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Art. 299

Cognome dell’adottato

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio [Codice civile 6, 262].

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.

Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito.

Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

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