziari aventi ad oggetto crediti pecuniari transfrontalieri di modesta entità idonei a circolare all’interno degli Stati membri qualora siano rispettate delle norme minime che rendono superflui procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione, ottenendo così pure il risultato pratico di semplificare ed accelerare il relativo contenzioso (quinto considerando del regolamento) e di permettere un recupero rapido ed efficace dei crediti non contestati (sesto considerando del regolamento).

 

65. Ove si adottasse un’interpretazione del regolamento tale da escludere la richiedibilità degli interessi cosiddetti aperti oltre al capitale non verrebbero rispettate le esigenze evidenziate al paragrafo 64.

 

66. Infatti, imponendo ai creditori di limitare la loro richiesta al solo capitale, con l’eventuale aggiunta degli interessi già in concreto maturati al tempo della domanda o, al massimo, a quello dell’emissione dell’ingiunzione, gli stessi creditori sarebbero costretti a presentare una pluralità di istanze, la prima per ottenere il capitale e gli interessi scaduti, le altre per gli interessi relativi al periodo successivo.

 

67. In tal modo si renderebbe più difficile la formazione di un unico titolo giudiziario idoneo a circolare all’interno degli Stati membri ed il credito complessivo sarebbe frazionato nelle sue varie componenti, con la conseguenza che si avrebbe una moltiplicazione dei titoli giudiziari che favorirebbe l’aumento del contenzioso e dei relativi tempi e costi, rendendo più difficile il recupero delle somme dovute, se non altro perché condurrebbe ad introdurre tante procedure in luogo di una sola.

 

68. Inoltre, il creditore potrebbe essere indotto a chiedere al giudice un’ingiunzione di pagamento sulla base della legislazione interna degli Stati membri piuttosto che ai sensi del regolamento in esame, qualora nella prima eventualità, come, secondo quanto prospettato dal giudice del rinvio, è il caso della Polonia, fosse possibile ottenere un titolo avente ad oggetto tutto il suo credito comprensivo di interessi fino alla data del pagamento, visto che nella seconda ipotesi potrebbero essere domandati esclusivamente il capitale ed una parte degli interessi.

 

69. Alla medesima conclusione di cui al paragrafo 62 si arriva, infine, se si considera l’oggetto della complessiva disciplina de qua e le caratteristiche dell’attività posta in essere dall’autorità adita.

 

70. Innanzitutto, come evidenziato ai paragrafi 20 e 36, il regolamento ha introdotto una procedura uniforme ed autonoma rispetto a quelle nazionali aventi ad oggetto l’emissione di ingiunzioni di pagamento, disciplinando i soli profili processuali legati all’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, come si evince anche dal Libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità (richiamato nel quinto considerando del regolamento). Tale Libro verde indica fin dall’inizio quale proprio obiettivo l’istituzione di una procedura specifica, rapida e poco costosa applicabile in tutti gli Stati membri per il recupero dei crediti che si presume rimangano incontestati.

 

71. In secondo luogo, l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea prescinde da un esame nel merito della fondatezza della domanda.

 

72. Alla luce degli articoli 8 e 12, paragrafo 4, è richiesta, infatti, una mera verifica formale del soddisfacimento delle condizioni processuali imposte dal regolamento e dell’esistenza del credito, che è basata su quanto prospettato dal creditore nel modulo da lui presentato e che non presuppone alcun accertamento della veridicità di ciò che è stato dichiarato. Per tale ragione, concessa l’ingiunzione di pagamento, il debitore è informato che essa è stata ottenuta solo in base alle informazioni fornite dal ricorrente.

 

73. Ciò perché nell’ambito della procedura europea non vi è un’effettiva attività di cognizione piena del giudice, che è posticipata all’eventuale giudizio di opposizione e, pertanto, la natura dell’attività posta in essere dalle autorità adite varia a seconda del momento in cui queste intervengono.

 

74. Nella fase senza contraddittorio, regolata dalla normativa dell’Unione, il giudice esamina solo la regolarità formale della domanda sulla base della prospettazione del creditore. Nel processo di opposizione, disciplinato dal diritto degli Stati membri, e che riguarda l’effettivo accertamento della pretesa creditoria, egli agisce, invece, in sede di cognizione piena (13).

 

75. L’eventuale minore tutela del debitore nella fase che si conclude con l’emissione dell’ingiunzione europea consegue inevitabilmente alla necessità di renderla la più semplice ed uniforme possibile. Tale minore tutela è compensata, innanzitutto, dal fatto che, secondo l’articolo 16, paragrafo 3, il debitore può presentare la sua opposizione senza doverne neppure precisare le ragioni, ottenendo, in base all’articolo 17, che il procedimento prosegua con la procedura civile ordinaria; e poi dalla circostanza che il creditore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, di fornire informazioni veritiere e di essere consapevole che affermazioni false potrebbero comportare sanzioni (14).

 

76. È, pertanto, solo in seguito ad un’opposizione che, come evidenziato dalla Commissione nel corso dell’udienza, il giudice competente esaminerà in maniera completa nel merito le questioni concernenti la spettanza e l’entità dei crediti per capitale e per interessi, anche aperti, se del caso analizzando approfonditamente la legge sostanziale disciplinante (o, eventualmente, le leggi disciplinanti) il rapporto.

 

77. Il regolamento ha ad oggetto, dunque, istituti processuali e riguarda le modalità con cui, in presenza di un credito, è possibile ottenere un’ingiunzione di pagamento che circoli negli Stati membri. Non si occupa, invece, dei profili sostanziali, in particolare, per quanto qui rileva, dell’indicazione di quali interessi possano essere richiesti.

 

78. Sulla base delle considerazioni sinora svolte, alla luce del testo formale del regolamento, dello scopo per cui lo stesso è stato approvato, dell’oggetto della disciplina in esame e delle caratteristiche dell’attività dell’autorità adita, deve conseguentemente affermarsi che, mentre per ciò che concerne la procedura di formazione del titolo giudiziario occorrerà seguire il regolamento (e la legge nazionale nella misura in cui vi siano dei rinvii a quest’ultima ovvero degli istituti processuali non disciplinati), riguardo alla tipologia di interessi che si possono richiedere (ma identiche conclusioni vanno formulate per tutte le componenti del credito) dovrà applicarsi logicamente la normativa sostanziale concernente il rapporto in corso fra le parti.

 

79. Qualora tale normativa sostanziale riconosca al creditore la possibilità di domandare gli interessi cosiddetti aperti, egli potrà ottenerli anche ricorrendo alla procedura prevista dal regolamento.

 

80. Nell’ipotesi in cui detta legge riconosca solo gli interessi maturati al giorno della domanda o dell’emissione dell’ingiunzione del giudice, il creditore dovrà, invece, conformare la sua richiesta a tale disciplina.

 

81. Ne consegue che, nel caso di specie, ove, secondo la normativa sostanziale che regola il rapporto (che, in base all’ordinanza di rinvio, è quella polacca), il creditore abbia diritto al pagamento anche degli interessi cosiddetti aperti, la giurisdizione di rinvio dovrà riconoscere, nell’emettere l’ingiunzione di pagamento, pure detti interessi.

 

82. D’altronde non vi sono ragioni perché un credito comprensivo di interessi cosiddetti aperti secondo la legge sostanziale applicabile al contratto, spesso scelta espressamente dalle parti o da queste, comunque, previamente conosciuta, debba essere ridotto nel suo ammontare in conseguenza del ricorso alla procedura di cui al regolamento in esame e nonostante non vi sia nessuna espressa disposizione in tal senso.

 

83. Il governo del Regno Unito è dell’idea che gli interessi possano essere richiesti solo sino alla data di emissione dell’ingiunzione di pagamento.

 

84. Ciò perché le istruzioni di compilazione della domanda di ingiunzione facenti parte dell’allegato I del regolamento indicano, con riferimento alla sezione 7 del modulo per richiedere detta ingiunzione, esclusivamente la procedura da seguire per ottenere gli interessi sino al giorno della decisione del giudice sull’istanza del creditore (per l’esattezza, è precisato che a tal fine non bisogna riempire l’ultima casella della menzionata sezione 7).

 

85. Ulteriore argomento a sostegno di tale soluzione si ricaverebbe dal fatto che il modulo per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento (formulario E, allegato V, del regolamento) permetterebbe al giudice adito di indicare alla voce «Interess[i]» la data di emissione dell’ingiunzione in caso di richiesta in tal senso del creditore.

 

86. Al riguardo richiamo le considerazioni già svolte e osservo, diversamente dal governo del Regno Unito, che le istruzioni in questione hanno un valore meramente esemplificativo delle ipotesi che in concreto potrebbero verificarsi.

