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Cassazione Civile: il “ramo d’azienda” non può essere creato “ad hoc”

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di trasferimento di beni e organico da un’azienda ad un’altra, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2112 del Codice Civile, è necessaria la presenza di un’entità economica organizzata, preesistente al trasferimento, quindi individuata ma non creata “ad hoc” dalle parti contraenti.

L’articolo 2112 del Codice Civile prevede la successione legale dei rapporti di lavoro dal cedente al cessionario senza il consenso dei dipendenti ceduti. Tale previsione risulta essere di particolare importanza nel caso in esame, dato che un gruppo di quindici lavoratori era stato trasferito da una società di capitali ad un'altra attraverso un contratto di “cessione di ramo d’azienda”.

I giudici di merito avevano dichiarato illegittima la cessione dei contratti di lavoro, ordinando l’immediata reintegra dei lavoratori nell'azienda cedente. L’oggetto del contratto di cessione non poteva considerarsi conforme alla definizione di “ramo d’azienda” contenuta nel Codice Civile, in quanto configurante un insieme di funzioni eterogenee, funzioni per le quali erano utilizzati beni aziendali limitati e eterogenei, privi di specificità rispetto ad un fine produttivo, in cui erano impiegati un gruppo di addetti senza alcuna connotazione professionale comune caratterizzante. Di conseguenza, l’operazione posta in essere dalle due società risultava illegittima in quanto finalizzata alla riduzione dell’organico dell’azienda cedente.

La decisione della Corte distrettuale è stata confermata anche dai giudici di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della società cedente.

Concludendo, in base alla norma del Codice Civile, il ramo d’azienda deve rappresentare un’entità economica produttiva autonoma, con frazioni coordinate fra loro, in grado nel suo insieme di svolgere determinate funzioni. Le parti contraenti non possono creare appositamente, al momento del trasferimento, tale entità, che preesiste e mantiene la sua identità successivamente al trasferimento, pur se la stessa era strettamente legata ai supporti logistici e materiali nell'azienda cedente.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 25 settembre 2013, n. 21917)

 

 

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di trasferimento di beni e organico da un’azienda ad un’altra, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2112 del Codice Civile, è necessaria la presenza di un’entità economica organizzata, preesistente al trasferimento, quindi individuata ma non creata “ad hoc” dalle parti contraenti.

L’articolo 2112 del Codice Civile prevede la successione legale dei rapporti di lavoro dal cedente al cessionario senza il consenso dei dipendenti ceduti. Tale previsione risulta essere di particolare importanza nel caso in esame, dato che un gruppo di quindici lavoratori era stato trasferito da una società di capitali ad un'altra attraverso un contratto di “cessione di ramo d’azienda”.

I giudici di merito avevano dichiarato illegittima la cessione dei contratti di lavoro, ordinando l’immediata reintegra dei lavoratori nell'azienda cedente. L’oggetto del contratto di cessione non poteva considerarsi conforme alla definizione di “ramo d’azienda” contenuta nel Codice Civile, in quanto configurante un insieme di funzioni eterogenee, funzioni per le quali erano utilizzati beni aziendali limitati e eterogenei, privi di specificità rispetto ad un fine produttivo, in cui erano impiegati un gruppo di addetti senza alcuna connotazione professionale comune caratterizzante. Di conseguenza, l’operazione posta in essere dalle due società risultava illegittima in quanto finalizzata alla riduzione dell’organico dell’azienda cedente.

La decisione della Corte distrettuale è stata confermata anche dai giudici di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della società cedente.

Concludendo, in base alla norma del Codice Civile, il ramo d’azienda deve rappresentare un’entità economica produttiva autonoma, con frazioni coordinate fra loro, in grado nel suo insieme di svolgere determinate funzioni. Le parti contraenti non possono creare appositamente, al momento del trasferimento, tale entità, che preesiste e mantiene la sua identità successivamente al trasferimento, pur se la stessa era strettamente legata ai supporti logistici e materiali nell'azienda cedente.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 25 settembre 2013, n. 21917)