Art. 301
Potestà e amministrazione dei beni dell’adottato
[La potestà sull’adottato e il relativo esercizio spettano all’adottante [Codice civile 300, 303, 315].
L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 [Codice civile 436, 1023, 2941, n. 2].
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale [Codice civile 324], ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382.]
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