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Art. 291

Condizioni

L’adozione è permessa [Codice civile 687] alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati [Codice civile 231], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare [Codice civile 87,n. 6, 1023].

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale [Codice civile 312] (8) può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente [Codice civile 436, 468, 536].

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