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Art. 302

Inventario

[L’adottante deve fare l’inventario dei beni [Codice di procedura civile 769] dell’adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione [Codice civile 301, 313]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro [Codice civile 357-382].

L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni.]

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