Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Condizioni
L’adozione è permessa [Codice civile 687] alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati [Codice civile 231], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare [Codice civile 87,n. 6, 1023].
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale [Codice civile 312] (8) può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente [Codice civile 436, 468, 536].
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Divieto di adozione per diversità di razza
[L’adozione non è permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.
Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa dall’osservanza di questa disposizione.]
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Divieto d’adozione di figli
I figli non possono essere adottati dai loro genitori.
[Non può tuttavia essere dichiarata la nullità della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell’adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale [Codice civile 250, 269].]
[Se l’adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell’adozione.]
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Pluralità di adottati o di adottanti
È ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi [Codice civile 87, n. 7].
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie [Codice civile 299, 303].
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Adozione da parte del tutore
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione [Codice civile 385, 386], sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento [Codice civile 1179].
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Consenso per l’adozione
Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando [Codice civile 297, 298, 311].
[Se l’adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante.]
[Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito [Codice civile 348].]
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Assenso del coniuge o dei genitori
Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati [Codice civile 150, 311].
Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
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Decorrenza degli effetti dell’adozione
L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia [Codice civile 309, 313].
Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso [Codice civile 296, 305].
Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.
Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.
Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.
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Cognome dell’adottato
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio [Codice civile 6, 262].
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.
Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito.
Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
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Diritti e doveri dell’adottato
L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine [Codice civile 315], salve le eccezioni stabilite dalla legge [Codice civile 301].
L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge [Codice civile 87, 433, 436, 468, 567].
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Potestà e amministrazione dei beni dell’adottato
[La potestà sull’adottato e il relativo esercizio spettano all’adottante [Codice civile 300, 303, 315].
L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 [Codice civile 436, 1023, 2941, n. 2].
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale [Codice civile 324], ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382.]
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Inventario
[L’adottante deve fare l’inventario dei beni [Codice di procedura civile 769] dell’adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione [Codice civile 301, 313]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro [Codice civile 357-382].
L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni.]
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Cessazione della potestà dell’adottante
[Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante [Codice civile 301, 330] o degli adottanti della potestà, il tribunale su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori [Codice civile 307].]
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Diritti di successione
L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione [Codice civile 567].
I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II [Codice civile 468, 536].
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Revoca dell’adozione
L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti [Codice civile 314; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 35; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 127].
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Revoca per indegnità dell’adottato
La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 35] su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità [Codice civile 463] in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti [Codice civile 309, 314, 536].
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Revoca per indegnità dell’adottante
Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato.
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Revoca promossa dal pubblico ministero
[La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume [Codice civile 314].]
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Decorrenza degli effetti della revoca
Gli effetti dell’adozione [Codice civile 298, 299] cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 37].
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante [Codice civile 306, 463, 567].
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Cessazione degli effetti dell’adozione
[Gli effetti dell’adozione [Codice civile 298] cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione [Codice civile 87, n. 6 e comma quarto];
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adottante [Codice civile 280];
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adottante.]
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