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Art. 300

Diritti e doveri dell’adottato

L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine [Codice civile 315], salve le eccezioni stabilite dalla legge [Codice civile 301].

L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge [Codice civile 87, 433, 436, 468, 567].

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