 

87. Sottolineo che il modulo per richiedere l’ingiunzione di pagamento permette di adattare la domanda di interessi alle esigenze concrete del creditore prescindendo dalle istruzioni di compilazione.

 

88. Infatti, è possibile comporre il codice da inserire nella sezione 7 del detto modulo concernente gli interessi utilizzando il numero 06 e la lettera E (che significano «altro»), per poi riempire lo spazio in basso nella sezione stessa, che contiene l’indicazione «Precisare per i codici 6 e/o E», e, qualora necessario, la sezione 11, intitolata «Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni (se necessario)».

 

89. In tal modo, il creditore può tranquillamente domandare gli interessi fino alla scadenza desiderata, eventualmente pure al momento dell’adempimento, senza quantificarli da subito con precisione.

 

90. Ciò si evince pure dal fatto che la formula conclusiva del modulo di richiesta dell’ingiunzione non impone di indicarne l’ammontare specifico, ma fa solo riferimento al pagamento «del credito principale summenzionato» (il capitale), «e di interessi», non utilizzando, quindi, il termine «summenzionato» con riguardo agli interessi.

 

91. Quanto al modulo per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento (formulario E, allegato V, del regolamento), nel dispositivo del quale è contenuta, in relazione agli interessi, l’indicazione «Importo», osservo che nulla impedisce al giudice di ordinare al debitore di versare non una cifra precisa, calcolata con riferimento ad una data specificamente indicata, ma «quanto dovuto al momento del pagamento».

 

92. Il governo portoghese aderisce alla soluzione proposta da quello del Regno Unito, in particolare perché l’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento prevede che nell’ingiunzione di pagamento sia inserito l’avviso al debitore che può pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione.

 

93. Al riguardo richiamo quanto già osservato e sottolineo che il destinatario al momento della ricezione dell’ingiunzione notificata è perfettamente in grado di calcolare, in base ad una semplice operazione matematica, quanto dovuto al momento del pagamento; qualora dovesse non condividere l’importo determinato facendo riferimento al tasso di interesse ed alla data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti quali menzionati nell’ingiunzione, egli potrà presentare opposizione.

 

94. D’altronde, le modalità standardizzate di redazione dei moduli summenzionati e le relative istruzioni allegate non possono privare il creditore del diritto di domandare tutti gli interessi a lui dovuti all’epoca del pagamento, qualora ciò sia possibile in base alla legge sostanziale applicabile al rapporto contrattuale, visto che dall’esame complessivo del testo del regolamento si evince che ciò non gli è precluso.

 

95. La soluzione prospettata dai governi portoghese e del Regno Unito, al contrario, frustrerebbe con evidenza gli scopi del regolamento, vale a dire la semplificazione e l’accelerazione del contenzioso nonché il recupero rapido ed efficace dei crediti non contestati, e potrebbe indurre i creditori a preferire il ricorso alle procedure ingiuntive nazionali, che garantirebbero il soddisfacimento integrale delle loro pretese, piuttosto che a quella in esame.

 

96. Pertanto, concludendo in ordine alla terza ed alla quarta questione pregiudiziale, propongo alla Corte di risolverle dichiarando che l’articolo 4 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento devono essere interpretati nel senso che nella procedura europea di ingiunzione di pagamento è possibile esigere, oltre al credito principale, tutte le tipologie di interessi che possono essere richiesti in base alla legge sostanziale applicabile al rapporto contrattuale e, quindi, a seconda delle situazioni, sia gli interessi calcolati dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno non precisato del pagamento, che quelli computati fino al giorno della presentazione della domanda oppure sino al giorno di emissione dell’ingiunzione.

 

VII – Sulla quinta questione pregiudiziale

 

97. Con la quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto, in caso di soluzione affermativa della questione 4 a), in che modo, ai sensi del regolamento, debba essere formulata la decisione relativa all’inserimento di tali interessi nel modulo dell’ingiunzione di pagamento.

 

98. Al riguardo osservo che alla fine del modulo de quo è presente un apposito spazio nel quale indicare, dopo il capitale, gli interessi.

 

99. Qualora vengano in questione interessi cosiddetti aperti e questi possano essere riconosciuti in virtù della normativa sostanziale regolatrice del contratto, il giudice, non potendone quantificare l’ammontare, si limiterà ad ordinare, all’interno dello spazio menzionato al paragrafo 98, alla voce «Interess[i]», nella colonna «Data», di pagare gli interessi sino al momento dell’adempimento, indicando, nella colonna «Importo», il relativo tasso.

 

100. Ovviamente, è da ritenere comunque ammissibile ogni ulteriore forma di indicazione sostanzialmente equivalente in grado di esplicitare in maniera chiara il contenuto della decisione del giudice (al riguardo, richiamo le soluzioni proposte nelle loro memorie oltre che dalla Commissione, anche dai governi polacco ed austriaco).

 

101. Con riguardo alle ipotesi [pure rientranti nell’ambito della quarta questione pregiudiziale, lettera a), e della quinta questione pregiudiziale secondo la prospettazione del giudice del rinvio] in cui, invece, sia chiesto il pagamento degli interessi sino al giorno di presentazione della domanda o di emissione dell’ingiunzione, il giudice potrà effettuare il relativo calcolo, conoscendo egli il tasso ed il periodo di riferimento, ed indicare nello spazio alla fine del modulo menzionato al paragrafo 98 pure la cifra dovuta a titolo di interessi.

 

102. Pertanto, propongo alla Corte di risolvere la quinta questione pregiudiziale dichiarando che, ai sensi del regolamento, la decisione relativa all’inserimento degli interessi nel modulo dell’ingiunzione di pagamento può essere formulata nel seguente modo:

 

– qualora vengano in questione interessi cosiddetti aperti e questi possano essere riconosciuti in virtù della legge regolatrice del contratto, il giudice scriverà, all’interno dell’apposito spazio presente alla fine del modulo di emissione dell’ingiunzione di pagamento in cui è prevista l’indicazione dell’ammontare da corrispondere, alla voce «Interess[i]», nella colonna «Data», che detti interessi sono dovuti sino al momento dell’adempimento, con la specificazione nella colonna «Importo» del relativo tasso, dovendosi ritenere comunque ammissibile ogni differente indicazione sostanzialmente equivalente in grado di esplicitare in maniera chiara il contenuto della decisione;

 

– qualora sia richiesto il pagamento degli interessi sino al giorno di presentazione della domanda o di emissione dell’ingiunzione, il giudice potrà provvedere al relativo calcolo ed indicare nello spazio alla fine del modulo da ultimo menzionato la cifra dovuta a titolo di interessi.

 

103. Alla luce della risposta data alla quarta ed alla quinta questione pregiudiziale, non è necessario affrontare la sesta e la settima.

 

VIII – Sull’ottava questione pregiudiziale

 

104. Con l’ottava questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se, ove il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno di presentazione della domanda, tale calcolo debba essere eseguito dal giudice d’ufficio o se quest’ultimo debba invitare la parte a completare i dati mancanti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento.

 

105. Sul punto richiamo le considerazioni già svolte e ribadisco che il creditore non è tenuto, in base all’articolo 7 del regolamento, a calcolare, a pena di inammissibilità o rigetto della domanda, l’ammontare degli interessi, pur potendovi comunque provvedere.

 

106. Il giudice ben potrà effettuare detto calcolo, purché il richiedente abbia fornito gli elementi necessari a tale scopo (quali la valuta, il tasso d’interesse ed il momento a partire dal quale devono essere computati gli accessori).

 

107. Ove i dati occorrenti al conteggio non siano stati indicati o siano incompleti, il giudice, a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile (15), darà al ricorrente, secondo l’articolo 9 del regolamento, la possibilità di completare o rettificare la domanda in un termine da lui ritenuto adeguato.

 

108. Pertanto, in ordine all’ottava questione pregiudiziale, propongo alla Corte di risolverla dichiarando che:

 

– ove il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno di presentazione della domanda, tale calcolo dovrà essere eseguito dal giudice, purché il creditore abbia fornito gli elementi a ciò necessari;

 

– se i dati occorrenti al conteggio non dovessero essere stati indicati o fossero incompleti, il giudice, a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, darà al ricorrente, in base all’articolo 9 del regolamento, la possibilità di completare o rettificare la domanda assegnando un termine da lui ritenuto adeguato.

 

IX – Conclusioni

 

109. Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni del S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu:

 

1) L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, deve essere interpretato nel senso che, fatti salvi i punti con riferimento ai quali fa specifico rinvio al diritto degli Stati membri, disciplina in modo esauriente i requisiti cui deve rispondere la domanda d’ingiunzione di pagamento europea.

