Art. 303
Cessazione della potestà dell’adottante
[Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante [Codice civile 301, 330] o degli adottanti della potestà, il tribunale su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori [Codice civile 307].]
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