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Art. 298

Decorrenza degli effetti dell’adozione

L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia [Codice civile 309, 313].

Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso [Codice civile 296, 305].

Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.

Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

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