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Art. 309

Decorrenza degli effetti della revoca

Gli effetti dell’adozione [Codice civile 298, 299] cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 37].

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante [Codice civile 306, 463, 567].

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