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Art. 306

Revoca per indegnità dell’adottato

La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 35] su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità [Codice civile 463] in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti [Codice civile 309, 314, 536].

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