 

2) L’articolo 4 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 devono essere interpretati nel senso che nella procedura europea di ingiunzione di pagamento è possibile esigere, oltre al credito principale, tutte le tipologie di interessi che possono essere richiesti in base alla legge sostanziale applicabile al rapporto contrattuale e, quindi, a seconda delle situazioni, sia gli interessi calcolati dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno non precisato del pagamento, che quelli computati fino al giorno della presentazione della domanda oppure sino al giorno di emissione dell’ingiunzione.

 

3) Ai sensi del regolamento n. 1896/2006, la decisione relativa all’inserimento degli interessi nel modulo dell’ingiunzione di pagamento può essere formulata nel seguente modo:

 

a) qualora vengano in questione interessi cosiddetti aperti e questi possano essere riconosciuti in virtù della legge regolatrice del contratto, il giudice scriverà, all’interno dell’apposito spazio presente alla fine del modulo di emissione dell’ingiunzione di pagamento in cui è prevista l’indicazione dell’ammontare da corrispondere, alla voce «Interess[i]», nella colonna «Data», che detti interessi sono dovuti sino al momento dell’adempimento, con la specificazione nella colonna «Importo» del relativo tasso, dovendosi ritenere comunque ammissibile ogni differente indicazione sostanzialmente equivalente in grado di esplicitare in maniera chiara il contenuto della decisione;

 

b) qualora sia richiesto il pagamento degli interessi sino al giorno di presentazione della domanda o di emissione dell’ingiunzione, il giudice potrà provvedere al relativo calcolo ed indicare nello spazio alla fine del modulo da ultimo menzionato la cifra dovuta a titolo di interessi.

 

4) Ove il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno di presentazione della domanda, tale calcolo dovrà essere eseguito dal giudice, purché il creditore abbia fornito gli elementi a ciò necessari.

 

5) Se i dati occorrenti al conteggio non dovessero essere stati indicati o fossero incompleti, il giudice, a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, darà al ricorrente, in base all’articolo 9 del regolamento n. 1896/2006, la possibilità di completare o rettificare la domanda assegnando un termine da lui ritenuto adeguato.

 



1 – Lingua originale: l’italiano.

 

2 – GU L 399, pag. 1.

 

3 – In base a quanto riferito dal giudice nazionale nella sua ordinanza di rinvio al punto 8, secondo l’interpretazione di questa norma data dal S¹d Najwy¿szy (Corte suprema polacca) con un suo parere del 5 aprile 1991 l’obbligo di pagare gli interessi di mora è subordinato a un termine. Infatti, il credito diviene esigibile dopo la scadenza del termine per il pagamento ed è soggetto ad un successivo aumento per gli ulteriori giorni di ritardo. Il credito per interessi sorge, quindi, dal primo giorno di mora e il creditore acquista il relativo diritto, in via separata, per ogni giorno di ritardo. La prestazione per interessi è considerata una prestazione periodica accessoria a quella che ha ad oggetto il capitale. Nell’ordinamento polacco è ammissibile una richiesta di pagamento di interessi futuri fino al giorno del pagamento e tale domanda è proponibile con quella concernente il capitale.

 

4 – Tale questione dipende soprattutto dal fatto che la creditrice non aveva indicato il valore della causa in valuta polacca (nonostante fosse necessario per il calcolo della tassa da versare), aveva trascritto in modo inesatto il codice nella sezione 7 del modulo A relativa agli interessi, senza precisare, per mezzo del simbolo apposito, la base periodica per il loro calcolo, e non aveva specificato su quali importi riconoscere detti interessi.

 

5 – Come è avvenuto, a titolo esemplificativo, nei casi dell’articolo 7, paragrafo 3, in tema di sanzioni da applicare in presenza di dichiarazioni false contenute nel ricorso, dell’articolo 10, paragrafo 2, concernente le conseguenze relative alla parte della domanda iniziale per la quale il giudice nazionale non abbia ritenuto soddisfatte le condizioni per l’emissione dell’ingiunzione, dell’articolo 11, paragrafo 3, che riconosce all’interessato il potere di utilizzare ogni altro procedimento disponibile pure in caso di rigetto della sua domanda e dell’articolo 12, paragrafo 5, secondo cui il giudice garantisce che l’ingiunzione sia notificata al debitore conformemente alla legislazione nazionale.

 

6 – Gli stessi obiettivi sono pure menzionati nel nono considerando.

 

7 – Ciò anche ricorrendo a moduli standard per la gestione del procedimento, ai sensi dell’undicesimo e del sedicesimo considerando.

 

8 – Questo in ragione della reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri, come esplicitato dal ventisettesimo considerando.

 

9 – Secondo il quinto considerando, l’istituzione del procedimento europeo uniforme per il recupero dei crediti non contestati mira proprio a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità.

 

10 – In quanto è emessa sulla base di una disciplina processuale comune agli Stati membri introdotta da un regolamento.

 

11 – Non sono d’accordo, pertanto, con ciò che il giudice a quo ha affermato al punto 9 della motivazione della sua ordinanza di rimessione, vale a dire che, se «si assume che le caratteristiche del credito indicate nell’art. 4 del regolamento si riferiscano anche al credito per gli interessi, ciò significherebbe allora che la parte istante potrebbe reclamare il riconoscimento degli interessi unicamente per il periodo che va dalla data della loro esigibilità sino, al massimo, alla data di presentazione della domanda. In tali circostanze, ulteriori questioni avanzate dal giudice nazionale non necessiterebbero di una risoluzione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea».

 

12 – Si vedano, in particolare, i paragrafi 30 e 31.

 

13 – Ritengo che il regolamento de quo abbia introdotto un sistema monitorio cosiddetto puro (almeno tendenzialmente), cioè un sistema nel quale il giudice emette l’ingiunzione di pagamento senza valutare nel merito la fondatezza della domanda (negli altri sistemi, detti «con prova», tale controllo è, invece, presente e, quindi, il creditore deve fornire una prova del suo credito). Nei sistemi puri l’apparente minore tutela delle ragioni del debitore è compensata dall’estrema facilità con cui egli può opporsi all’ingiunzione (senza neanche doverne indicare le ragioni).

 

14 – Si tratta di una disposizione che richiama l’istituto dell’affidavit tipico degli ordinamenti di common law.

 

15 – Salvo che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera c).

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

 

Causa C‑215/11 (1)

Iwona Szyrocka

ontro

SiGer Technologie GmbH

 

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu (Tribunale distrettuale di Breslavia)]

 

 

I – Introduzione

 

1. Nel presente procedimento il S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu sottopone alla Corte una domanda pregiudiziale vertente sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (in prosieguo: il «regolamento») (2).

 

II – Contesto normativo

 

A – La normativa comunitaria

 

2. L’articolo 1 del regolamento stabilisce quanto segue:

 

«1. Il presente regolamento intende

 

a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, e

 

b) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

 

2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell’articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria».

 

3. L’articolo 4 del regolamento dispone:

 

«Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea».

 

4. L’articolo 7 del regolamento recita:

 

«1. La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell’allegato I.

 

2. Nella domanda sono indicati:

 

(…)

 

b) l’importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;

 

c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine;

 

d) il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

 

e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

 

(…)

 

3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine.

 

(…)».

 

5. L’articolo 8 del regolamento prescrive:

 

«Il giudice a cui è presentata la domanda d’ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata».

 

6. L’articolo 9 del regolamento così dispone:

 

«1. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il modulo standard B riprodotto nell’allegato II.

 

2. Se chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda, il giudice stabilisce il termine che ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine».

 

7. L’articolo 12 del regolamento stabilisce:

 

«1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, il giudice emette quanto prima (…) un’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell’allegato V.

 

(…)

 

3. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

 

a) pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione;

 

oppure

 

b) opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine (…)

 

4. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che:

 

a) l’ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;

 

b) l’ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al giudice conformemente all’articolo 16;

 

c) competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

 

(…)».

 

8. L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento prevede quanto segue:

 

«3. Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito, senza essere tenuto a precisarne le ragioni».

 

9. L’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento precisa:

 

«1. Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento».

 

10. L’articolo 25 del regolamento dispone:

 

«1. Le spese di giudizio combinate dell’ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell’opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.

 

2. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale».

 

11. L’articolo 26 del regolamento, intitolato «Rapporto con le norme processuali nazionali», prescrive:

 

«Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».

 

B – La normativa nazionale

 

12. Il S¹d Okrêgowy di Wroc³aw ha elencato nella sua ordinanza di rinvio numerose disposizioni del codice di procedura civile polacco (in prosieguo il «c.p.c.») che potrebbero venire in rilievo nella presente controversia, quali gli articoli 126, 128 e 187, paragrafo 1, che prescrivono il contenuto degli atti processuali e delle domande giudiziarie ed indicano quali atti vanno depositati ai fini della loro notificazione all’altra parte, nonché gli articoli 130, paragrafo 1, e 394, paragrafo 1, punto 1, che regolano la procedura da seguire nel caso in cui la domanda presentata sia affetta da vizi formali e le modalità di impugnazione delle decisioni del giudice in materia.

