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Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

Art. 291

Condizioni

L’adozione è permessa [Codice civile 687] alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati [Codice civile 231], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare [Codice civile 87,n. 6, 1023].

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale [Codice civile 312] (8) può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente [Codice civile 436, 468, 536].

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Art. 292

Divieto di adozione per diversità di razza

[L’adozione non è permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa dall’osservanza di questa disposizione.]

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Art. 293

Divieto d’adozione di figli

I figli non possono essere adottati dai loro genitori.

[Non può tuttavia essere dichiarata la nullità della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell’adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale [Codice civile 250, 269].]

[Se l’adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell’adozione.]

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Art. 294

Pluralità di adottati o di adottanti

È ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi [Codice civile 87, n. 7].

Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie [Codice civile 299, 303].

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Art. 295

Adozione da parte del tutore

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione [Codice civile 385, 386], sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento [Codice civile 1179].

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Art. 296

Consenso per l’adozione

Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando [Codice civile 297, 298, 311].

[Se l’adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante.]

[Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito [Codice civile 348].]

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Art. 297

Assenso del coniuge o dei genitori

Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati [Codice civile 150, 311].

Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

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Art. 298

Decorrenza degli effetti dell’adozione

L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia [Codice civile 309, 313].

Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso [Codice civile 296, 305].

Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.

Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

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Art. 299

Cognome dell’adottato

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio [Codice civile 6, 262].

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.

Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito.

Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

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Art. 300

Diritti e doveri dell’adottato

L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine [Codice civile 315], salve le eccezioni stabilite dalla legge [Codice civile 301].

L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge [Codice civile 87, 433, 436, 468, 567].

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Art. 301

Potestà e amministrazione dei beni dell’adottato

[La potestà sull’adottato e il relativo esercizio spettano all’adottante [Codice civile 300, 303, 315].

L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 [Codice civile 436, 1023, 2941, n. 2].

Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale [Codice civile 324], ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382.]

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Art. 302

Inventario

[L’adottante deve fare l’inventario dei beni [Codice di procedura civile 769] dell’adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione [Codice civile 301, 313]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro [Codice civile 357-382].

L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni.]

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Art. 303

Cessazione della potestà dell’adottante

[Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante [Codice civile 301, 330] o degli adottanti della potestà, il tribunale su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori [Codice civile 307].]

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Art. 304

Diritti di successione

L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione [Codice civile 567].

I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II [Codice civile 468, 536].

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Art. 305

Revoca dell’adozione

L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti [Codice civile 314; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 35; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 127].

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Art. 306

Revoca per indegnità dell’adottato

La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 35] su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità [Codice civile 463] in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti [Codice civile 309, 314, 536].

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Art. 307

Revoca per indegnità dell’adottante

Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato.

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 Art. 308

Revoca promossa dal pubblico ministero

[La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume [Codice civile 314].]

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Art. 309

Decorrenza degli effetti della revoca

Gli effetti dell’adozione [Codice civile 298, 299] cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 37].

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante [Codice civile 306, 463, 567].

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Art. 310

Cessazione degli effetti dell’adozione

[Gli effetti dell’adozione [Codice civile 298] cessano:

1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione [Codice civile 87, n. 6 e comma quarto];

2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adottante [Codice civile 280];

3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adottante.]

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