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La Corte di Giustizia ed il caso "Parmesan": finalmente risolta la vexata questio sull’evocazione del nome DOP "Parmigiano Reggiano".

Nota a Corte di giustizia delle Comunità Europee, Sentenza 26 febbraio 2008, in C-132/05
Da anni in Europa assistiamo ad un’evidente disparità di trattamento tra produttori di formaggi a pasta dura: da un lato, i grandi produttori d’oltralpe, che sostengono a gran voce l’assoluta genericità del nome “Parmesan”, dagli stessi comunemente utilizzato nel commercio di formaggi a pasta dura anche se non conformi al disciplinare del Consorzio “Parmigiano Raggiano”; dall’altro ed in posizione frontalmente opposta si annoverano i produttori italiani di formaggi a pasta dura che si trovano invece da tempo impossibilitati ad utilizzare il nome "Parmesan" per designare formaggi che non siano composti unicamente da "Parmigiano Reggiano" e ciò per effetto della Legge n. 125 del 1954 sulla tutela delle denominazioni tipiche dei formaggi che sancisce penalmente ogni alterazione della denominazione “Parmigiano Reggiano" tra cui, per giurisprudenza consolidata, ricadrebbe “Parmesan” (cfr. tra le altre Pretura Mi, 30 aprile 1999).

Proprio facendo leva e dando giusto peso alla capacità evocativa del nome “Parmesan”, la Corte di Giustizia si è finalmente pronunciata sull’annosa querelle sopradescritta, con una sentenza diplomatica, garbata ed al contempo chiarissima nello stigmatizzare l’uso del nome “Parmesan” per formaggi che non siano prodotto originale e conforme al disciplinare del Consorzio “Parmigiano Reggiano” DOP.

La Corte ha così abilmente superato le posizioni, radicalmente opposte, assunte in questo procedimento rispettivamente dalla Germania (“Parmesan è nome generico”, quindi liberamente utilizzabile) e dalla Commissione (“Parmesan è traduzione letterale di “Parmigiano Reggiano”, quindi protetto).

Infatti, con ricorso del 21 marzo 2005, la Commissione aveva avviato un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica Federale tedesca per il rifiuto di quest’ultima di reprimere nel proprio territorio nazionale l’illecito impiego della denominazione “Parmesan”, violando così gli obblighi incombenti sugli Stati membri in forza dell’articolo 13, n.1, lett. b) del Regolamento 2081/1992/CEE ai sensi del quale le denominazioni registrate devono essere protette contro “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione”.

Probabilmente consapevole di una certa debolezza dell’argomentare della Commissione (“Parmesan” avrebbe potuto semmai essere considerata traduzione letterale di “Parmigiano” ma certamente non di “Reggiano”… ) la Corte di Giustizia ha con ammirevole precisione e chiarezza glissato l’empasse e centrato il punto, affermando testualmente: “nella presente causa esistono analogie fonetiche ed ottiche tra le denominazioni “Parmesan” e “Parmigiano Reggiano” in un contesto in cui i prodotti di cui è causa sono formaggi a pasta dura, grattugiati e da grattugiare, cioè simili nel loro aspetto esterno”… “Tale somiglianza è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP “Parmigiano Reggiano” quando si trova davanti ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione “Parmesan”. In tale contesto l’uso della denominazione “Parmesan” dev’essere considerato un’evocazione della DOP “Parmigiano Reggiano” ai sensi dell’art.13 n.1 lett.b del regolamento 2081/92.”

Sapere se la denominazione “Parmesan” rappresenti o meno la traduzione storica della DOP “Parmigiano Reggiano”, tema su cui la Commissione e la Germania si sono scontrate nel corso del procedimento, è pertanto perfettamente inutile ed irrilevante ai fini qui considerati. Poiché peraltro la Germania non è stata in grado di provare la fondatezza del proprio argomentare secondo cui “Parmesan” sarebbe divenuta una denominazione generica, la Corte ha deciso di rigettare l’assunto, riprendendo gli argomenti spesi dall’Avvocato Generale nel giugno 2007.