 

13. Inoltre, il giudice nazionale ha menzionato gli articoli 481, paragrafo 1, del codice civile polacco, in base al quale, se il debitore ritarda nell’adempiere una prestazione pecuniaria, il creditore può pretendere gli interessi per il periodo di mora, anche se non ha riportato danni ed il ritardo è causato da circostanze non imputabili al debitore (3), e 190 del c.p.c., che consente di agire in sede giudiziale per le prestazioni future che si ripetono se il rapporto giuridico che vincola le parti non vi osta.

 

III – Fatti di causa e questioni pregiudiziali

 

14. La sig.ra Iwona Szyrocka, residente in Polonia, ha presentato il 23 febbraio 2011 al S¹d Okrêgowy di Wroc³aw una domanda di ingiunzione di pagamento europea contro la SiGer Technologie GmbH, con sede a Tangermünde (Germania).

 

15. Nell’ambito di tale procedimento sono sorte le seguenti questioni:

 

– se l’esame che precede l’emissione dell’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’articolo 8 del regolamento includa anche una valutazione del soddisfacimento dei requisiti formali previsti dalla normativa interna dello Stato presso cui la domanda è presentata oppure soltanto di quelli elencati nel regolamento in questione (4);

 

– se il credito degli interessi per ritardato pagamento debba essere esigibile già alla data di presentazione della domanda di ingiunzione europea di pagamento;

 

– se la parte debba, di volta in volta, indicare nella domanda l’entità degli interessi e possa richiedere i cosiddetti interessi aperti, vale a dire quegli interessi che sono calcolati fino al momento in cui verrà effettuato il pagamento del credito pecuniario oggetto della domanda;

 

– con quali modalità il giudice debba concedere tali interessi, visto il contenuto del modulo standard (E) relativo all’ingiunzione di pagamento europea (allegato V al regolamento).

 

16. Il giudice del rinvio, ritenendo che sussistesse un problema di interpretazione del regolamento, ha posto alla Corte le seguenti otto questioni pregiudiziali:

 

«1) Se l’articolo 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1896/2006, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, debba essere interpretato nel senso che:

 

a) disciplina in modo esauriente tutti i requisiti cui deve rispondere la domanda d’ingiunzione di pagamento europea,

 

o nel senso che

 

b) definisce soltanto i requisiti minimi di tale domanda mentre, per le questioni non trattate da questa disposizione, ai requisiti formali della domanda occorre applicare la legislazione nazionale.

 

2) In caso di soluzione affermativa della questione 1 b), se nella situazione in cui la domanda non soddisfi i requisiti formali previsti dalla legislazione dello Stato membro (per esempio, ove manchi la copia, destinata alla controparte, della domanda oppure se non è indicato il valore dell’oggetto della controversia), la richiesta al ricorrente di integrare la domanda debba avvenire conformemente alla normativa nazionale, come previsto dall’articolo 26 del regolamento n. 1896/2006 oppure ai sensi dell’articolo 9 del medesimo regolamento.

 

3) Se l’articolo 4 del regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che le caratteristiche del credito pecuniario elencate in tale disposizione, cioè lo “specifico importo” e l’esigibilità del credito al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, debbano intendersi riferite esclusivamente al credito principale o se siano da riferirsi anche al credito degli interessi per ritardato pagamento.

 

4) Se una corretta interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 sia da intendersi nel senso che, nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro di origine non preveda l’aggiunta automatica degli interessi, nella procedura europea di ingiunzione di pagamento è possibile esigere, oltre al credito principale:

 

a) tutti gli interessi, inclusi i cosiddetti interessi aperti (calcolati dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno non precisato del pagamento, per esempio “dal 20 marzo 2011 al giorno del pagamento”);

 

b) soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della domanda oppure sino al giorno di emissione dell’ingiunzione;

 

c) soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della domanda.

 

5) In caso di soluzione affermativa alla questione 4 a), in che modo, ai sensi del regolamento n. 1896/2006, debba essere formulata la decisione relativa all’inserimento di tali interessi nel modulo dell’ingiunzione di pagamento.

 

6) In caso di soluzione affermativa alla questione 4 b), è in questione chi debba indicare l’importo degli interessi, se ciò competa, quindi, al ricorrente o al giudice d’ufficio.

 

7) In caso di soluzione affermativa alla questione 4 c), se il ricorrente abbia l’obbligo di indicare nella domanda l’importo degli interessi calcolati.

 

8) Ove il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno di presentazione della domanda, se tale calcolo debba essere eseguito dal giudice d’ufficio o se quest’ultimo debba invitare la parte a completare i dati mancanti della domanda come previsto dall’articolo 9 del regolamento n. 1896/2006».

 

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

 

17. Hanno depositato osservazioni scritte la Commissione ed i governi austriaco, portoghese, del Regno Unito, finlandese e polacco.

 

18. All’udienza del 18 aprile 2012 sono intervenuti la Commissione ed i governi finlandese e polacco.

 

V – Sulla prima questione pregiudiziale

 

19. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire se i soli requisiti di forma che la domanda di ingiunzione di pagamento europea debba rispettare siano quelli indicati all’articolo 7 del regolamento o se, invece, debba tenere conto pure di quelli ulteriori imposti dalla legislazione nazionale.

 

20. L’esame del testo del regolamento evidenzia che vi è autonomia fra la procedura volta all’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento europea e le eventuali analoghe procedure nazionali.

 

21. Ciò si desume, in primo luogo, dal fatto che il ricorso alla procedura europea è, secondo l’articolo 1 ed il decimo considerando del regolamento, un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che non sostituisce né armonizza i meccanismi di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale, ma si affianca a questi ultimi quale strumento ulteriore di tutela dei suoi diritti.

 

22. All’interessato non è precluso, quindi, di ottenere un’ingiunzione di pagamento utilizzando ogni altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o di quella comunitaria.

 

23. La considerazione di cui al paragrafo 20 è rafforzata, in secondo luogo, dal sedicesimo considerando, in base al quale il giudice emette l’ingiunzione utilizzando solo le informazioni contenute nel modulo allegato al regolamento e redatto con la menzione degli elementi indicati all’articolo 7, senza che la normativa europea preveda la possibilità di integrarne il contenuto ricorrendo a fonti esterne.

 

24. L’uso di formulari predefiniti per la gestione delle varie fasi del procedimento è previsto dall’undicesimo considerando per facilitare l’accesso al procedimento stesso, ridurne costi e tempi ed uniformarne la gestione.

 

25. In tal modo si rende ancora più evidente l’autonomia della procedura europea rispetto a quelle interne, poiché il ricorso a detti moduli permette di superare le formalità e le conseguenti disparità derivanti dalle norme nazionali, nonché di realizzare uno strumento processuale in linea di principio identico in tutto il territorio dell’Unione e, quindi, distinto da quelli simili in vigore negli Stati membri.

 

26. Infine, l’articolo 26 del regolamento conferma ulteriormente l’autonomia della procedura europea da quelle nazionali, poiché dispone che il diritto nazionale trova applicazione solo per le questioni procedurali non trattate specificamente dallo stesso regolamento.

 

27. Infatti, quando il legislatore ha ritenuto di affiancare, in ordine a specifici aspetti della procedura, la disciplina statale a quella del regolamento, lo ha fatto espressamente tramite rinvii alla stessa (5).

 

28. La previsione dell’articolo 26 ed i rinvii menzionati al paragrafo 27 ed alla nota 5 non si spiegherebbero se davvero si fosse voluto che la normativa del regolamento fosse integrata, anche per gli aspetti da esso disciplinati, da quella dei singoli Stati, poiché in tal caso non sarebbe stato necessario né specificare che la legge nazionale poteva trovare spazio solo per questioni procedurali non considerate dallo stesso regolamento, né indicare le ipotesi in cui, invece, si applicava il diritto degli Stati membri.

 

29. L’autonomia della procedura comunitaria da quella nazionale emerge anche se si considera lo scopo per cui il regolamento è stato adottato, come desumibile dagli articoli e dai considerando dello stesso.

 

30. Infatti, l’articolo 1, paragrafo 1, indicando esplicitamente il fine del regolamento, chiarisce che esso intende (6), con l’istituzione del procedimento di ingiunzione de quo, semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati (7), nonché assicurare la libera circolazione negli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione (8).

