Art. 734
Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile [Codice civile 556].
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte [Codice civile 763], i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge [Codice civile 566], se non risulta una diversa volontà del testatore [Codice civile 588, 713, 762, 763].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.