Non solo. Con encomiabile attenzione al mercato nonché all’esigenza fondamentale di tutelare la concorrenza tra i diversi operatori del settore di nazionalità differenti - ed in definitiva guardando al superiore interesse del consumatore ad essere tutelato da indicazioni suscettibili di trarre in inganno - la Corte ha affermato che “dalla documentazione sottoposta alla Corte risulta che in Germania alcuni produttori di formaggio recante la denominazione “Parmesan” commercializzano tale prodotto con etichette che richiamano tradizioni culturali e paesaggi italiani. E’ legittimo dedurne che i consumatori di tale stato membro percepiscono il formaggio “Parmesan” come un formaggio associato all’Italia anche se, in realtà, è stato prodotto in un altro stato membro. Ne consegue che non avendo la repubblica federale di Germania dimostrato che la denominazione “Parmesan” riveste carattere generico, l’utilizzazione del termine “Parmesan” per formaggi che non sono conformi al disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano” deve essere considerata nella fattispecie lesiva della tutela riconosciuta dall’art.13 n.1 lett. B) del regolamento 2081/92.”

La Corte, con diplomatica sensibilità, nel caso specifico ha poi statuito che la Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione “parmesan” per prodotti non conformi al disciplinare, non è venuta meno agli obblighi incombenti ex art.13 n.1 lett.b) del Regolamento 2081/92, e ciò perché tra l’altro, gli organi di controllo cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare DOP sono quelli dello stato membro da cui proviene la DOP medesima. Il ricorso della Commissione è dunque formalmente respinto, e la Commissione è condannata alle spese di giudizio, ma nella sostanza il fine a cui si voleva tendere è raggiunto.

Infatti, alla luce della sentenza in commento, si potrà d’ora in poi impedire che produttori di formaggi a pasta dura non conformi al disciplinare, anche grattugiati, utilizzino il nome “Parmesan” nella distribuzione dei loro prodotti, a maggior ragione quando si tratti di prodotti non di origine italiana che vengono proposti al consumatore con packaging anch’essi fortemente evocativi del nostro Paese, ad esempio tramite l’utilizzo del tricolore o la raffigurazione della classica accoppiata pomodoro e basilico.

Da anni in Europa assistiamo ad un’evidente disparità di trattamento tra produttori di formaggi a pasta dura: da un lato, i grandi produttori d’oltralpe, che sostengono a gran voce l’assoluta genericità del nome “Parmesan”, dagli stessi comunemente utilizzato nel commercio di formaggi a pasta dura anche se non conformi al disciplinare del Consorzio “Parmigiano Raggiano”; dall’altro ed in posizione frontalmente opposta si annoverano i produttori italiani di formaggi a pasta dura che si trovano invece da tempo impossibilitati ad utilizzare il nome "Parmesan" per designare formaggi che non siano composti unicamente da "Parmigiano Reggiano" e ciò per effetto della Legge n. 125 del 1954 sulla tutela delle denominazioni tipiche dei formaggi che sancisce penalmente ogni alterazione della denominazione “Parmigiano Reggiano" tra cui, per giurisprudenza consolidata, ricadrebbe “Parmesan” (cfr. tra le altre Pretura Mi, 30 aprile 1999).

Proprio facendo leva e dando giusto peso alla capacità evocativa del nome “Parmesan”, la Corte di Giustizia si è finalmente pronunciata sull’annosa querelle sopradescritta, con una sentenza diplomatica, garbata ed al contempo chiarissima nello stigmatizzare l’uso del nome “Parmesan” per formaggi che non siano prodotto originale e conforme al disciplinare del Consorzio “Parmigiano Reggiano” DOP.

La Corte ha così abilmente superato le posizioni, radicalmente opposte, assunte in questo procedimento rispettivamente dalla Germania (“Parmesan è nome generico”, quindi liberamente utilizzabile) e dalla Commissione (“Parmesan è traduzione letterale di “Parmigiano Reggiano”, quindi protetto).