 

31. Il ventinovesimo considerando del regolamento precisa ulteriormente che esso ha l’obiettivo di istituire, in ottemperanza al principio di proporzionalità, un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero di detti crediti in quanto, secondo il sesto e l’ottavo considerando, gli ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione della concorrenza nel mercato interno dovuta allo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri hanno reso necessaria una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea (9), visto che i ritardi di pagamento sono una delle principali minacce alla sopravvivenza delle aziende e sono all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro.

 

32. Perciò è stato introdotto un unico insieme di norme procedurali minime comuni per ottenere l’ingiunzione europea che, però, può servire a realizzare lo scopo di cui ai paragrafi 30 e 31 solo se ne è garantita l’autonomia rispetto a quelli similari già previsti dagli Stati membri.

 

33. Infatti, ove le normative nazionali potessero integrare quella in esame, sarebbe frustrato l’obiettivo del regolamento perché, in tal modo, si giungerebbe al risultato non di unificare e semplificare le procedure, ma di crearne tante differenti quanti sono gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, per di più composte da norme dettate sia da questi ultimi che dal diritto dell’Unione.

 

34. Inoltre, è evidente che l’accesso paritario alla procedura de qua di ogni creditore e debitore dell’Unione può ottenersi solo garantendo la conoscibilità ex ante ed in astratto delle norme che devono essere seguite, senza che occorra sempre verificare in concreto, al momento della decisione di chiedere l’emissione dell’ingiunzione, quale normativa nazionale sia in vigore presso il giudice adito.

 

35. Questa conoscibilità può essere conseguita esclusivamente se la procedura da rispettare, oltre che semplificata al massimo, è fin dall’inizio unica in tutto il territorio dell’Unione (fatti salvi i rinvii alle disposizioni nazionali ivi presenti).

 

36. Ne consegue che, alla luce sia della lettera che dello scopo della normativa de qua, deve essere accolta un’interpretazione del regolamento che salvaguardi l’autonomia della procedura ivi stabilita rispetto a quelle in vigore nei singoli Stati membri.

 

37. In particolare, deve ritenersi che i requisiti procedurali di emissione dell’ingiunzione di pagamento siano solo quelli contenuti nell’articolo 7 del regolamento e che, quando questi ultimi ricorrono, l’ingiunzione vada emessa senza che assuma rilievo la normativa interna, poiché detta ingiunzione si affianca, quale provvedimento di formazione europea e non statale (10), agli strumenti nazionali di recupero del credito senza prenderne il posto.

 

38. Con riferimento al caso di specie, osservo che l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, qualora siano rispettate le condizioni formali indicate dall’articolo 7, non potrà essere rifiutata solo perché non sono soddisfatti i requisiti ulteriori imposti dal diritto nazionale nel regolare procedure similari e menzionati all’udienza, quali quelli concernenti il numero delle copie della domanda presentate e l’indicazione nella valuta nazionale del valore della controversia.

 

39. Soprattutto evidenzio che le eventuali questioni relative alle spese del giudizio, richiamate dal governo polacco durante l’udienza e nelle sue osservazioni, non potranno impedire la concessione del provvedimento richiesto, fermo restando che, comunque, l’importo di dette spese sarà stabilito in conformità della legislazione nazionale ai sensi dell’articolo 25 del regolamento.

 

40. Pertanto, concludendo in ordine alla prima questione pregiudiziale, propongo alla Corte di risolverla dichiarando che l’articolo 7 del regolamento deve essere interpretato nel senso che, fatti salvi i punti con riferimento ai quali fa specifico rinvio al diritto degli Stati membri, disciplina in modo esauriente i requisiti cui deve rispondere la domanda d’ingiunzione di pagamento europea.

 

41. La risposta data alla prima questione pregiudiziale rende non necessario l’esame della seconda.

 

VI – Sulla terza e quarta questione pregiudiziale

 

42. Con la terza questione pregiudiziale, il S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu ha chiesto se l’articolo 4 del regolamento debba essere interpretato nel senso che le caratteristiche del credito pecuniario elencate in tale disposizione, cioè lo «specifico importo» e l’esigibilità del credito al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, debbano intendersi riferite esclusivamente al credito principale ovvero anche al credito degli interessi per ritardato pagamento.

 

43. Con la quarta questione pregiudiziale, il S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu ha posto una serie di quesiti concernenti gli interessi che possono essere richiesti avvalendosi della procedura in esame.

 

44. In particolare, ha domandato se, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), sia possibile ottenere, oltre al credito principale:

 

a) tutti gli interessi, inclusi i cosiddetti interessi aperti, calcolati dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno non precisato del pagamento;

 

b) ovvero, soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della domanda oppure sino al giorno di emissione dell’ingiunzione;

 

c) soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della domanda.

 

45. Ritengo di dovere affrontare insieme tali due questioni, poiché reputo che il giudice nazionale abbia voluto sostanzialmente domandare alla Corte se, alla luce delle disposizioni complessive del regolamento, in particolare gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), sia possibile o meno chiedere il pagamento di ogni tipo di interesse, compresi quelli cosiddetti aperti, vale a dire gli interessi calcolati dal giorno della loro esigibilità al momento del pagamento (nella specie, interessi moratori).

 

46. Innanzitutto, osservo che non può condividersi il ragionamento del giudice a quo nella misura in cui egli trae diverse conclusioni in ordine alla possibilità di domandare gli interessi cosiddetti aperti a seconda che l’articolo 4 del regolamento sia o meno interpretato in modo da ricondurre le caratteristiche del credito pecuniario ivi elencate, cioè lo «specifico importo» e l’esigibilità del credito al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, esclusivamente al credito principale ovvero anche al credito degli interessi per ritardato pagamento (11).

 

47. Ciò perché, in primo luogo, in tal modo si omette di interpretare il menzionato articolo 4 alla luce degli altri articoli del regolamento concernenti la questione degli interessi.

 

48. Infatti, l’articolo 4 del regolamento stabilisce che il procedimento di ingiunzione europeo è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data della domanda e, riferendosi genericamente e con una formula particolarmente ampia al termine credito, non distingue espressamente fra capitale ed interessi.

 

49. Accanto a tale disposizione va, però, preso in considerazione pure l’articolo 7 del regolamento, che prevede che nella domanda di ingiunzione siano indicati «l’importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese» [paragrafo 2, lettera b)] e, qualora vi siano interessi sul credito, il tasso ed il periodo di tempo per il quale sono chiesti [paragrafo 2, lettera c)], nonché «il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti» [paragrafo 2, lettera d)].

 

50. Mentre l’articolo 4 chiarisce in termini generali quale può essere il contenuto della domanda di ingiunzione di pagamento (il recupero di crediti e, quindi, la pretesa al pagamento di una somma di denaro), è l’articolo 7 a descrivere formalmente le componenti in cui si ripartisce detto credito, distinguendo fra capitale, interessi, penalità contrattuali e spese [paragrafo 2, lettera b)].

 

51. In secondo luogo, il ragionamento del giudice a quo menzionato al paragrafo 46 non tiene conto che la possibilità di chiedere gli interessi, eventualmente anche aperti, discende dalla natura stessa del credito per capitale e di quello per interessi, nonché dei reciproci rapporti fra detti crediti.

 

52. Infatti, gli interessi costituiscono un’obbligazione pecuniaria che si differenzia da quella per capitale solo per la sua accessorietà rispetto a quest’ultima, da cui dipende, e per il fatto che la sua entità è collegata al decorso del tempo e varia in proporzione a questo.

 

53. Non sussistono ulteriori differenze sostanziali fra le due obbligazioni [tanto che l’articolo 7, nel chiarire, al paragrafo 2, lettera c) ed al paragrafo 2, lettera d), che la domanda di ingiunzione di pagamento ha ad oggetto crediti pecuniari costituiti da interessi e capitale, differenzia i primi dal secondo semplicemente perché la relativa richiesta è eventuale] e, in linea di principio, l’obbligazione per interessi segue normalmente quella per capitale e le vicende di quest’ultima, tanto da potersi affermare che gli interessi possono essere domandati in quanto vi sia un capitale per l’ottenimento del quale sia possibile agire.

 

54. Il menzionato legame fra l’obbligazione per capitale e quella per interessi si struttura, quindi, in maniera tale che:

 

1) essi sono dovuti in conseguenza del fatto che il capitale deve essere corrisposto (è, cioè, esigibile) ed il relativo pagamento non è avvenuto (per quanto riguarda gli interessi moratori nel termine concordato o previsto dalla legge);

 

2) con il decorso del tempo gli accessori si incorporano nel credito principale, divenendo componente determinata del relativo importo.

