Art. 299
Cognome dell’adottato
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio [Codice civile 6, 262].
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.
Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito.
Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
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