Art. 296
Consenso per l’adozione
Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando [Codice civile 297, 298, 311].
[Se l’adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante.]
[Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito [Codice civile 348].]
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