 

55. La risposta alla questione concernente la possibilità di domandare la corresponsione per mezzo dell’ingiunzione di pagamento europea di interessi, eventualmente anche aperti, non può, quindi, dipendere da un’interpretazione del solo articolo 4 e dal fatto che tali accessori siano considerati di specifico importo ed esigibili ai sensi dello stesso articolo 4.

 

56. Ciò perché i crediti azionabili (siano essi capitale, interessi, penalità o spese) vanno individuati valutando insieme gli articoli 4 e 7 e, soprattutto, l’eventuale richiedibilità degli interessi discende dal summenzionato legame di accessorietà esistente fra essi ed il capitale.

 

57. Quanto sopra evidenziato, occorre esaminare nel merito la domanda del S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu relativa alla possibilità di richiedere, avvalendosi della procedura in esame, anche gli interessi maturati sino al momento del pagamento ovvero solamente quelli dovuti all’epoca di presentazione della domanda di ingiunzione o di emissione del provvedimento in questione.

 

58. La risposta si ricava dall’esame degli articoli e dello scopo del regolamento, nonché dalla valutazione dell’oggetto della complessiva disciplina de qua e delle caratteristiche dell’attività posta in essere dall’autorità adita.

 

59. In primo luogo, evidenzio che il già citato articolo 7, che regola in via generale i requisiti formali della domanda e menziona espressamente la possibilità di chiedere gli interessi, impone [paragrafo 2, lettera c)] al creditore di indicare il tasso ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono domandati, ma non anche di menzionare la data precisa sino alla quale sono richiesti.

 

60. Questa disposizione non limita il suo ambito di applicazione ai soli interessi maturati sino al momento della domanda o dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, né prescrive di quantificare esattamente gli interessi dovuti.

 

61. Identiche considerazioni vanno svolte in ordine all’articolo 4, assieme al quale va letto l’articolo 7 ai fini dell’individuazione dei crediti che possono essere oggetto dell’ingiunzione in questione, come sottolineato ai paragrafi 47-50 e 56 supra.

 

62. Se ne ricava che le disposizioni del regolamento che individuano i crediti azionabili, disciplinando le modalità con cui va redatta la relativa domanda, non impediscono di chiedere anche gli interessi aperti, per i quali non è possibile indicare né la data sino a cui sono richiesti, né l’ammontare complessivo definitivo.

 

63. Alla stessa conclusione si giunge pure se si valuta lo scopo del regolamento.

 

64. Questo, come evidenziato nel corso dell’esame della prima questione pregiudiziale (12), introduce una disciplina di carattere procedurale uniforme finalizzata alla creazione di titoli giudiziari aventi ad oggetto crediti pecuniari transfrontalieri di modesta entità idonei a circolare all’interno degli Stati membri qualora siano rispettate delle norme minime che rendono superflui procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione, ottenendo così pure il risultato pratico di semplificare ed accelerare il relativo contenzioso (quinto considerando del regolamento) e di permettere un recupero rapido ed efficace dei crediti non contestati (sesto considerando del regolamento).

 

65. Ove si adottasse un’interpretazione del regolamento tale da escludere la richiedibilità degli interessi cosiddetti aperti oltre al capitale non verrebbero rispettate le esigenze evidenziate al paragrafo 64.

 

66. Infatti, imponendo ai creditori di limitare la loro richiesta al solo capitale, con l’eventuale aggiunta degli interessi già in concreto maturati al tempo della domanda o, al massimo, a quello dell’emissione dell’ingiunzione, gli stessi creditori sarebbero costretti a presentare una pluralità di istanze, la prima per ottenere il capitale e gli interessi scaduti, le altre per gli interessi relativi al periodo successivo.

 

67. In tal modo si renderebbe più difficile la formazione di un unico titolo giudiziario idoneo a circolare all’interno degli Stati membri ed il credito complessivo sarebbe frazionato nelle sue varie componenti, con la conseguenza che si avrebbe una moltiplicazione dei titoli giudiziari che favorirebbe l’aumento del contenzioso e dei relativi tempi e costi, rendendo più difficile il recupero delle somme dovute, se non altro perché condurrebbe ad introdurre tante procedure in luogo di una sola.

 

68. Inoltre, il creditore potrebbe essere indotto a chiedere al giudice un’ingiunzione di pagamento sulla base della legislazione interna degli Stati membri piuttosto che ai sensi del regolamento in esame, qualora nella prima eventualità, come, secondo quanto prospettato dal giudice del rinvio, è il caso della Polonia, fosse possibile ottenere un titolo avente ad oggetto tutto il suo credito comprensivo di interessi fino alla data del pagamento, visto che nella seconda ipotesi potrebbero essere domandati esclusivamente il capitale ed una parte degli interessi.

 

69. Alla medesima conclusione di cui al paragrafo 62 si arriva, infine, se si considera l’oggetto della complessiva disciplina de qua e le caratteristiche dell’attività posta in essere dall’autorità adita.

 

70. Innanzitutto, come evidenziato ai paragrafi 20 e 36, il regolamento ha introdotto una procedura uniforme ed autonoma rispetto a quelle nazionali aventi ad oggetto l’emissione di ingiunzioni di pagamento, disciplinando i soli profili processuali legati all’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, come si evince anche dal Libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità (richiamato nel quinto considerando del regolamento). Tale Libro verde indica fin dall’inizio quale proprio obiettivo l’istituzione di una procedura specifica, rapida e poco costosa applicabile in tutti gli Stati membri per il recupero dei crediti che si presume rimangano incontestati.

 

71. In secondo luogo, l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea prescinde da un esame nel merito della fondatezza della domanda.

 

72. Alla luce degli articoli 8 e 12, paragrafo 4, è richiesta, infatti, una mera verifica formale del soddisfacimento delle condizioni processuali imposte dal regolamento e dell’esistenza del credito, che è basata su quanto prospettato dal creditore nel modulo da lui presentato e che non presuppone alcun accertamento della veridicità di ciò che è stato dichiarato. Per tale ragione, concessa l’ingiunzione di pagamento, il debitore è informato che essa è stata ottenuta solo in base alle informazioni fornite dal ricorrente.

 

73. Ciò perché nell’ambito della procedura europea non vi è un’effettiva attività di cognizione piena del giudice, che è posticipata all’eventuale giudizio di opposizione e, pertanto, la natura dell’attività posta in essere dalle autorità adite varia a seconda del momento in cui queste intervengono.

 

74. Nella fase senza contraddittorio, regolata dalla normativa dell’Unione, il giudice esamina solo la regolarità formale della domanda sulla base della prospettazione del creditore. Nel processo di opposizione, disciplinato dal diritto degli Stati membri, e che riguarda l’effettivo accertamento della pretesa creditoria, egli agisce, invece, in sede di cognizione piena (13).

 

75. L’eventuale minore tutela del debitore nella fase che si conclude con l’emissione dell’ingiunzione europea consegue inevitabilmente alla necessità di renderla la più semplice ed uniforme possibile. Tale minore tutela è compensata, innanzitutto, dal fatto che, secondo l’articolo 16, paragrafo 3, il debitore può presentare la sua opposizione senza doverne neppure precisare le ragioni, ottenendo, in base all’articolo 17, che il procedimento prosegua con la procedura civile ordinaria; e poi dalla circostanza che il creditore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, di fornire informazioni veritiere e di essere consapevole che affermazioni false potrebbero comportare sanzioni (14).

 

76. È, pertanto, solo in seguito ad un’opposizione che, come evidenziato dalla Commissione nel corso dell’udienza, il giudice competente esaminerà in maniera completa nel merito le questioni concernenti la spettanza e l’entità dei crediti per capitale e per interessi, anche aperti, se del caso analizzando approfonditamente la legge sostanziale disciplinante (o, eventualmente, le leggi disciplinanti) il rapporto.

 

77. Il regolamento ha ad oggetto, dunque, istituti processuali e riguarda le modalità con cui, in presenza di un credito, è possibile ottenere un’ingiunzione di pagamento che circoli negli Stati membri. Non si occupa, invece, dei profili sostanziali, in particolare, per quanto qui rileva, dell’indicazione di quali interessi possano essere richiesti.

 

78. Sulla base delle considerazioni sinora svolte, alla luce del testo formale del regolamento, dello scopo per cui lo stesso è stato approvato, dell’oggetto della disciplina in esame e delle caratteristiche dell’attività dell’autorità adita, deve conseguentemente affermarsi che, mentre per ciò che concerne la procedura di formazione del titolo giudiziario occorrerà seguire il regolamento (e la legge nazionale nella misura in cui vi siano dei rinvii a quest’ultima ovvero degli istituti processuali non disciplinati), riguardo alla tipologia di interessi che si possono richiedere (ma identiche conclusioni vanno formulate per tutte le componenti del credito) dovrà applicarsi logicamente la normativa sostanziale concernente il rapporto in corso fra le parti.