Infatti, con ricorso del 21 marzo 2005, la Commissione aveva avviato un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica Federale tedesca per il rifiuto di quest’ultima di reprimere nel proprio territorio nazionale l’illecito impiego della denominazione “Parmesan”, violando così gli obblighi incombenti sugli Stati membri in forza dell’articolo 13, n.1, lett. b) del Regolamento 2081/1992/CEE ai sensi del quale le denominazioni registrate devono essere protette contro “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione”.

Probabilmente consapevole di una certa debolezza dell’argomentare della Commissione (“Parmesan” avrebbe potuto semmai essere considerata traduzione letterale di “Parmigiano” ma certamente non di “Reggiano”… ) la Corte di Giustizia ha con ammirevole precisione e chiarezza glissato l’empasse e centrato il punto, affermando testualmente: “nella presente causa esistono analogie fonetiche ed ottiche tra le denominazioni “Parmesan” e “Parmigiano Reggiano” in un contesto in cui i prodotti di cui è causa sono formaggi a pasta dura, grattugiati e da grattugiare, cioè simili nel loro aspetto esterno”… “Tale somiglianza è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP “Parmigiano Reggiano” quando si trova davanti ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione “Parmesan”. In tale contesto l’uso della denominazione “Parmesan” dev’essere considerato un’evocazione della DOP “Parmigiano Reggiano” ai sensi dell’art.13 n.1 lett.b del regolamento 2081/92.”

Sapere se la denominazione “Parmesan” rappresenti o meno la traduzione storica della DOP “Parmigiano Reggiano”, tema su cui la Commissione e la Germania si sono scontrate nel corso del procedimento, è pertanto perfettamente inutile ed irrilevante ai fini qui considerati. Poiché peraltro la Germania non è stata in grado di provare la fondatezza del proprio argomentare secondo cui “Parmesan” sarebbe divenuta una denominazione generica, la Corte ha deciso di rigettare l’assunto, riprendendo gli argomenti spesi dall’Avvocato Generale nel giugno 2007.

Non solo. Con encomiabile attenzione al mercato nonché all’esigenza fondamentale di tutelare la concorrenza tra i diversi operatori del settore di nazionalità differenti - ed in definitiva guardando al superiore interesse del consumatore ad essere tutelato da indicazioni suscettibili di trarre in inganno - la Corte ha affermato che “dalla documentazione sottoposta alla Corte risulta che in Germania alcuni produttori di formaggio recante la denominazione “Parmesan” commercializzano tale prodotto con etichette che richiamano tradizioni culturali e paesaggi italiani. E’ legittimo dedurne che i consumatori di tale stato membro percepiscono il formaggio “Parmesan” come un formaggio associato all’Italia anche se, in realtà, è stato prodotto in un altro stato membro. Ne consegue che non avendo la repubblica federale di Germania dimostrato che la denominazione “Parmesan” riveste carattere generico, l’utilizzazione del termine “Parmesan” per formaggi che non sono conformi al disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano” deve essere considerata nella fattispecie lesiva della tutela riconosciuta dall’art.13 n.1 lett. B) del regolamento 2081/92.”

La Corte, con diplomatica sensibilità, nel caso specifico ha poi statuito che la Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione “parmesan” per prodotti non conformi al disciplinare, non è venuta meno agli obblighi incombenti ex art.13 n.1 lett.b) del Regolamento 2081/92, e ciò perché tra l’altro, gli organi di controllo cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare DOP sono quelli dello stato membro da cui proviene la DOP medesima. Il ricorso della Commissione è dunque formalmente respinto, e la Commissione è condannata alle spese di giudizio, ma nella sostanza il fine a cui si voleva tendere è raggiunto.

Infatti, alla luce della sentenza in commento, si potrà d’ora in poi impedire che produttori di formaggi a pasta dura non conformi al disciplinare, anche grattugiati, utilizzino il nome “Parmesan” nella distribuzione dei loro prodotti, a maggior ragione quando si tratti di prodotti non di origine italiana che vengono proposti al consumatore con packaging anch’essi fortemente evocativi del nostro Paese, ad esempio tramite l’utilizzo del tricolore o la raffigurazione della classica accoppiata pomodoro e basilico.