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Capo I – Disposizioni generali

Art. 713

Facoltà di domandare la divisione

I coeredi possono sempre domandare la divisione [Codice civile 715, 846, 1350, n. 11; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 140; Codice di procedura civile 22, n. 1, 784].

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato [Codice civile 320, 375, n. 3].

Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore [Codice civile 1111, 1295, 1350, n. 11, 2646, 2908].

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Art. 714

Godimento separato di parte dei beni

Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo [Codice civile 1102, 1158].

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Art. 715

Casi d’impedimento alla divisione

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione [Codice civile 713] non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l’ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell’Art. 252 o per il riconoscimento dell’ente istituito erede [Codice civile 600].

L’autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l’autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri [Codice civile 462].

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Art. 716

Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare

[Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare [Codice civile 167] prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, salvo il caso previsto dal secondo comma dell’articolo 175.]

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Art. 717

Sospensione della divisione per ordine del giudice

L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità [Codice di procedura civile 786, 787] o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

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Art. 718

Diritto ai beni in natura

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità [Codice civile 733, 734], salve le disposizioni degli articoli seguenti.

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Art. 719

Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili [Codice di procedura civile 747, 787] e, se occorre, di quei beni immobili [Codice di procedura civile 788] la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.

Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

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Art. 720

Immobili non divisibili

Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili [Codice civile 560], o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [Codice civile 722, 846] o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto [Codice civile 1772, 2646; Codice di procedura civile 748, 788].

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Art. 721

Vendita degli immobili

I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità giudiziaria [Codice di procedura civile 747, 788].

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Art. 722

Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale [Codice civile 846].

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Art. 723

Resa dei conti

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli [Codice civile 728] o rimborsi che si devono tra loro i condividenti [Codice di procedura civile 263].

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Art. 724

Collazione e imputazione

I coeredi tenuti a collazione [Codice civile 747], a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato [Codice civile 552].

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

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Art. 725

Prelevamenti

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

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Art. 726

Stima e formazione delle parti

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti [Codice civile 753].

Eseguita la stima [Codice civile 733], si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote [Codice civile 469; Codice di procedura civile 789].

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Art. 727

Norme per la formazione delle porzioni

Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità [Codice civile 760], in proporzione dell’entità di ciascuna quota [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 194].

Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno una importanza storica, scientifica o artistica [Codice civile 816].

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Art. 728

Conguagli in danaro

L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro [Codice civile 723, 2817, n. 2, 2834].

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Art. 729

Assegnazione o attribuzione delle porzioni

L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte [Codice civile 2646; Codice di procedura civile 789].

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Art. 730

Deferimento delle operazioni a un notaio

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio [Codice di procedura civile 790, 791]. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal tribunale del luogo dell’aperta successione [Codice civile 456].

Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza [Codice di procedura civile 22, n. 1, 789].

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Art. 731

Suddivisioni tra stirpi

Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe [Codice civile 469].

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Art. 732

Diritto di prelazione

Il coerede, che vuol alienare [Codice civile 1542, 1543, 1547] a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni [Codice civile 2964]. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [Codice civile 1501].

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

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Art. 733

Norme date dal testatore per la divisione

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi [Codice civile 549], salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario [Codice civile 726]: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua [Codice civile 718, 763, 1349].

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Art. 734

Divisione fatta dal testatore

Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile [Codice civile 556].

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte [Codice civile 763], i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge [Codice civile 566], se non risulta una diversa volontà del testatore [Codice civile 588, 713, 762, 763].

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Art. 735

Preterizione di eredi e lesione di legittima

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari [Codice civile 536] o degli eredi istituiti è nulla [Codice civile 553].

Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi [Codice civile 554, 763, 767].

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Art. 736

Consegna dei documenti

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati [Codice civile 2646].

I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all’intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal tribunale del luogo dell’aperta successione [Codice civile 456], su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.

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