 

79. Qualora tale normativa sostanziale riconosca al creditore la possibilità di domandare gli interessi cosiddetti aperti, egli potrà ottenerli anche ricorrendo alla procedura prevista dal regolamento.

 

80. Nell’ipotesi in cui detta legge riconosca solo gli interessi maturati al giorno della domanda o dell’emissione dell’ingiunzione del giudice, il creditore dovrà, invece, conformare la sua richiesta a tale disciplina.

 

81. Ne consegue che, nel caso di specie, ove, secondo la normativa sostanziale che regola il rapporto (che, in base all’ordinanza di rinvio, è quella polacca), il creditore abbia diritto al pagamento anche degli interessi cosiddetti aperti, la giurisdizione di rinvio dovrà riconoscere, nell’emettere l’ingiunzione di pagamento, pure detti interessi.

 

82. D’altronde non vi sono ragioni perché un credito comprensivo di interessi cosiddetti aperti secondo la legge sostanziale applicabile al contratto, spesso scelta espressamente dalle parti o da queste, comunque, previamente conosciuta, debba essere ridotto nel suo ammontare in conseguenza del ricorso alla procedura di cui al regolamento in esame e nonostante non vi sia nessuna espressa disposizione in tal senso.

 

83. Il governo del Regno Unito è dell’idea che gli interessi possano essere richiesti solo sino alla data di emissione dell’ingiunzione di pagamento.

 

84. Ciò perché le istruzioni di compilazione della domanda di ingiunzione facenti parte dell’allegato I del regolamento indicano, con riferimento alla sezione 7 del modulo per richiedere detta ingiunzione, esclusivamente la procedura da seguire per ottenere gli interessi sino al giorno della decisione del giudice sull’istanza del creditore (per l’esattezza, è precisato che a tal fine non bisogna riempire l’ultima casella della menzionata sezione 7).

 

85. Ulteriore argomento a sostegno di tale soluzione si ricaverebbe dal fatto che il modulo per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento (formulario E, allegato V, del regolamento) permetterebbe al giudice adito di indicare alla voce «Interess[i]» la data di emissione dell’ingiunzione in caso di richiesta in tal senso del creditore.

 

86. Al riguardo richiamo le considerazioni già svolte e osservo, diversamente dal governo del Regno Unito, che le istruzioni in questione hanno un valore meramente esemplificativo delle ipotesi che in concreto potrebbero verificarsi.

 

87. Sottolineo che il modulo per richiedere l’ingiunzione di pagamento permette di adattare la domanda di interessi alle esigenze concrete del creditore prescindendo dalle istruzioni di compilazione.

 

88. Infatti, è possibile comporre il codice da inserire nella sezione 7 del detto modulo concernente gli interessi utilizzando il numero 06 e la lettera E (che significano «altro»), per poi riempire lo spazio in basso nella sezione stessa, che contiene l’indicazione «Precisare per i codici 6 e/o E», e, qualora necessario, la sezione 11, intitolata «Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni (se necessario)».

 

89. In tal modo, il creditore può tranquillamente domandare gli interessi fino alla scadenza desiderata, eventualmente pure al momento dell’adempimento, senza quantificarli da subito con precisione.

 

90. Ciò si evince pure dal fatto che la formula conclusiva del modulo di richiesta dell’ingiunzione non impone di indicarne l’ammontare specifico, ma fa solo riferimento al pagamento «del credito principale summenzionato» (il capitale), «e di interessi», non utilizzando, quindi, il termine «summenzionato» con riguardo agli interessi.

 

91. Quanto al modulo per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento (formulario E, allegato V, del regolamento), nel dispositivo del quale è contenuta, in relazione agli interessi, l’indicazione «Importo», osservo che nulla impedisce al giudice di ordinare al debitore di versare non una cifra precisa, calcolata con riferimento ad una data specificamente indicata, ma «quanto dovuto al momento del pagamento».

 

92. Il governo portoghese aderisce alla soluzione proposta da quello del Regno Unito, in particolare perché l’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento prevede che nell’ingiunzione di pagamento sia inserito l’avviso al debitore che può pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione.

 

93. Al riguardo richiamo quanto già osservato e sottolineo che il destinatario al momento della ricezione dell’ingiunzione notificata è perfettamente in grado di calcolare, in base ad una semplice operazione matematica, quanto dovuto al momento del pagamento; qualora dovesse non condividere l’importo determinato facendo riferimento al tasso di interesse ed alla data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti quali menzionati nell’ingiunzione, egli potrà presentare opposizione.

 

94. D’altronde, le modalità standardizzate di redazione dei moduli summenzionati e le relative istruzioni allegate non possono privare il creditore del diritto di domandare tutti gli interessi a lui dovuti all’epoca del pagamento, qualora ciò sia possibile in base alla legge sostanziale applicabile al rapporto contrattuale, visto che dall’esame complessivo del testo del regolamento si evince che ciò non gli è precluso.

 

95. La soluzione prospettata dai governi portoghese e del Regno Unito, al contrario, frustrerebbe con evidenza gli scopi del regolamento, vale a dire la semplificazione e l’accelerazione del contenzioso nonché il recupero rapido ed efficace dei crediti non contestati, e potrebbe indurre i creditori a preferire il ricorso alle procedure ingiuntive nazionali, che garantirebbero il soddisfacimento integrale delle loro pretese, piuttosto che a quella in esame.

 

96. Pertanto, concludendo in ordine alla terza ed alla quarta questione pregiudiziale, propongo alla Corte di risolverle dichiarando che l’articolo 4 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento devono essere interpretati nel senso che nella procedura europea di ingiunzione di pagamento è possibile esigere, oltre al credito principale, tutte le tipologie di interessi che possono essere richiesti in base alla legge sostanziale applicabile al rapporto contrattuale e, quindi, a seconda delle situazioni, sia gli interessi calcolati dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno non precisato del pagamento, che quelli computati fino al giorno della presentazione della domanda oppure sino al giorno di emissione dell’ingiunzione.

 

VII – Sulla quinta questione pregiudiziale

 

97. Con la quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto, in caso di soluzione affermativa della questione 4 a), in che modo, ai sensi del regolamento, debba essere formulata la decisione relativa all’inserimento di tali interessi nel modulo dell’ingiunzione di pagamento.

 

98. Al riguardo osservo che alla fine del modulo de quo è presente un apposito spazio nel quale indicare, dopo il capitale, gli interessi.

 

99. Qualora vengano in questione interessi cosiddetti aperti e questi possano essere riconosciuti in virtù della normativa sostanziale regolatrice del contratto, il giudice, non potendone quantificare l’ammontare, si limiterà ad ordinare, all’interno dello spazio menzionato al paragrafo 98, alla voce «Interess[i]», nella colonna «Data», di pagare gli interessi sino al momento dell’adempimento, indicando, nella colonna «Importo», il relativo tasso.

 

100. Ovviamente, è da ritenere comunque ammissibile ogni ulteriore forma di indicazione sostanzialmente equivalente in grado di esplicitare in maniera chiara il contenuto della decisione del giudice (al riguardo, richiamo le soluzioni proposte nelle loro memorie oltre che dalla Commissione, anche dai governi polacco ed austriaco).

 

101. Con riguardo alle ipotesi [pure rientranti nell’ambito della quarta questione pregiudiziale, lettera a), e della quinta questione pregiudiziale secondo la prospettazione del giudice del rinvio] in cui, invece, sia chiesto il pagamento degli interessi sino al giorno di presentazione della domanda o di emissione dell’ingiunzione, il giudice potrà effettuare il relativo calcolo, conoscendo egli il tasso ed il periodo di riferimento, ed indicare nello spazio alla fine del modulo menzionato al paragrafo 98 pure la cifra dovuta a titolo di interessi.

 

102. Pertanto, propongo alla Corte di risolvere la quinta questione pregiudiziale dichiarando che, ai sensi del regolamento, la decisione relativa all’inserimento degli interessi nel modulo dell’ingiunzione di pagamento può essere formulata nel seguente modo:

 

– qualora vengano in questione interessi cosiddetti aperti e questi possano essere riconosciuti in virtù della legge regolatrice del contratto, il giudice scriverà, all’interno dell’apposito spazio presente alla fine del modulo di emissione dell’ingiunzione di pagamento in cui è prevista l’indicazione dell’ammontare da corrispondere, alla voce «Interess[i]», nella colonna «Data», che detti interessi sono dovuti sino al momento dell’adempimento, con la specificazione nella colonna «Importo» del relativo tasso, dovendosi ritenere comunque ammissibile ogni differente indicazione sostanzialmente equivalente in grado di esplicitare in maniera chiara il contenuto della decisione;

 

– qualora sia richiesto il pagamento degli interessi sino al giorno di presentazione della domanda o di emissione dell’ingiunzione, il giudice potrà provvedere al relativo calcolo ed indicare nello spazio alla fine del modulo da ultimo menzionato la cifra dovuta a titolo di interessi.

