Art. 310
Cessazione degli effetti dell’adozione
[Gli effetti dell’adozione [Codice civile 298] cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione [Codice civile 87, n. 6 e comma quarto];
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adottante [Codice civile 280];
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adottante.]
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