 

103. Alla luce della risposta data alla quarta ed alla quinta questione pregiudiziale, non è necessario affrontare la sesta e la settima.

 

VIII – Sull’ottava questione pregiudiziale

 

104. Con l’ottava questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se, ove il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno di presentazione della domanda, tale calcolo debba essere eseguito dal giudice d’ufficio o se quest’ultimo debba invitare la parte a completare i dati mancanti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento.

 

105. Sul punto richiamo le considerazioni già svolte e ribadisco che il creditore non è tenuto, in base all’articolo 7 del regolamento, a calcolare, a pena di inammissibilità o rigetto della domanda, l’ammontare degli interessi, pur potendovi comunque provvedere.

 

106. Il giudice ben potrà effettuare detto calcolo, purché il richiedente abbia fornito gli elementi necessari a tale scopo (quali la valuta, il tasso d’interesse ed il momento a partire dal quale devono essere computati gli accessori).

 

107. Ove i dati occorrenti al conteggio non siano stati indicati o siano incompleti, il giudice, a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile (15), darà al ricorrente, secondo l’articolo 9 del regolamento, la possibilità di completare o rettificare la domanda in un termine da lui ritenuto adeguato.

 

108. Pertanto, in ordine all’ottava questione pregiudiziale, propongo alla Corte di risolverla dichiarando che:

 

– ove il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno di presentazione della domanda, tale calcolo dovrà essere eseguito dal giudice, purché il creditore abbia fornito gli elementi a ciò necessari;

 

– se i dati occorrenti al conteggio non dovessero essere stati indicati o fossero incompleti, il giudice, a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, darà al ricorrente, in base all’articolo 9 del regolamento, la possibilità di completare o rettificare la domanda assegnando un termine da lui ritenuto adeguato.

 

IX – Conclusioni

 

109. Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni del S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu:

 

1) L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, deve essere interpretato nel senso che, fatti salvi i punti con riferimento ai quali fa specifico rinvio al diritto degli Stati membri, disciplina in modo esauriente i requisiti cui deve rispondere la domanda d’ingiunzione di pagamento europea.

 

2) L’articolo 4 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 devono essere interpretati nel senso che nella procedura europea di ingiunzione di pagamento è possibile esigere, oltre al credito principale, tutte le tipologie di interessi che possono essere richiesti in base alla legge sostanziale applicabile al rapporto contrattuale e, quindi, a seconda delle situazioni, sia gli interessi calcolati dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno non precisato del pagamento, che quelli computati fino al giorno della presentazione della domanda oppure sino al giorno di emissione dell’ingiunzione.

 

3) Ai sensi del regolamento n. 1896/2006, la decisione relativa all’inserimento degli interessi nel modulo dell’ingiunzione di pagamento può essere formulata nel seguente modo:

 

a) qualora vengano in questione interessi cosiddetti aperti e questi possano essere riconosciuti in virtù della legge regolatrice del contratto, il giudice scriverà, all’interno dell’apposito spazio presente alla fine del modulo di emissione dell’ingiunzione di pagamento in cui è prevista l’indicazione dell’ammontare da corrispondere, alla voce «Interess[i]», nella colonna «Data», che detti interessi sono dovuti sino al momento dell’adempimento, con la specificazione nella colonna «Importo» del relativo tasso, dovendosi ritenere comunque ammissibile ogni differente indicazione sostanzialmente equivalente in grado di esplicitare in maniera chiara il contenuto della decisione;

 

b) qualora sia richiesto il pagamento degli interessi sino al giorno di presentazione della domanda o di emissione dell’ingiunzione, il giudice potrà provvedere al relativo calcolo ed indicare nello spazio alla fine del modulo da ultimo menzionato la cifra dovuta a titolo di interessi.

 

4) Ove il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno di presentazione della domanda, tale calcolo dovrà essere eseguito dal giudice, purché il creditore abbia fornito gli elementi a ciò necessari.

 

5) Se i dati occorrenti al conteggio non dovessero essere stati indicati o fossero incompleti, il giudice, a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, darà al ricorrente, in base all’articolo 9 del regolamento n. 1896/2006, la possibilità di completare o rettificare la domanda assegnando un termine da lui ritenuto adeguato.

 



1 – Lingua originale: l’italiano.

 

2 – GU L 399, pag. 1.

 

3 – In base a quanto riferito dal giudice nazionale nella sua ordinanza di rinvio al punto 8, secondo l’interpretazione di questa norma data dal S¹d Najwy¿szy (Corte suprema polacca) con un suo parere del 5 aprile 1991 l’obbligo di pagare gli interessi di mora è subordinato a un termine. Infatti, il credito diviene esigibile dopo la scadenza del termine per il pagamento ed è soggetto ad un successivo aumento per gli ulteriori giorni di ritardo. Il credito per interessi sorge, quindi, dal primo giorno di mora e il creditore acquista il relativo diritto, in via separata, per ogni giorno di ritardo. La prestazione per interessi è considerata una prestazione periodica accessoria a quella che ha ad oggetto il capitale. Nell’ordinamento polacco è ammissibile una richiesta di pagamento di interessi futuri fino al giorno del pagamento e tale domanda è proponibile con quella concernente il capitale.

 

4 – Tale questione dipende soprattutto dal fatto che la creditrice non aveva indicato il valore della causa in valuta polacca (nonostante fosse necessario per il calcolo della tassa da versare), aveva trascritto in modo inesatto il codice nella sezione 7 del modulo A relativa agli interessi, senza precisare, per mezzo del simbolo apposito, la base periodica per il loro calcolo, e non aveva specificato su quali importi riconoscere detti interessi.

 

5 – Come è avvenuto, a titolo esemplificativo, nei casi dell’articolo 7, paragrafo 3, in tema di sanzioni da applicare in presenza di dichiarazioni false contenute nel ricorso, dell’articolo 10, paragrafo 2, concernente le conseguenze relative alla parte della domanda iniziale per la quale il giudice nazionale non abbia ritenuto soddisfatte le condizioni per l’emissione dell’ingiunzione, dell’articolo 11, paragrafo 3, che riconosce all’interessato il potere di utilizzare ogni altro procedimento disponibile pure in caso di rigetto della sua domanda e dell’articolo 12, paragrafo 5, secondo cui il giudice garantisce che l’ingiunzione sia notificata al debitore conformemente alla legislazione nazionale.

 

6 – Gli stessi obiettivi sono pure menzionati nel nono considerando.

 

7 – Ciò anche ricorrendo a moduli standard per la gestione del procedimento, ai sensi dell’undicesimo e del sedicesimo considerando.

 

8 – Questo in ragione della reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri, come esplicitato dal ventisettesimo considerando.

 

9 – Secondo il quinto considerando, l’istituzione del procedimento europeo uniforme per il recupero dei crediti non contestati mira proprio a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità.

 

10 – In quanto è emessa sulla base di una disciplina processuale comune agli Stati membri introdotta da un regolamento.

 

11 – Non sono d’accordo, pertanto, con ciò che il giudice a quo ha affermato al punto 9 della motivazione della sua ordinanza di rimessione, vale a dire che, se «si assume che le caratteristiche del credito indicate nell’art. 4 del regolamento si riferiscano anche al credito per gli interessi, ciò significherebbe allora che la parte istante potrebbe reclamare il riconoscimento degli interessi unicamente per il periodo che va dalla data della loro esigibilità sino, al massimo, alla data di presentazione della domanda. In tali circostanze, ulteriori questioni avanzate dal giudice nazionale non necessiterebbero di una risoluzione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea».

 

12 – Si vedano, in particolare, i paragrafi 30 e 31.

 

13 – Ritengo che il regolamento de quo abbia introdotto un sistema monitorio cosiddetto puro (almeno tendenzialmente), cioè un sistema nel quale il giudice emette l’ingiunzione di pagamento senza valutare nel merito la fondatezza della domanda (negli altri sistemi, detti «con prova», tale controllo è, invece, presente e, quindi, il creditore deve fornire una prova del suo credito). Nei sistemi puri l’apparente minore tutela delle ragioni del debitore è compensata dall’estrema facilità con cui egli può opporsi all’ingiunzione (senza neanche doverne indicare le ragioni).

 

14 – Si tratta di una disposizione che richiama l’istituto dell’affidavit tipico degli ordinamenti di common law.

 

15 – Salvo che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera c).